Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 32234/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e.- L t2. anno ol-cit-a,v;›n 414 A- tm h.; i>v k • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 1 marzo 2021 la Corte di appello di Messina riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale cittadino, quale responsabile del reato di detenzione e cessione a terzi ([OSCURATO:PERSONA]) di modiche quantità di marijuana, condotta aggravata dalla recidiva ex art.99, comma 2, nn.1, 2, 3 e 4 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due distinti motivi: I) Violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova in relazione agli artt.63 e 64 cod. proc. pen.

Osserva che nel verbale di arresto si ritiene apoditticamente che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato stupefacente dal ricorrente e non viceversa, come dichiarato dal prevenuto, anche in considerazione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - soggetto peraltro noto alle forze dell'ordine perché pregiudicato per delitti in materia di stupefacenti - che, alla vista degli operanti, aveva cercato di allontanarsi disfacendosi di una bustina di cellophane contenente la marijuana.

II) Motivazione illogica in relazione all'art.62 rii.4 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente l'invocata attenuante posto che la somma di cento euro, calcolata come corrispettivo della cessione dello stupefacente detenuto dal Rotella, sarebbe stata guadagnata con mediante una singola cessione bensì a seguito di piccole cessioni di modesto valore.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto volto alla ricostruzione del fatto in termini differenti rispetto a quelli considerati in sentenza, sui quali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza all'esito di logica ed adeguata motivazione, del tutto immune da censure, e ripropone la doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art.62 n.4 cod. pen., che del pari i giudici di appello hanno disatteso con argomentazione corretta.

In proposito va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o cDri atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta (Sez.6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441).

Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482).

3. Ciò posto, si osserva che la Corte di Messina ha valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver acquistato la marijuana dal Rotella; la circostanza per cui, nello stesso contesto, all'interno dell'autovettura dell'imputato era stata rinvenuta marijuana sfusa per un peso di circa 20 grammi, dello stesso tipo di quella sequestrata al [OSCURATO:PERSONA]; l'esito della perquisizione dell'autovettura in uso all'imputato, dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato repentinamente di allontanarsi.

Anche il diniego dell'invocata attenuante del modesto guadagno che l'imputato avrebbe tratto dalla vendita dello stupefacente in suo possesso è stata ben giustificata dalla Corte territoriale con un calcolo proporzionale rispetto al valore della dose ceduta al [OSCURATO:PERSONA].

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e.- L t2. anno ol-cit-a,v;›n 414 A- tm h.; i>v k • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 marzo 2021 la Corte di appello di Messina riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale cittadino, quale responsabile del reato di detenzione e cessione a terzi ([OSCURATO:PERSONA]) di modiche quantità di marijuana, condotta aggravata dalla recidiva ex art.99, comma 2, nn.1, 2, 3 e 4 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due distinti motivi: I) Violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova in relazione agli artt.63 e 64 cod. proc. pen. Osserva che nel verbale di arresto si ritiene apoditticamente che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato stupefacente dal ricorrente e non viceversa, come dichiarato dal prevenuto, anche in considerazione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] - soggetto peraltro noto alle forze dell'ordine perché pregiudicato per delitti in materia di stupefacenti - che, alla vista degli operanti, aveva cercato di allontanarsi disfacendosi di una bustina di cellophane contenente la marijuana. II) Motivazione illogica in relazione all'art.62 rii.4 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente l'invocata attenuante posto che la somma di cento euro, calcolata come corrispettivo della cessione dello stupefacente detenuto dal Rotella, sarebbe stata guadagnata con mediante una singola cessione bensì a seguito di piccole cessioni di modesto valore. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto volto alla ricostruzione del fatto in termini differenti rispetto a quelli considerati in sentenza, sui quali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza all'esito di logica ed adeguata motivazione, del tutto immune da censure, e ripropone la doglianza sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art.62 n.4 cod. pen., che del pari i giudici di appello hanno disatteso con argomentazione corretta. In proposito va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o cDri atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta (Sez.6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441). Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482). 3. Ciò posto, si osserva che la Corte di Messina ha valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver acquistato la marijuana dal Rotella; la circostanza per cui, nello stesso contesto, all'interno dell'autovettura dell'imputato era stata rinvenuta marijuana sfusa per un peso di circa 20 grammi, dello stesso tipo di quella sequestrata al [OSCURATO:PERSONA]; l'esito della perquisizione dell'autovettura in uso all'imputato, dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato repentinamente di allontanarsi. Anche il diniego dell'invocata attenuante del modesto guadagno che l'imputato avrebbe tratto dalla vendita dello stupefacente in suo possesso è stata ben giustificata dalla Corte territoriale con un calcolo proporzionale rispetto al valore della dose ceduta al [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris