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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28964/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Caltanissetta ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato, in quanto, in qualità di operatore n cassiere presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, succursale n. 24 e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, si sarebbe appropriato del denaro altrui e, segnatamente nel corso del rapporto con l'utenza, durante l'orario di lavoro, avrebbe fatto risultare quietanzati dal creditore [OSCURATO:PERSONA] e regolarmente pagati in suo favore gli importi da questa vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso IRPEF per l'importo di euro 295,00, apponendo la falsa firma di avvenuta riscossione della ricevuta di pagamento, ciò all'oscuro della predetta, alla quale era stata sottratta con il concorso di ignoti la missiva con la quale l'ente debitore le aveva notificato di poter riscuotere il credito, presentandosi con quel documento in qualsiasi ufficio postale; fatto commesso in Palermo in data 11 gennaio 2012.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 18 febbraio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il Conigliaro colpevole del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; il Tribunale ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] in euro 318,14, oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla stessa.

Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dall'imputato e dalla parte civile, ha condannato il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in solido con l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidando, in aggiunta al danno già determinato in primo grado, ulteriori 500 euro a titolo di danno morale, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; la Corte di appello ha, inoltre, confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del grado.

2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma I, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Deduce il ricorrente che il Tribunale di Caltanissetta e la Corte di appello avrebbe acriticamente mutuato le espressioni e i contenuti della sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva giudicato il Conigliaro per analoghe contestazioni, finendone per condividerne l'illogicità intrinseca della motivazione.

Illogico sarebbe, infatti, l'assunto di una apprensione materiale del danaro dalla cassa da parte dell'imputato «durante l'apertura dello sportello.., sempre sotto l'occhio vigile e critico dell'utenza al banco».La Corte di appello, inoltre, avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del perito grafologico nominato, omettendo di considerare le contestazioni mosse sul punto dalla difesa.

La sentenza impugnata avrebbe, dunque, ritenuto sussistente il delitto di peculato per il solo fatto che l'imputato avrebbe svolto il compito, peraltro assolto correttamente, di erogatore delle somme in qualità di cassiere.

La Corte di appello, inoltre, aveva illogicamente ritenuto che l'imputato avesse disattivato il sistema di gestione delle code per porre in essere la condotta contestata, in quanto sarebbe stato più ragionevole seguire l'ordinaria routine dettata dal turno elettronico per non destare sospetti; illogica sarebbe, inoltre, la valutazione di implausibilità dei tempi di esecuzione delle tredici operazioni contestate operata dalla Corte di appello in ragione della riconosciuta perizia e velocità del Conigliaro in queste operazioni.

La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe considerato il tema del necessario intervento nell'azione criminosa di numerosi altri soggetti rimasti ignoti per acquisire gli assegni, mai recapitati ai reali destinatari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto nello stesso è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il ricorrente propone congiuntamente numerose censure relativamente alla logicità dell'argomentazione posta dalla Corte di appello a fondamento della conferma della sentenza di primo grado.

3. Queste censure si rilevano inammissibili, in quanto, lungi dal dimostrarne la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti contestati.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (ex plurimis: Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Il ricorso, peraltro, si rivela aspecifico, in quanto ripropone censure già svolte nell'atto di appello e specificamente confutate nella sentenza impugnata, senza realmente confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della stessa.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568 - 01) o quando ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

5. La sentenza della Corte di appello di Caltanissetta e la sentenza di primo grado, che si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, P.v. 209145 - 01) hanno, peraltro, ritenuto dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, in quanto il Conigliaro, nell'esercizio delle proprie funzioni di cassiere dell'ufficio postale, aveva apposto, come era stato dimostrato dalla perizia grafologica, una firma di quietanza apocrifa sul modulo di riscossione intestato alla parte civile e, dunque, aveva incassato personalmente le somme indicate nel mandato di pagamento emesso in favore della Petroni dall'amministrazione fiscale.

La Corte di appello ha, inoltre, congruamente considerato tali specifiche circostanze indizianti unitamente alle condizioni di contesto, rilevando la peculiarità della sequenza operativa posta in essere dall'imputato, che in data 11 gennaio 2012, tra le ore 16.50 e 17.15, aveva erogato somme a ben tredici persone - tra le quali figurava anche la Petroni -, che avevano utilizzando lo stesso numero cliente del c.d. gestore elimina code; queste persone erano tutte destinatarie di rimborsi Irpef, che, in realtà, avevano dichiarato di non aver mai percepito.

La Corte di appello ha, inoltre, non certo illogicamente, rilevato l'assoluta implausibilità della versione difensiva, secondo la quale l'imputato sarebbe stato tratto in inganno da ben tredici ignoti truffatori, che, usando documenti di identità validi e usando lo stesso numero cliente, senza soluzione di continuità nel ristretto lasso di ventiquattro minuti, avrebbero lucrato versamenti illeciti per il complessivo importo di euro 5.215,00.

Implausibile, nella valutazione non certo incongruamente motivata della Corte di appello, sarebbe, inoltre, ritenere che il Conigliaro, al cospetto della clientela dell'ufficio postale, possa avesse dato la precedenza a ben tredici clienti, senza seguire l'ordine dettato dal sistema elimina code.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Caltanissetta ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato, in quanto, in qualità di operatore n cassiere presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, succursale n. 24 e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, si sarebbe appropriato del denaro altrui e, segnatamente nel corso del rapporto con l'utenza, durante l'orario di lavoro, avrebbe fatto risultare quietanzati dal creditore [OSCURATO:PERSONA] e regolarmente pagati in suo favore gli importi da questa vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso IRPEF per l'importo di euro 295,00, apponendo la falsa firma di avvenuta riscossione della ricevuta di pagamento, ciò all'oscuro della predetta, alla quale era stata sottratta con il concorso di ignoti la missiva con la quale l'ente debitore le aveva notificato di poter riscuotere il credito, presentandosi con quel documento in qualsiasi ufficio postale; fatto commesso in Palermo in data 11 gennaio 2012. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 18 febbraio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il Conigliaro colpevole del reato al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; il Tribunale ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] in euro 318,14, oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla stessa. Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dall'imputato e dalla parte civile, ha condannato il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in solido con l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidando, in aggiunta al danno già determinato in primo grado, ulteriori 500 euro a titolo di danno morale, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; la Corte di appello ha, inoltre, confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma I, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che il Tribunale di Caltanissetta e la Corte di appello avrebbe acriticamente mutuato le espressioni e i contenuti della sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva giudicato il Conigliaro per analoghe contestazioni, finendone per condividerne l'illogicità intrinseca della motivazione. Illogico sarebbe, infatti, l'assunto di una apprensione materiale del danaro dalla cassa da parte dell'imputato «durante l'apertura dello sportello.., sempre sotto l'occhio vigile e critico dell'utenza al banco».La Corte di appello, inoltre, avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del perito grafologico nominato, omettendo di considerare le contestazioni mosse sul punto dalla difesa. La sentenza impugnata avrebbe, dunque, ritenuto sussistente il delitto di peculato per il solo fatto che l'imputato avrebbe svolto il compito, peraltro assolto correttamente, di erogatore delle somme in qualità di cassiere. La Corte di appello, inoltre, aveva illogicamente ritenuto che l'imputato avesse disattivato il sistema di gestione delle code per porre in essere la condotta contestata, in quanto sarebbe stato più ragionevole seguire l'ordinaria routine dettata dal turno elettronico per non destare sospetti; illogica sarebbe, inoltre, la valutazione di implausibilità dei tempi di esecuzione delle tredici operazioni contestate operata dalla Corte di appello in ragione della riconosciuta perizia e velocità del Conigliaro in queste operazioni. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe considerato il tema del necessario intervento nell'azione criminosa di numerosi altri soggetti rimasti ignoti per acquisire gli assegni, mai recapitati ai reali destinatari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto nello stesso è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorrente propone congiuntamente numerose censure relativamente alla logicità dell'argomentazione posta dalla Corte di appello a fondamento della conferma della sentenza di primo grado. 3. Queste censure si rilevano inammissibili, in quanto, lungi dal dimostrarne la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti contestati. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (ex plurimis: Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Il ricorso, peraltro, si rivela aspecifico, in quanto ripropone censure già svolte nell'atto di appello e specificamente confutate nella sentenza impugnata, senza realmente confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della stessa. Secondo il costante orientamento di questa Corte, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568 - 01) o quando ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 5. La sentenza della Corte di appello di Caltanissetta e la sentenza di primo grado, che si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, P.v. 209145 - 01) hanno, peraltro, ritenuto dimostrata la responsabilità penale dell'imputato, in quanto il Conigliaro, nell'esercizio delle proprie funzioni di cassiere dell'ufficio postale, aveva apposto, come era stato dimostrato dalla perizia grafologica, una firma di quietanza apocrifa sul modulo di riscossione intestato alla parte civile e, dunque, aveva incassato personalmente le somme indicate nel mandato di pagamento emesso in favore della Petroni dall'amministrazione fiscale. La Corte di appello ha, inoltre, congruamente considerato tali specifiche circostanze indizianti unitamente alle condizioni di contesto, rilevando la peculiarità della sequenza operativa posta in essere dall'imputato, che in data 11 gennaio 2012, tra le ore 16.50 e 17.15, aveva erogato somme a ben tredici persone - tra le quali figurava anche la Petroni -, che avevano utilizzando lo stesso numero cliente del c.d. gestore elimina code; queste persone erano tutte destinatarie di rimborsi Irpef, che, in realtà, avevano dichiarato di non aver mai percepito. La Corte di appello ha, inoltre, non certo illogicamente, rilevato l'assoluta implausibilità della versione difensiva, secondo la quale l'imputato sarebbe stato tratto in inganno da ben tredici ignoti truffatori, che, usando documenti di identità validi e usando lo stesso numero cliente, senza soluzione di continuità nel ristretto lasso di ventiquattro minuti, avrebbero lucrato versamenti illeciti per il complessivo importo di euro 5.215,00. Implausibile, nella valutazione non certo incongruamente motivata della Corte di appello, sarebbe, inoltre, ritenere che il Conigliaro, al cospetto della clientela dell'ufficio postale, possa avesse dato la precedenza a ben tredici clienti, senza seguire l'ordine dettato dal sistema elimina code. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
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