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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11099/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15551/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1321/2017 depositata il 06/12/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella di pagamento emessa in relazione all’avviso di liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di registro dovuta con riferimento a sentenza non definitiva del Tribunale di Viterbo n. 707 del 2009, allegando la parziale sospensione, nel giudizio di appello, del provvedimento giudiziario. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.

Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede l’assoggettamento all’imposta di registro di atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, pure se, al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. 3.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente una nota al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5.Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore e due successive memorie.

6. Con la memoria del 3 aprile 2023, il contribuente ha allegato l’avvenuto annullamento, con sentenza passata in giudicato, del provvedimento oggetto di registrazione, depositando l’intervenuto provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate, e istando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 18 aprile 2023.

Considerato che: 1.Occorre premettere che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio -anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.

Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Cass., Sez. civ. 6-5, 05/06/2014, n. 12736).

Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza da cui è scaturita la pretesa impositiva è stata definitivamente annullata con altra sentenza passata in giudicato e la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio ed all’adattamento della pretesa impositiva alla sentenza di appello, come documentato dal ricorrente.

Deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia delcontendere.

Ciò constatato, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011, Rv. 619044 -01).

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. 2.Stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere compensate.

Va, difatti, ricordato che, in ordine alle spese, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., Sez. civ. 6- 5, 14/02/2017, n. 3950).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso,dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15551/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1321/2017 depositata il 06/12/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la cartella di pagamento emessa in relazione all’avviso di liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di registro dovuta con riferimento a sentenza non definitiva del Tribunale di Viterbo n. 707 del 2009, allegando la parziale sospensione, nel giudizio di appello, del provvedimento giudiziario. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede l’assoggettamento all’imposta di registro di atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, pure se, al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. 3.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente una nota al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5.Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore e due successive memorie. 6. Con la memoria del 3 aprile 2023, il contribuente ha allegato l’avvenuto annullamento, con sentenza passata in giudicato, del provvedimento oggetto di registrazione, depositando l’intervenuto provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate, e istando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 18 aprile 2023. Considerato che: 1.Occorre premettere che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio -anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Cass., Sez. civ. 6-5, 05/06/2014, n. 12736). Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza da cui è scaturita la pretesa impositiva è stata definitivamente annullata con altra sentenza passata in giudicato e la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio ed all’adattamento della pretesa impositiva alla sentenza di appello, come documentato dal ricorrente. Deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia delcontendere. Ciò constatato, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011, Rv. 619044 -01). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. 2.Stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere compensate. Va, difatti, ricordato che, in ordine alle spese, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., Sez. civ. 6- 5, 14/02/2017, n. 3950). P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso,dic
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