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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10527/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente alla questione dedotta col primo motivo, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. (13 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione all'invocato beneficio della non menzione della condanna.

2.2. Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello riqualificato il delitto ascritto in quello di furto.

La presenza di indici oggettivi (tracce di terra) avrebbe dovuto far propendere i giudici di merito per la tesi indicata dalla difesa.

In difetto di aggravanti, il delitto di furto era, nel caso di specie, procedibile a querela.

Stante la mancata querela, e dunque della condizione di procedibilità, l'imputato doveva essere assolto ex art. 531 cod. proc. pen. 2.3 Col terzo e quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riqualificare il fatto ex art. 712 cod. pen. 2.4 Col quinto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen. 2.5 Col sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del quarto comma del 648 cod. pen., atteso il valore esiguo dei beni ricevuti.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento con rinvio, limitatamente al primo motivo (non menzione della condanna), e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo è inammissibile, data la genericità del motivo d'appello, con cui il ricorrente, invocava - in chiusura del ricorso e in margine a censure in punto di determinazione della pena - la concessione "di tutti i benefici di legge", senza ulteriori e più specifiche deduzioni.

Peraltro, la genericità della richiesta dell'allora appellante risalta tanto più evidentemente, in quanto un beneficio (la sospensione condizionale della pena) era stato già accordato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto indurre la difesa a circostanziare, a fortiori, in maniera più puntuale la deduzione relativa all'altro beneficio.

Deve quindi ribadirsi il principio, secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01).

È ben vero che, secondo taluni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna» (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676 - 01) e che il beneficio in parola può essere, anzi, direttamente disposto dalla Corte di cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (ibidem; per orientamenti in parte difformi, v., tra le altre, Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01).

Tuttavia, come precisato nella decisione qui richiamata (Rv. 274676, cit.), il presupposto cui ancorare la pronuncia di annullamento è la specificità con cui, nell'atto di gravame, si sia dedotta la questione.

Nel caso di specie, l'invocazione della non menzione della condanna, prospettata con atto d'appello, difettava totalmente, come già ricordato, di specificità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza del delitto ascritto e congruamente disatteso il motivo concernente l'invocata riqualificazione nel delitto di furto.

Più precisamente, la Corte d'appello ha illustrato, sulla base delle risultanze istruttorie, come la presenza di tracce di terra sia stata ritenuta compatibile, a livello logico, con la ricezione della merce da parte di terzi e col conseguente caricamento sul furgone dei pannelli.

Le frammentarie e reiterative indicazioni contenute nel motivo in esame aspirano a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, con argomentazione logica, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; v. anche Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

4. Inammissibili devono ritenersi anche i motivi terzo e quarto, in quanto aspecifici, non confrontandosi, la difesa, con le esaustive ragioni rese dalla Corte distrettuale a supporto del diniego dell'invocata riqualificazione dell'ascritto delitto nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen..

La consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto - o quanto meno, la consapevole accettazione del rischio che il bene ricevuto fosse di illecita origine - è stata argomentata, infatti, a partire dalle razionali considerazioni circa le caratteristiche dei 95 pannelli fotovoltaici, non imballati e sporchi di terra, ricevuti dall'imputato (cfr., ad es., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01: «per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre).

Né il ricorrente tenta disarticolare la tenuta logica della motivazione, segnatamente attraverso osservazioni relative all'eventuale diligenza, da lui dimostrata, nell'accertare la regolare provenienza delle merci ricevute.

5. Il quinto motivo è inammissibile, perché aspecifico.

Esso risulta, infatti, formulato in via meramente contestativa, insistendo la difesa sul valore economico, asseritamente modesto, dei 95 pannelli fotovoltaici, oltre che su aspetti deprivati di ogni decisività, quali l'assenza di querela; né il ricorrente indica quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione.

Le ragioni reste dalla Corte territoriale sono conformi a logica e al diritto, avendo la Corte d'appello, per un verso, adeguatamente esposto le ragioni ostative all'invocata causa di non punibilità, quali la gravità del fatto e la non esiguità del danno, in correlazione ai parametri di cui all'art. 131 bis cod pen., e, per altro verso, rimarcato la mancata prospettazione, da parte difensiva, di profili validamente apprezzabili al fine della concessione dell'invocata causa di non punibilità.

6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non dedotto con atto d'appello (cfr., ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01, dove è puntualizzato come non possano essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).

7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente alla questione dedotta col primo motivo, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. (13 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione all'invocato beneficio della non menzione della condanna. 2.2. Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello riqualificato il delitto ascritto in quello di furto. La presenza di indici oggettivi (tracce di terra) avrebbe dovuto far propendere i giudici di merito per la tesi indicata dalla difesa. In difetto di aggravanti, il delitto di furto era, nel caso di specie, procedibile a querela. Stante la mancata querela, e dunque della condizione di procedibilità, l'imputato doveva essere assolto ex art. 531 cod. proc. pen. 2.3 Col terzo e quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riqualificare il fatto ex art. 712 cod. pen. 2.4 Col quinto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen. 2.5 Col sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del quarto comma del 648 cod. pen., atteso il valore esiguo dei beni ricevuti. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento con rinvio, limitatamente al primo motivo (non menzione della condanna), e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è inammissibile, data la genericità del motivo d'appello, con cui il ricorrente, invocava - in chiusura del ricorso e in margine a censure in punto di determinazione della pena - la concessione "di tutti i benefici di legge", senza ulteriori e più specifiche deduzioni. Peraltro, la genericità della richiesta dell'allora appellante risalta tanto più evidentemente, in quanto un beneficio (la sospensione condizionale della pena) era stato già accordato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto indurre la difesa a circostanziare, a fortiori, in maniera più puntuale la deduzione relativa all'altro beneficio. Deve quindi ribadirsi il principio, secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). È ben vero che, secondo taluni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna» (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676 - 01) e che il beneficio in parola può essere, anzi, direttamente disposto dalla Corte di cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (ibidem; per orientamenti in parte difformi, v., tra le altre, Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01). Tuttavia, come precisato nella decisione qui richiamata (Rv. 274676, cit.), il presupposto cui ancorare la pronuncia di annullamento è la specificità con cui, nell'atto di gravame, si sia dedotta la questione. Nel caso di specie, l'invocazione della non menzione della condanna, prospettata con atto d'appello, difettava totalmente, come già ricordato, di specificità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza del delitto ascritto e congruamente disatteso il motivo concernente l'invocata riqualificazione nel delitto di furto. Più precisamente, la Corte d'appello ha illustrato, sulla base delle risultanze istruttorie, come la presenza di tracce di terra sia stata ritenuta compatibile, a livello logico, con la ricezione della merce da parte di terzi e col conseguente caricamento sul furgone dei pannelli. Le frammentarie e reiterative indicazioni contenute nel motivo in esame aspirano a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, con argomentazione logica, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; v. anche Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4. Inammissibili devono ritenersi anche i motivi terzo e quarto, in quanto aspecifici, non confrontandosi, la difesa, con le esaustive ragioni rese dalla Corte distrettuale a supporto del diniego dell'invocata riqualificazione dell'ascritto delitto nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen.. La consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto - o quanto meno, la consapevole accettazione del rischio che il bene ricevuto fosse di illecita origine - è stata argomentata, infatti, a partire dalle razionali considerazioni circa le caratteristiche dei 95 pannelli fotovoltaici, non imballati e sporchi di terra, ricevuti dall'imputato (cfr., ad es., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01: «per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre). Né il ricorrente tenta disarticolare la tenuta logica della motivazione, segnatamente attraverso osservazioni relative all'eventuale diligenza, da lui dimostrata, nell'accertare la regolare provenienza delle merci ricevute. 5. Il quinto motivo è inammissibile, perché aspecifico. Esso risulta, infatti, formulato in via meramente contestativa, insistendo la difesa sul valore economico, asseritamente modesto, dei 95 pannelli fotovoltaici, oltre che su aspetti deprivati di ogni decisività, quali l'assenza di querela; né il ricorrente indica quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione. Le ragioni reste dalla Corte territoriale sono conformi a logica e al diritto, avendo la Corte d'appello, per un verso, adeguatamente esposto le ragioni ostative all'invocata causa di non punibilità, quali la gravità del fatto e la non esiguità del danno, in correlazione ai parametri di cui all'art. 131 bis cod pen., e, per altro verso, rimarcato la mancata prospettazione, da parte difensiva, di profili validamente apprezzabili al fine della concessione dell'invocata causa di non punibilità. 6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non dedotto con atto d'appello (cfr., ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01, dove è puntualizzato come non possano essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione). 7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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