Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 27141/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30518/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n.205/2020depositata il 17/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente), proprietaria di un immobile ad uso abitazione sito in Marina di Carrara, convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (odierno intimato) , quale conduttore e committente dei lavori di ristrutturazione di un limitrofo fabbricato ad uso abitazione, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ma da questi promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto preliminare datato 23/03/2005).

2. Quale progettista e direttore dei lavori di ristruttur azione venne incaricato il Geom.

Canciello ed i lavori di ristrutturazione vennero appaltati alla impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], la quale provvedeva alla loro parziale esecuzione nel periodo fine agosto/novembre 2005. [OSCURATO:PERSONA] espose che durante l’esecuzione di detti lavori il tetto dell’immobile venne completamente rimosso per consentirne il totale rifacimento; le copiose piogge verificatesi in quel periodo e, soprattutto, la mancata installazione di una copertura a protezione del tetto, determinarono considerevoli e continue infiltrazioni d’acqua nell’attiguo stabile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], provocando evidenti danni alle pareti del vano soggiorno posto al primo piano e della annessa cucina, nonché ai muri del sottostante locale sito a piano terra adibito a magazzino-garage.

3. [OSCURATO:PERSONA] richiese un ATP dinanzi al Tribunale di Massa .

Il nominato CTU, Geom. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver eseguito gli accertamenti mediante sopralluogo giunse alla seguente conclusione: “i danni lamentati dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono derivati dal fatto che il fabbricato Bernardini-Pintus alla fine di settembre-inizio ottobre 2005, quando notevoli ed intense piogge hanno colpito per più giorni la zona di Marina di Carrara era completamente privo di copertura (perché il vecchiotetto era stato interamente rimosso e non ancora rifatto) e nemmeno protetto da semplici appositi grandi teloni (normalmente utilizzati in edilizia) i danni sofferti dalla ricorrente sono principalmente quelli quantificabili negli oneri relativi al ripristino dei locali nei quali si sono verificate, come si è detto, le infiltrazioni d’acqua, quantificabili in euro 8.360,00.

Tali oneri riguardano le spese per lo scrostamento e la ricostruzione dell’intonaco interno fino al vivo della muratura, su superfici verticali ed orizzontali, la tinteggiatura di tutte le pareti dei medesimi locali, previa raschiatura, rasatura totale e successiva carteggiatura, applicazione di un fissativo e due mai di idropittura, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari.

Quanto alle cause che hanno determinato i danni non ho dubbi nel precisare che esse derivino dalle modalità con cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e rifacimento del tetto dell’immobile”.

4. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Massa il Pintus (nella qualità di committente dei lavori) e il Bernardini (nella qualità di proprietario dell’immobile adiacente) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento a causa di infiltrazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione, nella misura accertata nell ’ ATP di euro 8.360,00, oltre ai danni conseguenti all’inagibilità e alla mancata utilizzazione dell’immobile nella misura risultante dall’espletanda istruttoria, salv a la liquidazione in via equitativa.

5. Costituendosi in giudizio il Pintus chiese la chiamata in causa dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di esecutrice dei lavori-e del Geom. [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di progettista e direttore dei lavori-, entrambi già parti costituite nel procedimento per ATP, e, nel merito, chiese il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

6. Si costituì in giudizio il Be rn ardini (odierno controricorrente) , domandando la reiezione di tutte le domande formulate dall’attrice nei suoi confronti, per essere responsabile il solo Pintus, ed in subordine chiese di essere da quest’ultimo tenuto indenne.

7. Si costituì il Geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepì, in primis , la nullità delle citazione per indeterminatezza della domanda, e nel merito chiese il rigetto delle domande formulate dal [OSCURATO:PERSONA].

8. Infine, si costituì l ’ impresa [OSCURATO:PERSONA], la quale chiese il rigetto delle domande diparte attrice.

9. La causa, acquisito agli atti il fascicolo relativo all ’ ATP ante causam , venne istruita con l’escussione di testi.

10. Con sentenza n. 516/2015 il Tribunale di Massa condannò il Pintus , il Bernardini e l’impresa Tieni al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 9.935,29 e respinse la domanda di manleva proposta dal Pintus nei confronti del Canciello.

11. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello instando per l’accertamento dell’insussistenza di un propria responsabilità, e, in subordine, per l’accertamento dell’imputabilità dei danni all’impresa esecutrice dei lavori, quale unica obbligata, e/o del direttore dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

12. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell ’ appello.

Si costituì altresì il Geom. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo anch’egli il rigetto dell’appello.

Infine, si costituì [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale, motivato dall’aver stipulato con il Pintus un contratto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori e di averlo immesso nel possesso, sicché il Pintus, in qualità di promissario acquirente e committente dei lavori da cui poi sarebbero derivati i danni, era da intendersi, limitatamente ai rapporti con il Bernardini, come unico custode dello stesso.

L’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

13. Con sentenza n. 205/2020, dep ositata in data 17/02/2020 la Corte d’Appello, pronunciando limitatamente ai rapporti tra l’appellante incidentale Bernardini, da un lato, e tutte le altre parti dall’altro, ha accolto l’appello incidentale del Bernardini, motivando che quest’ultimo si eraspogliato del potere di fatto sul bene, in quanto, a seguito della stipula del contratto preliminare di compravendita, aveva immesso il Pintus nel possesso anticipato del bene, circostanza risultante anche dal fatto che il contratto d’appalto per la ristrutturazione dell’immobile era stato stipulato con l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA].

Contestualmente la Corte territoriale ha rimesso la causa in istruttoria, limitatamente ai rapporti tra l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti diverse da [OSCURATO:PERSONA].

14. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

15. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

16. Parte ricorrente ha depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “In relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., visto in relazione agli artt. 1803 e 1140”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il Bernardini si sia spogliato del bene a seguito dell’immissione del promissario acquirente nella disponibilità materiale dell’immobile.

Parte ricorrente sostiene che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la diponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

La ricorrente assume che il possesso non può essere trasferito per contratto separatamente dal diritto del quale esso costituisca l’esercizio.

Di conseguenza, la materiale disponibilità della res in capo all’acquirente, a detta della ricorrente, integra un mero contratto di comodato, ove il promissario acquirente è mero detentore qualificato nomine alieno , e di conseguenza non può essere ritenuto custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Tale qualifica compete invece al proprietario dell ’ immobile , il quale conserva la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie.

Pertanto, a detta della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto ritenere il Bernardini responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c.

2. Sull ’ unico motivo .

A partire da Cass.

S ez.

Un., sent. 27/03/2008, n. 7930, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art.1141 cod. civ.»(conf.

Cass., Sez.

II, sent. 02/10/2020, n. 21137; Cass., Sez.

II , s ent . 25/01/2010, n. 1296; Cass. , Sez.

II , s ent . 26/04/2010, n.9896; Cass., Sez.

II , s ent .16/03/2016, n. 5211 ) . 2.1 La C orte territorial e ha così motivato sul punto : “ In primo luogo, si ritiene di esaminare l’appello incidentale di Bernardini che contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto una propria responsabilità quale custode ex art. 2051 c.c.per aver mantenuto la detenzione, quale locatore, delle parti strutturali dell’immobile dal quale sono pervenute le infiltrazioni oggetto di causa.

Come affermato nell’appello incidentale in esame non risulta affatto alcun elemento probatorio circa l’intervenuta stipulazione tra Bernardini e Pintus di un contratto di locazione come affermato dal primo giudice, stipulazione neppure allegata dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] che ha solo asserito la qualità di Bernardini di proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione e la qualità di Pintus di committente dei lavori.

Non solo: Bernardini, nel costituirsi in primo grado, ha espressamente asserito, senza alcuna contestazione delle altre parti, l’intervenuta stipula con [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un contratto preliminare di vendita dell’immobile in questione, con immissione immediata nel possesso del bene del promittente acquirente poi divenuto, come da certificazione notarile in atti, proprietario dell’immobile con atto definitivo di vendita del 9/2/2006.

Pertanto, ritiene questa Corte che non sia invocabile nella fattispecie la giurisprudenza che, in presenza di un contratto di locazione, afferma la persistenza della custodia in capo al locatore delle parti strutturali dell’immobile locato, in particolare delle strutture murarie.

Deve, infatti, ritenersi che con la pacifica stipula del preliminare o, comunque, a fronte delle avanzate trattative per la vendita dell’immobile appartenente a Bernardini , quest ’ ultimo abbia immesso Pintus nel possesso anticipato del bene, spogliandosi totalmente del potere di fatto sul bene.

Del resto, che tale potere di fatto sia stato trasferito da Bernardini in capo a Pintus risulta anche dalla circostanza che il contratto di appalto per la ristrutturazione dell’immobileè stato stipulato con l’ impresa Tieni da Pintus che era, quindi, nelle condizioni di provvedere alla consegna del bene all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori”(così da p. 7, penultimo §, a p. 8, 4° § della sentenza). 2.2 Trattasi di u n accertamento fattuale, compiuto dal giudice di merito, che esula dal sindacato di legittimità.

Ne consegue che il motivo in esame prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

3. Il ricorso è pertanto in fondato , per le ragioni sopra esposte.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30518/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n.205/2020depositata il 17/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente), proprietaria di un immobile ad uso abitazione sito in Marina di Carrara, convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (odierno intimato) , quale conduttore e committente dei lavori di ristrutturazione di un limitrofo fabbricato ad uso abitazione, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ma da questi promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto preliminare datato 23/03/2005). 2. Quale progettista e direttore dei lavori di ristruttur azione venne incaricato il Geom. Canciello ed i lavori di ristrutturazione vennero appaltati alla impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], la quale provvedeva alla loro parziale esecuzione nel periodo fine agosto/novembre 2005. [OSCURATO:PERSONA] espose che durante l’esecuzione di detti lavori il tetto dell’immobile venne completamente rimosso per consentirne il totale rifacimento; le copiose piogge verificatesi in quel periodo e, soprattutto, la mancata installazione di una copertura a protezione del tetto, determinarono considerevoli e continue infiltrazioni d’acqua nell’attiguo stabile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], provocando evidenti danni alle pareti del vano soggiorno posto al primo piano e della annessa cucina, nonché ai muri del sottostante locale sito a piano terra adibito a magazzino-garage. 3. [OSCURATO:PERSONA] richiese un ATP dinanzi al Tribunale di Massa . Il nominato CTU, Geom. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver eseguito gli accertamenti mediante sopralluogo giunse alla seguente conclusione: “i danni lamentati dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono derivati dal fatto che il fabbricato Bernardini-Pintus alla fine di settembre-inizio ottobre 2005, quando notevoli ed intense piogge hanno colpito per più giorni la zona di Marina di Carrara era completamente privo di copertura (perché il vecchiotetto era stato interamente rimosso e non ancora rifatto) e nemmeno protetto da semplici appositi grandi teloni (normalmente utilizzati in edilizia) i danni sofferti dalla ricorrente sono principalmente quelli quantificabili negli oneri relativi al ripristino dei locali nei quali si sono verificate, come si è detto, le infiltrazioni d’acqua, quantificabili in euro 8.360,00. Tali oneri riguardano le spese per lo scrostamento e la ricostruzione dell’intonaco interno fino al vivo della muratura, su superfici verticali ed orizzontali, la tinteggiatura di tutte le pareti dei medesimi locali, previa raschiatura, rasatura totale e successiva carteggiatura, applicazione di un fissativo e due mai di idropittura, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari. Quanto alle cause che hanno determinato i danni non ho dubbi nel precisare che esse derivino dalle modalità con cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e rifacimento del tetto dell’immobile”. 4. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Massa il Pintus (nella qualità di committente dei lavori) e il Bernardini (nella qualità di proprietario dell’immobile adiacente) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento a causa di infiltrazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione, nella misura accertata nell ’ ATP di euro 8.360,00, oltre ai danni conseguenti all’inagibilità e alla mancata utilizzazione dell’immobile nella misura risultante dall’espletanda istruttoria, salv a la liquidazione in via equitativa. 5. Costituendosi in giudizio il Pintus chiese la chiamata in causa dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di esecutrice dei lavori-e del Geom. [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di progettista e direttore dei lavori-, entrambi già parti costituite nel procedimento per ATP, e, nel merito, chiese il rigetto delle domande formulate da parte attrice. 6. Si costituì in giudizio il Be rn ardini (odierno controricorrente) , domandando la reiezione di tutte le domande formulate dall’attrice nei suoi confronti, per essere responsabile il solo Pintus, ed in subordine chiese di essere da quest’ultimo tenuto indenne. 7. Si costituì il Geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepì, in primis , la nullità delle citazione per indeterminatezza della domanda, e nel merito chiese il rigetto delle domande formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. 8. Infine, si costituì l ’ impresa [OSCURATO:PERSONA], la quale chiese il rigetto delle domande diparte attrice. 9. La causa, acquisito agli atti il fascicolo relativo all ’ ATP ante causam , venne istruita con l’escussione di testi. 10. Con sentenza n. 516/2015 il Tribunale di Massa condannò il Pintus , il Bernardini e l’impresa Tieni al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 9.935,29 e respinse la domanda di manleva proposta dal Pintus nei confronti del Canciello. 11. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello instando per l’accertamento dell’insussistenza di un propria responsabilità, e, in subordine, per l’accertamento dell’imputabilità dei danni all’impresa esecutrice dei lavori, quale unica obbligata, e/o del direttore dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 12. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell ’ appello. Si costituì altresì il Geom. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo anch’egli il rigetto dell’appello. Infine, si costituì [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale, motivato dall’aver stipulato con il Pintus un contratto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori e di averlo immesso nel possesso, sicché il Pintus, in qualità di promissario acquirente e committente dei lavori da cui poi sarebbero derivati i danni, era da intendersi, limitatamente ai rapporti con il Bernardini, come unico custode dello stesso. L’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. 13. Con sentenza n. 205/2020, dep ositata in data 17/02/2020 la Corte d’Appello, pronunciando limitatamente ai rapporti tra l’appellante incidentale Bernardini, da un lato, e tutte le altre parti dall’altro, ha accolto l’appello incidentale del Bernardini, motivando che quest’ultimo si eraspogliato del potere di fatto sul bene, in quanto, a seguito della stipula del contratto preliminare di compravendita, aveva immesso il Pintus nel possesso anticipato del bene, circostanza risultante anche dal fatto che il contratto d’appalto per la ristrutturazione dell’immobile era stato stipulato con l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. Contestualmente la Corte territoriale ha rimesso la causa in istruttoria, limitatamente ai rapporti tra l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti diverse da [OSCURATO:PERSONA]. 14. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 15. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 16. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “In relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., visto in relazione agli artt. 1803 e 1140”, lamentando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il Bernardini si sia spogliato del bene a seguito dell’immissione del promissario acquirente nella disponibilità materiale dell’immobile. Parte ricorrente sostiene che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la diponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La ricorrente assume che il possesso non può essere trasferito per contratto separatamente dal diritto del quale esso costituisca l’esercizio. Di conseguenza, la materiale disponibilità della res in capo all’acquirente, a detta della ricorrente, integra un mero contratto di comodato, ove il promissario acquirente è mero detentore qualificato nomine alieno , e di conseguenza non può essere ritenuto custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Tale qualifica compete invece al proprietario dell ’ immobile , il quale conserva la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie. Pertanto, a detta della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto ritenere il Bernardini responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. 2. Sull ’ unico motivo . A partire da Cass. S ez. Un., sent. 27/03/2008, n. 7930, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art.1141 cod. civ.»(conf. Cass., Sez. II, sent. 02/10/2020, n. 21137; Cass., Sez. II , s ent . 25/01/2010, n. 1296; Cass. , Sez. II , s ent . 26/04/2010, n.9896; Cass., Sez. II , s ent .16/03/2016, n. 5211 ) . 2.1 La C orte territorial e ha così motivato sul punto : “ In primo luogo, si ritiene di esaminare l’appello incidentale di Bernardini che contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto una propria responsabilità quale custode ex art. 2051 c.c.per aver mantenuto la detenzione, quale locatore, delle parti strutturali dell’immobile dal quale sono pervenute le infiltrazioni oggetto di causa. Come affermato nell’appello incidentale in esame non risulta affatto alcun elemento probatorio circa l’intervenuta stipulazione tra Bernardini e Pintus di un contratto di locazione come affermato dal primo giudice, stipulazione neppure allegata dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] che ha solo asserito la qualità di Bernardini di proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione e la qualità di Pintus di committente dei lavori. Non solo: Bernardini, nel costituirsi in primo grado, ha espressamente asserito, senza alcuna contestazione delle altre parti, l’intervenuta stipula con [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un contratto preliminare di vendita dell’immobile in questione, con immissione immediata nel possesso del bene del promittente acquirente poi divenuto, come da certificazione notarile in atti, proprietario dell’immobile con atto definitivo di vendita del 9/2/2006. Pertanto, ritiene questa Corte che non sia invocabile nella fattispecie la giurisprudenza che, in presenza di un contratto di locazione, afferma la persistenza della custodia in capo al locatore delle parti strutturali dell’immobile locato, in particolare delle strutture murarie. Deve, infatti, ritenersi che con la pacifica stipula del preliminare o, comunque, a fronte delle avanzate trattative per la vendita dell’immobile appartenente a Bernardini , quest ’ ultimo abbia immesso Pintus nel possesso anticipato del bene, spogliandosi totalmente del potere di fatto sul bene. Del resto, che tale potere di fatto sia stato trasferito da Bernardini in capo a Pintus risulta anche dalla circostanza che il contratto di appalto per la ristrutturazione dell’immobileè stato stipulato con l’ impresa Tieni da Pintus che era, quindi, nelle condizioni di provvedere alla consegna del bene all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori”(così da p. 7, penultimo §, a p. 8, 4° § della sentenza). 2.2 Trattasi di u n accertamento fattuale, compiuto dal giudice di merito, che esula dal sindacato di legittimità. Ne consegue che il motivo in esame prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). 3. Il ricorso è pertanto in fondato , per le ragioni sopra esposte. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 27141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris