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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Taranto con era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da [OSCURATO:PERSONA], per difetto di allegazione dell'autocertificazione sui redditi.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui si lamenta la falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.p.r. 115/2002 , in relazione al disposto dell'art. 15 d.

Igs. 150 /2011.

Osserva che l'ordinanza incorre in errore laddove afferma che il termine previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 sia di giorni venti e non di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d.

Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, il cui testo prevìgente, è stato sostituito dall'art. 34, comma 17 lett. a) del d. lgs. 150/2011.

Assume che il nuovo termine di impugnazione, pari a giorni trenta, non può che estendersi anche al procedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002, da un lato, perché la Corte costituzionale, con la sentenza 106/2016 ha affermato che tutte le opposizioni a decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario di cui all'art. 702 bis cod. proc. pen., dall'altro le Sezioni civili della Suprema Corte hanno stabilito che l'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando questa sia disposta con il provvedimento che definisce il giudizio, restano regolate dal regime impugnatorio generale dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.

Ne deriva che il procedimento di opposizione al decreto di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione è riconducibile, in forza del combinato disposto degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002 al procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. pen., come introdotto con l'art. 15 d.

Igs. 150/2011, con la conseguenza della tempestività dell'atto di opposizione.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Per dare soluzione al quesito posto con l'unico motivo di ricorso è necessario premettere che l'art. 99 del d.P.R. 115/2002, stabilisce, al terzo comma, che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Secondo il ricorrente la disciplina di riferimento è offerta dagli art. 14 e 15 L. 150/2011 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto con l'art. 51 della Legge 69/2009 con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda introdotta.

Ciò implicherebbe che il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di inammissibilità sia quello di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d.

Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, il cui testo previgente, è stato sostituito dall'art. 34, comma 17 lett. a) del d.

Igs. 150/2011. 2.1 Si tratta, dunque, di comprendere il senso da attribuire al rinvio operato dal terzo comma dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato, originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed attualmente regolato, stante l'intervento degli artt. 14 e 15 della

I. 150/2011, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 51 della Legge 69/2009, con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. 2.2 Deve, innanzitutto, osservarsi che con il rinvio agli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, il legislatore aveva scelto la strada della sommarietà al fine di raggiungere il risultato della celere decisione.

Storicamente, infatti, si è fatto ricorso per i giudizi inerenAa materia del patrocinio a spese dello Stato a procedimenti di grande flessibilità, non solo per la natura non complessa dell'accertamento, ma anche per il favor che la disciplina assicura all'estensione della tutela a tutti i soggetti effettivamente meritevoli del beneficio.

Questo, invero, è così strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo da suggerire l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio del diritto di difendersi nel processo. 2.3 Va, altresì, preliminarmente ricordato che sulla questione dedotta la giurisprudenza di questa stessa Sezione non è uniforme, essendosi formati due orientamenti contrapposti.

L'uno che considera il rìchiamo di cui al terzo comma dell'art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 e 15 d.

Igs. 150/2011, che hanno sostituito l'art. 28

I. 794/1942.

L'altro che, invece, ritiene che il sub-procedimento relativo all'ammissione al patrocinio ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità. 2.4 Secondo il primo indirizzo: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., ín forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato" (Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858).

La pronuncia che pure dà atto dall'ampia giurisprudenza contraria, secondo la quale le forme del procedimento di ammissione e della sua impugnazione sono quelle tipiche del processo penale (a partire dalle Sezioni unite n. 25 del 24/11/1999,. [OSCURATO:PERSONA]) ritiene, tuttavia 'insuperabile il richiamo testuale da parte del legislatore (art. 99, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002) al processo [...] speciale previsto per gli onorari di avvocato', non avendo il legislatore, come pure avrebbe potuto, fatto riferimento, alle regole sul procedimento in camera di consiglio in materia penale ex artt. 127 o 666 cod. proc. pen.. 2.5 II secondo indirizzo, al contrario -contenuto nella sentenza Sez. 4, n. 13230/2022 del 27/01/2022, Galloni, non mass.- muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, secondo cui gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» impongono la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art.548 e ss. cod. proc. pen..

Secondo la recentissima pronuncia di questa Sezione il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell'art. 28

I. 794/1942, con quella dell'art.14 d.

Igs. 1 settembre 2011, n.150, che espressamente rinvia agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferimento.

Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato -sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite Graziano- relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. - e distingue fra il procedimento, da ritenersi 'autonomo' relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell'ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez.

U civ., n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede (cfr. anche: Sez. 4, n. 15180 del 16/11/2016 - dep. 27/03/2017, Missere, Rv. 269599). 2.6 In questa direzione, si pone anche altra pronuncia di questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Muccì, Rv. 274908) che dando atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002, e della non ricettizietà del terzo comma dell'art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali [OSCURATO:PERSONA] (supra richiamate) conferma la persistente valenza delle considerazioni sulla "natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito".

3. Ora, deve ritenersi che militino a favore di siffatto secondo orientamento anche ulteriori considerazioni. 3.1 In primo luogo, vi è che tfIZIZtli il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002.

Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata del terzo (art. 702 bis, commi 3^ e 4^), ma anche di quelle sulla conversione del rito (art. 702 ter, commi 3 e 4), sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull'appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater) Ed invero, l'art. 99 non consente all'amministrazione finanziaria di proporre domanda riconvenzionale, neppure ipotizzabile, non solo perché vi è un solo legittimato all'impugnazione, ovverosia colui che ha proposto l'istanza rigettata, ma perché l'unico rimedio a disposizione dell'amministrazione, e per il solo caso di concessione, è la richiesta di revoca.

Né è configurabile la partecipazione di un terzo, né il rito è suscettibile di conversione, stante la sua impronta intrinsecamente sommaria, volta alla rapida definizione del procedimento.

Né il provvedimento conclusivo è suscettibile di appello, essendo espressamente prevista dall'art. 99, comma 4 l'impugnazione per cassazione.

Mentre anche le disposizioni inerenti al contenuto del ricorso appaiono ultronee, essendo l'impugnazione di cui all'art. 99, ad oggetto vincolato e la sua proposizione sottoposta al termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto.

Ne consegue che le uniche disposizioni astrattamente compatibili sono quelle di cui all'art. 702 ter, comma 5, relative all'informalítà dell'istruttoria, peraltro già ricavabili dallo stesso sistema predisposto dal cl.P.R. 115/2002. 3.2 Ed invero, come già affermato da questa Corte il'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo, impone "l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio del diritto di difendersi nel processo': Ecco perché lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

In ossequio a siffatti principi la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art 79, comma 3^ il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare la documentazione- disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione- dall'altro, all'art. 96 comma 2^ stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte." Tuttavia "A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.".

Il potere dell'ufficio per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79) e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2^) è coronario della natura flessibile del procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'onere solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo di assicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente.

E' chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin da subito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante o per compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedente necessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non può non consentirsi, proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi che connota il procedimento, l'allegazione di documenti da parte dell'interessato anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza.

Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo" (Sez. 4, Sentenza n. 6529 del 09/01/2018, Berísa, Rv. 272180, in motivazione). 3.3 La duttilità del procedimento di accertamento, dunque, risulta dal complesso della disciplina approntata dal legislatore con gli artt. 76 e segg. d.P.R. 115/2002 e non abbisogna dì essere integrata con il rinvio recettizio al procedimento del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg., il che rende palese che non è questa l'intenzione legislativa. 3.4 D'altro canto, a ben vedere, il richiamo dell'art. 99, comma 3, al procedimento previsto per gli onorari' di avvocato, come regolato dall'art. 28

I. 794/1942 aveva sostanzialmente ad oggetto l'individuazione della forma dell'istanza e 12 il giudice cui doveva essere rivolta (capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo), mentre già la disciplina di cui all'art. 29 della medesima, che pure stabiliva termini ridotti di comparizione, e l'onere dell'istante di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, di per sé presentava profili di incompatibilità con il procedimento di cui all'art. 99, essendo prevista la decisione collegiale, tanto da indurre il legislatore a precisare con il terzo comma dell'art. 99 ( 3,-He la monocraticità del procedimento, mentre certamente non estensibile era la previsione del tentativo di conciliazione fra le parti. 3.5 Ecco, allora, che se con riferimento al procedimento ex art. 28

I. 794/1942 dovevano ritenersi richiamate solo le disposizioni compatibili con la disciplina dell'art. 99, ciò vale anche dopo l'intervento dell'art. 14 d.

Igs. 150/2011, che lo sostituisce, non potendo il riferimento alla normativa esterna che riguardare solo quanto non regolato in modo espresso dal procedimento di cui agli artt. 76 e segg. d.P.R. 115/2002, o non desumibile dal sistema processuale che regola il processo principale -ed in particolare, per il processo penale, il rito camerale- e cioè quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l'obbligo del ricorrente di notificare ricorso e decreto.

Questi soltanto essendo gli aspetti non specificamente regolati dal procedimento di impugnazione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, che resta accessorio ed incidentale rispetto al processo principale.

4. Ciò, tuttavia, significa che il termine di impugnazione del provvedimento di cui all'art. 97 d.P.R. 115/2002 è quello espressamente previsto dall'art. 99, comma, di giorni venti e non quello ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 702 e segg. cod. proc. civ..

