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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18520/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce cumulativamente - in relazione alla sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, di condanna, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena, concesse le generiche, di giorni venti di arresto - i vizi, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser stati asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto.

Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta serbata dal soggetto, all'epoca assoggettato all'obbligo di presentazione alla p.g. per altri fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de mmende.

Così deciso in Roma, 17 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce cumulativamente - in relazione alla sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, di condanna, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena, concesse le generiche, di giorni venti di arresto - i vizi, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser stati asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto. Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta serbata dal soggetto, all'epoca assoggettato all'obbligo di presentazione alla p.g. per altri fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de mmende. Così deciso in Roma, 17 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 18520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris