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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35519/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13608-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7059/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 05/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha notificato, in data 5.4.2022, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7059/9/2021, depositata il 05/10/2021 dalla C.T.R. della Campania, sez. st . di Salerno; che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.6.2022); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01); Considerato che esiste, tuttavia, un contrasto, manifestatosi all'interno della giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite e, in specie, circa la possibilità o meno che, rispetto al ricorrente che non abbia iscritto la causa a ruolo, trovi applicazione o meno l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: contrasto che ha determinato la recente rimessione della questione innanzi alle Ric. 2022 n. 13608 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.11.2022, nn. 33270 e 33271); Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13608-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7059/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 05/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha notificato, in data 5.4.2022, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7059/9/2021, depositata il 05/10/2021 dalla C.T.R. della Campania, sez. st . di Salerno; che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.6.2022); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01); Considerato che esiste, tuttavia, un contrasto, manifestatosi all'interno della giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite e, in specie, circa la possibilità o meno che, rispetto al ricorrente che non abbia iscritto la causa a ruolo, trovi applicazione o meno l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: contrasto che ha determinato la recente rimessione della questione innanzi alle Ric. 2022 n. 13608 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.11.2022, nn. 33270 e 33271); Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi
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