CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2024
Cassazione n. 39502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse in data 23 luglio 2024; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si assume sussista dubbio circa l'orario in cui il ricorrente si sarebbe allontanato da casa risulta manifestamente infondato, nella parte in cui estrapola la parte della decisione che enuncia il motivo di gravame quasi costituisca motivazione del rigetto, e generico in quanto non si confronta con il chiaro tenore della decisione che ha ribadito come Ianno non fosse stato trovato presso la abitazione in violazione del provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/