CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 4655/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla omessa pronuncia in merito alla esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto aspecifico, dal momento che la Corte territoriale ha implicitamente argomentato, pur con riferimento alla impossibilità di valutare il fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., alla ingravescente pericolosità dell'imputato, gravato da numerosi e (anche) specifici precedenti, che ha "mostrato di non avere compreso la necessità di rispettare le prescrizioni imposte"; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.M