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza di Taranto con era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da [OSCURATO:PERSONA], per difetto di allegazione dell'autocertificazione sui redditi. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui si lamenta la falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.p.r. 115/2002 , in relazione al disposto dell'art. 15 d. Igs. 150 /2011. Osserva che l'ordinanza incorre in errore laddove afferma che il termine previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 sia di giorni venti e non di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d. Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, il cui testo prevìgente, è stato sostituito dall'art. 34, comma 17 lett. a) del d. lgs. 150/2011. Assume che il nuovo termine di impugnazione, pari a giorni trenta, non può che estendersi anche al procedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002, da un lato, perché la Corte costituzionale, con la sentenza 106/2016 ha affermato che tutte le opposizioni a decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario di cui all'art. 702 bis cod. proc. pen., dall'altro le Sezioni civili della Suprema Corte hanno stabilito che l'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando questa sia disposta con il provvedimento che definisce il giudizio, restano regolate dal regime impugnatorio generale dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Ne deriva che il procedimento di opposizione al decreto di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione è riconducibile, in forza del combinato disposto degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002 al procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. pen., come introdotto con l'art. 15 d. Igs. 150/2011, con la conseguenza della tempestività dell'atto di opposizione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Per dare soluzione al quesito posto con l'unico motivo di ricorso è necessario premettere che l'art. 99 del d.P.R. 115/2002, stabilisce, al terzo comma, che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Secondo il ricorrente la disciplina di riferimento è offerta dagli art. 14 e 15 L. 150/2011 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto con l'art. 51 della Legge 69/2009 con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda introdotta. Ciò implicherebbe che il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di inammissibilità sia quello di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d. Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, il cui testo previgente, è stato sostituito dall'art. 34, comma 17 lett. a) del d. Igs. 150/2011. 2.1 Si tratta, dunque, di comprendere il senso da attribuire al rinvio operato dal terzo comma dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato, originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed attualmente regolato, stante l'intervento degli artt. 14 e 15 della I. 150/2011, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 51 della Legge 69/2009, con l'obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. 2.2 Deve, innanzitutto, osservarsi che con il rinvio agli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, il legislatore aveva scelto la strada della sommarietà al fine di raggiungere il risultato della celere decisione. Storicamente, infatti, si è fatto ricorso per i giudizi inerenAa materia del patrocinio a spese dello Stato a procedimenti di grande flessibilità, non solo per la natura non complessa dell'accertamento, ma anche per il favor che la disciplina assicura all'estensione della tutela a tutti i soggetti effettivamente meritevoli del beneficio. Questo, invero, è così strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo da suggerire l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio del diritto di difendersi nel processo. 2.3 Va, altresì, preliminarmente ricordato che sulla questione dedotta la giurisprudenza di questa stessa Sezione non è uniforme, essendosi formati due orientamenti contrapposti. L'uno che considera il rìchiamo di cui al terzo comma dell'art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 e 15 d. Igs. 150/2011, che hanno sostituito l'art. 28 I. 794/1942. L'altro che, invece, ritiene che il sub-procedimento relativo all'ammissione al patrocinio ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità. 2.4 Secondo il primo indirizzo: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., ín forza del rinvio di cui all'art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato" (Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858). La pronuncia che pure dà atto dall'ampia giurisprudenza contraria, secondo la quale le forme del procedimento di ammissione e della sua impugnazione sono quelle tipiche del processo penale (a partire dalle Sezioni unite n. 25 del 24/11/1999,. [OSCURATO:PERSONA]) ritiene, tuttavia 'insuperabile il richiamo testuale da parte del legislatore (art. 99, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002) al processo [...] speciale previsto per gli onorari di avvocato', non avendo il legislatore, come pure avrebbe potuto, fatto riferimento, alle regole sul procedimento in camera di consiglio in materia penale ex artt. 127 o 666 cod. proc. pen.. 2.5 II secondo indirizzo, al contrario -contenuto nella sentenza Sez. 4, n. 13230/2022 del 27/01/2022, Galloni, non mass.- muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, secondo cui gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» impongono la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art.548 e ss. cod. proc. pen.. Secondo la recentissima pronuncia di questa Sezione il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell'art. 28 I. 794/1942, con quella dell'art.14 d. Igs. 1 settembre 2011, n.150, che espressamente rinvia agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferimento. Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato -sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite Graziano- relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. - e distingue fra il procedimento, da ritenersi 'autonomo' relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell'ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez. U civ., n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede (cfr. anche: Sez. 4, n. 15180 del 16/11/2016 - dep. 27/03/2017, Missere, Rv. 269599). 2.6 In questa direzione, si pone anche altra pronuncia di questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Muccì, Rv. 274908) che dando atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002, e della non ricettizietà del terzo comma dell'art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali [OSCURATO:PERSONA] (supra richiamate) conferma la persistente valenza delle considerazioni sulla "natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito". 3. Ora, deve ritenersi che militino a favore di siffatto secondo orientamento anche ulteriori considerazioni. 3.1 In primo luogo, vi è che tfIZIZtli il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002. Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata del terzo (art. 702 bis, commi 3^ e 4^), ma anche di quelle sulla conversione del rito (art. 702 ter, commi 3 e 4), sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull'appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater) Ed invero, l'art. 99 non consente all'amministrazione finanziaria di proporre domanda riconvenzionale, neppure ipotizzabile, non solo perché vi è un solo legittimato all'impugnazione, ovverosia colui che ha proposto l'istanza rigettata, ma perché l'unico rimedio a disposizione dell'amministrazione, e per il solo caso di concessione, è la richiesta di revoca. Né è configurabile la partecipazione di un terzo, né il rito è suscettibile di conversione, stante la sua impronta intrinsecamente sommaria, volta alla rapida definizione del procedimento. Né il provvedimento conclusivo è suscettibile di appello, essendo espressamente prevista dall'art. 99, comma 4 l'impugnazione per cassazione. Mentre anche le disposizioni inerenti al contenuto del ricorso appaiono ultronee, essendo l'impugnazione di cui all'art. 99, ad oggetto vincolato e la sua proposizione sottoposta al termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto. Ne consegue che le uniche disposizioni astrattamente compatibili sono quelle di cui all'art. 702 ter, comma 5, relative all'informalítà dell'istruttoria, peraltro già ricavabili dallo stesso sistema predisposto dal cl.P.R. 115/2002. 3.2 Ed invero, come già affermato da questa Corte il'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo, impone "l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione, in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio del diritto di difendersi nel processo': Ecco perché lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta, in un processo di parti, a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e delle modalità di accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono largamente prestabilite dalla legge, nel quale, tuttavia, l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato. In ossequio a siffatti principi la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art 79, comma 3^ il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare la documentazione- disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione- dall'altro, all'art. 96 comma 2^ stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte." Tuttavia "A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.". Il potere dell'ufficio per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79) e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2^) è coronario della natura flessibile del procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'onere solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo di assicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente. E' chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin da subito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante o per compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedente necessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non può non consentirsi, proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi che connota il procedimento, l'allegazione di documenti da parte dell'interessato anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza. Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo" (Sez. 4, Sentenza n. 6529 del 09/01/2018, Berísa, Rv. 272180, in motivazione). 3.3 La duttilità del procedimento di accertamento, dunque, risulta dal complesso della disciplina approntata dal legislatore con gli artt. 76 e segg. d.P.R. 115/2002 e non abbisogna dì essere integrata con il rinvio recettizio al procedimento del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg., il che rende palese che non è questa l'intenzione legislativa. 3.4 D'altro canto, a ben vedere, il richiamo dell'art. 99, comma 3, al procedimento previsto per gli onorari' di avvocato, come regolato dall'art. 28 I. 794/1942 aveva sostanzialmente ad oggetto l'individuazione della forma dell'istanza e 12 il giudice cui doveva essere rivolta (capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo), mentre già la disciplina di cui all'art. 29 della medesima, che pure stabiliva termini ridotti di comparizione, e l'onere dell'istante di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, di per sé presentava profili di incompatibilità con il procedimento di cui all'art. 99, essendo prevista la decisione collegiale, tanto da indurre il legislatore a precisare con il terzo comma dell'art. 99 ( 3,-He la monocraticità del procedimento, mentre certamente non estensibile era la previsione del tentativo di conciliazione fra le parti. 3.5 Ecco, allora, che se con riferimento al procedimento ex art. 28 I. 794/1942 dovevano ritenersi richiamate solo le disposizioni compatibili con la disciplina dell'art. 99, ciò vale anche dopo l'intervento dell'art. 14 d. Igs. 150/2011, che lo sostituisce, non potendo il riferimento alla normativa esterna che riguardare solo quanto non regolato in modo espresso dal procedimento di cui agli artt. 76 e segg. d.P.R. 115/2002, o non desumibile dal sistema processuale che regola il processo principale -ed in particolare, per il processo penale, il rito camerale- e cioè quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l'obbligo del ricorrente di notificare ricorso e decreto. Questi soltanto essendo gli aspetti non specificamente regolati dal procedimento di impugnazione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, che resta accessorio ed incidentale rispetto al processo principale. 4. Ciò, tuttavia, significa che il termine di impugnazione del provvedimento di cui all'art. 97 d.P.R. 115/2002 è quello espressamente previsto dall'art. 99, comma, di giorni venti e non quello ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 702 e segg. cod. proc. civ.. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Decreto Cassazione n. 29385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris