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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 25379/2026

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li avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO2026 SGROI;3260 - ricorrente -controDE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCO SETTEPOSTE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 65/2025 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 15/05/2025 R.G.N. 114/2024;Numero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/202607/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPerugia ha accolto il gravame svolto dall’attuale partecontroricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Terni e, perl’effetto, ha dunque accolto la domanda della signora AmandaDe Angelis, dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con l’avviso di addebito recante il numero4092022001224358000 a titolo di contributi dovuti alla gestionecommercianti per gli utili derivanti dalla partecipazione allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato cheMy Line s.r.l., di cui la signora [OSCURATO:PERSONA] è socia unica eamministratrice, opera a tutti gli effetti come società di capitali,senza che la unipersonalità la trasformi in impresa individuale.Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone,sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi chesiano effettivamente distribuiti e percepiti.

Né a diverseconclusioni induce la circostanza che la effettiva distribuzione epercezione degli utili dipenda da una scelta di un solo socio, odi più soci o che, nella società, il socio presti attività lavorativa.Ne consegue che, per l’anno 2016, l’Istituto non può vantarealcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodottidalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., utili non percepiti dalla signora DeAngelis e accantonati nel bilancio.Numero registro generale 23724/20252.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazioneN, umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026articolando un motivo.Data pubblicazione 16/09/20263.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,illustrato da memoria in prossimità della pubblica udienza.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 7 luglio2026.5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hannoribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando lerichieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver escluso dalreddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “apercentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, gli utiliprodotti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: in tale società ha prestato la propriaopera la signora [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice autonomaiscritta alla gestione commercianti proprio in virtù del lavorosvolto nella società.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditicomplessivi prodotti dalla società rappresenterebbero redditid’impresa e, pertanto, dovrebbe essere assoggettato aNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026contribuzione il reddito conseguibile in astratto e nonN uqmueroe dlli ora ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026realmente percepito dal lavoratore autonomo.Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontàdella stessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unicadella società a responsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, «criterioanche della misura dell’importo di un eventuale trattamentopensionistico», in contrasto con il principio solidaristico, checostituisce uno dei fondamenti del diritto previdenziale.2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilitàeccepiti nel controricorso.L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente dicogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza controla pronuncia d’appello.Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia,disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia eamministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuisi esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatodi accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.Numero registro generale 23724/2025L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (RiformaN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), aData pubblicazione 16/09/2026decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare delcontributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori»al «12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività diimpresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai finiIrpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e dipubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallalegge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva(da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e,specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflessopositivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armoniacon la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondoNumero registro generale 23724/2025comma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza nN. umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/20267.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aifini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestionecommercianti di computare nella base imponibile i redditipercepiti in qualità di socio accomandante di una società inaccomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestionespeciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti,come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio delsocio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàNumero registro generale 23724/2025partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 deNl umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/20262001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/20268.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a unasocietà di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delleRagioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione delsocio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto2024, n. 22901, e Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n.Numero registro generale 23724/202511156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS nN. umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/202684 del 10 giugno 2021).Data pubblicazione 16/09/20269.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale.

La controricorrente svolge l’attività lavorativa nellasocietà a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettivadi una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nelcontesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I socitenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devonoversare il contributo previdenziale sulla base del reddito diimpresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto

2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essereNumero registro generale 23724/2025denunciato ai fini IRPEF.

In difetto di tali presupposti, il redditoN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026è riconducibile alla società.Data pubblicazione 16/09/202612.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoletterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatoree si connota per una puntuale accezione tecnica, come confermail raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da unanalogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamareil reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la baseimponibile secondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, conscelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a talereddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della societàe non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.Numero registro generale 23724/202513.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luceN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligoData pubblicazione 16/09/2026quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiarofondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancitadall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplinaprevidenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della baseimponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenzialearmonizzazione in materia» (sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.Numero registro generale 23724/202515.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnoN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.Data pubblicazione 16/09/202616.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384del 1992, che si prefigge di ampliare la base imponibilecontributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àditoa un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corteha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivantidalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligatonon svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit.,punto 15 delle Ragioni della decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.Numero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/202619.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale Neusmeegro edis rai ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026affievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva.

Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva enel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipial lavoro aziendale di una società a responsabilità limitatarispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativaprevidenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmentecorrelata alle particolarità dei diversi tipi societari e del gradod’immedesimazione tra società e socio e al conseguentedifferenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progNruemsersoi dvi ara ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazionierogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamentoprevidenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntualee vincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perchéa tale estensione fa riscontro l’incremento delle prestazioniprevidenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributiparametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipicon carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto aiscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributoannuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiaratodalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione dellasua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarataai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliNumero registro generale 23724/2025accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aNi umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026fini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazioneData pubblicazione 16/09/2026“per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono essere compensatein ragione della novità e della complessità delle questionidibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO2026 SGROI;3260 - ricorrente -controDE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCO SETTEPOSTE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 65/2025 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 15/05/2025 R.G.N. 114/2024;Numero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/202607/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPerugia ha accolto il gravame svolto dall’attuale partecontroricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Terni e, perl’effetto, ha dunque accolto la domanda della signora AmandaDe Angelis, dichiarando non dovute le somme richiestedall’Istituto con l’avviso di addebito recante il numero4092022001224358000 a titolo di contributi dovuti alla gestionecommercianti per gli utili derivanti dalla partecipazione allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato cheMy Line s.r.l., di cui la signora [OSCURATO:PERSONA] è socia unica eamministratrice, opera a tutti gli effetti come società di capitali,senza che la unipersonalità la trasformi in impresa individuale.Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone,sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi chesiano effettivamente distribuiti e percepiti. Né a diverseconclusioni induce la circostanza che la effettiva distribuzione epercezione degli utili dipenda da una scelta di un solo socio, odi più soci o che, nella società, il socio presti attività lavorativa.Ne consegue che, per l’anno 2016, l’Istituto non può vantarealcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodottidalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., utili non percepiti dalla signora DeAngelis e accantonati nel bilancio.Numero registro generale 23724/20252.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazioneN, umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026articolando un motivo.Data pubblicazione 16/09/20263.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,illustrato da memoria in prossimità della pubblica udienza.4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 7 luglio2026.5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendol’accoglimento del ricorso.6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hannoribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando lerichieste riportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver escluso dalreddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “apercentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, gli utiliprodotti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: in tale società ha prestato la propriaopera la signora [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice autonomaiscritta alla gestione commercianti proprio in virtù del lavorosvolto nella società.In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditicomplessivi prodotti dalla società rappresenterebbero redditid’impresa e, pertanto, dovrebbe essere assoggettato aNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026contribuzione il reddito conseguibile in astratto e nonN uqmueroe dlli ora ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026realmente percepito dal lavoratore autonomo.Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano statidistribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontàdella stessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unicadella società a responsabilità limitata in cui ha lavorato.Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato ladeterminazione della base imponibile dei contributi, «criterioanche della misura dell’importo di un eventuale trattamentopensionistico», in contrasto con il principio solidaristico, checostituisce uno dei fondamenti del diritto previdenziale.2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilitàeccepiti nel controricorso.L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente dicogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza controla pronuncia d’appello.Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia,disattese.4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia eamministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta allagestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale eprevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuisi esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatodi accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.Numero registro generale 23724/2025L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (RiformaN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), aData pubblicazione 16/09/2026decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare delcontributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni deicontributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori»al «12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività diimpresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai finiIrpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e dipubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallalegge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltantoal reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titoloall’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva(da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e,specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflessopositivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armoniacon la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondoNumero registro generale 23724/2025comma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza nN. umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/20267.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati aifini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestionecommercianti di computare nella base imponibile i redditipercepiti in qualità di socio accomandante di una società inaccomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a taliredditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestionespeciale.L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti,come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dallasocietà in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio delsocio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàNumero registro generale 23724/2025partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 deNl umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/20262001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).Data pubblicazione 16/09/20268.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù dellacollaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella baseimponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a unasocietà di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delleRagioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione delsocio fondatore della società che non collabori al lavoroaziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n.Numero registro generale 23724/202511156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS nN. umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/202684 del 10 giugno 2021).Data pubblicazione 16/09/20269.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto alcapitale. La controricorrente svolge l’attività lavorativa nellasocietà a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettivadi una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nelcontesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I socitenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devonoversare il contributo previdenziale sulla base del reddito diimpresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato aifini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che lasocietà di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione“per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essereNumero registro generale 23724/2025denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il redditoN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026è riconducibile alla società.Data pubblicazione 16/09/202612.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoletterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatoree si connota per una puntuale accezione tecnica, come confermail raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da unanalogo tenore.Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attivitàcommerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il giàcitato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamareil reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la baseimponibile secondo una latitudine più ristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai finiIRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, conscelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a talereddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciatodalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della societàe non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.Numero registro generale 23724/202513.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luceN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligoData pubblicazione 16/09/2026quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiarofondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancitadall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un piùgenerico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eprovvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico,dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplinaprevidenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefiguratodalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nellarispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplinaprevidenziale, quanto alla definizione proprio della baseimponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenzialearmonizzazione in materia» (sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.Numero registro generale 23724/202515.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segnoN umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.Data pubblicazione 16/09/202616.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nondi redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivapercezione del reddito.Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato,può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384del 1992, che si prefigge di ampliare la base imponibilecontributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àditoa un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corteha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivantidalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligatonon svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit.,punto 15 delle Ragioni della decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare einterpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.Numero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/202619.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale Neusmeegro edis rai ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026affievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditanell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rangopubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva enel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipial lavoro aziendale di una società a responsabilità limitatarispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativaprevidenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmentecorrelata alle particolarità dei diversi tipi societari e del gradod’immedesimazione tra società e socio e al conseguentedifferenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimerel’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progNruemsersoi dvi ara ccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppuredai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazionierogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamentoprevidenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntualee vincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perchéa tale estensione fa riscontro l’incremento delle prestazioniprevidenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributariacompromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributiparametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipicon carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale diuna società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto aiscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributoannuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiaratodalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione dellasua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarataai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliNumero registro generale 23724/2025accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aNi umero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026fini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazioneData pubblicazione 16/09/2026“per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.25.– Le spese del presente giudizio possono essere compensatein ragione della novità e della complessità delle questionidibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 23724/2025Numero sezionale 3260/2026Numero di raccolta generale 25379/2026Data pubblicazione 16/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris