CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32325/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 29 marzo — 12 aprile 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 26 novembre 2013 al 18 gennaio 2018 in relazione alle accuse di concorso in omicidio volontario e di violazione della legge sul controllo delle armi, con l'aggravante della mafiosità, accuse dalle quali il 18 gennaio 2018 è stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto", in riforma della decisione di condanna che era stata emessa in primo grado dalla Corte di assise di appello di Roma (decisione divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2019). 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 314-315 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione. Richiamati plurimi principi generali in tema di equa riparazione, si assume che sarebbe erronea la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in colui che, insieme ad una donna, prese in affitto, con modalità sospette, l'appartamento in Nettuno alla via Bolzano num. 2, attese le incertezze manifestate dai testi escussi sul punto (Rubeo, Balzano, Falessi e Alivernini) e tenuto conto della motivazione assolutoria nella sentenza di merito, incentrata sulla sostanziale plausibilità della tesi difensiva dell'affitto dell'appartamento per altri scopi, anche illeciti, ma diversi dall'omicidio. Difetterebbe, in ogni caso, nel caso di specie il requisito della colpa grave e qualsiasi nesso tra la condotta che si suppone poste in essere e la privazione della libertà personale. Si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale nella requisitoria scritta del 23 novembre 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso. Non ha svolto difese l'Avvocatura erariale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I1 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Si premette il richiamo ai principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di (4 ftwrou..4 principi consolidati, appare superfluoi puntualènelle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi — prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione consiste «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellld quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo è stata identificata, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.), «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà; e per escludere il diritto in questione è necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, cit.; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, cit.; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, cit.; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: ed è censurabile in cassazione l'eventuale mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: a) colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); b) ovvero colpa processuale (come, ad es., auto-incolpazione). 2.7. Quanto alla prima delle due categorie, che viene in rilievo nel caso di specie, la colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere integrata, a mero titolo di esempio: da frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397); da ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782); da comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685); da connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; Sez. 4, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397); dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; in termini, Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.8. Condizione imprescindibile è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della idoneità dei comportamenti individuati ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.). 3. Ebbene, tutto ciò premesso la Corte di appello nel caso di specie ha spiegato, in maniera che risulta non illogica e non incongrua (v. pp. 8, 13 e 14 e ss., specc. 21-22 dell'ordinanza), come l'avere [OSCURATO:PERSONA] preso un appartamento in affitto, con modalità assai sospette, senza fornire, almeno inizialmente, un numero di telefono ed esibendo un documento falso per celare l'identità della donna che lo accompagnava, l'avere mentito circa l'impiego della casa ed inoltre l'atteggiamento sfuggente complessivamente tenuto, circostanze che hanno indotto il proprietario dell'immobile a rivolgersi addirittura alla Polizia di Stato (v. p. 14 del provvedimento impugnato), hanno assunto una valenza concausale, in uno con l'errore dell'A.G., essendo irrevocabile la sentenza assolutoria, nella creazione di una falsa apparenza in relazione al reato di omicidio volontario di una persona che abitava in prossimità della casa presa in fitto dal ricorrente per altri scopi, anche illeciti, ma diversi dall'omicidio. Vi è da aggiungere che le censure svolte dal ricorrente circa la pretesa inattendibilità dei testimoni (a proposito della identificazione proprio in [OSCURATO:PERSONA] di colui che prese la casa in fitto) sono assai generiche e meramente assertive e non tengono conto della rilevanza del dato documentale che si ricava dall'esame del traffico telefonico (su cui v. pp. 18-19 dell'ordinanza impugnata) rispetto al quale il ricorso non opera il necessario confronto critico; né l'impugnazione, che si concentra sul momento genetico della privazione della libertà, affronta la questione sotto il profilo del protrarsi della custodia cautelare. 4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.),