CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1975
Cassazione n. 10813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1975 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'ad. 627 cod. proc. pen. è manifestamente infondato: il ricorrente censura la decisione impugnata, emessa all'esito dell'annullamento - in accoglimento del ricorso del Procuratore generale - senza rinvio della sentenza in data 14 marzo 2012 del GIP del Tribunale di Macerata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo come nella predetta decisione la pena concordata derivasse dalla concessione delle attenuanti generiche e dall'esclusione della recidiva, mentre il Tribunale del rinvio aveva negato le prime ed applicato la seconda. La stessa evocazione della norma di cui si assume la violazione è, pertanto, non pertinente, vedendosi in ipotesi di annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena che esclude, ex se, la configurabilità di preclusioni nel nuovo giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente