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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2017

Cassazione n. 27448/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24304/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale in Benevento, alla C/da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 47, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via Toledo n. 177, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA] de Hortaleza n. 3, 28033, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. 1102/2017, della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdepositata il giorno 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A. e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la responsabilità del primo per il mancato adempimento dei propri obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di due titoli di credito tratti sul secondo ed a firma del terzo, ed ottenere la condanna dell'Istituto medesimo alla restituzione di quanto pagato dalla società attrice a titolo di commissione per la negoziazione dei menzionati titoli, per l'accreditamento della somma e per la successiva revoca del pagamento, nonché al risarcimento dei danni.

Domandò, inoltre, accertarsi l'illegittimità del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] all'atto della negoziazione degli assegni alla stessa presentati per tramite del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, condannandolo, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore di essa istante, di C. 300.000,00, quale somma dovuta ed incorporata nei titoli negoziati e non incassati, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad C 25.000,00.

Chiese, infine, condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni arrecatile per il mancato incasso dei titoli di credito, nonché per il pregiudizio commerciale ed all'immagine provocatole.

1.1. A sostegno di queste pretese dedusse di aver fornito alla società [OSCURATO:PERSONA] di Teheran una partita di n. 3.125.000 carte "sim" informatiche, per il prezzo complessivo di C 300.000,00, che quest'ultima aveva pagato a saldo con due assegni, di pari importo, tratti sulla [OSCURATO:PERSONA] e datati 22 febbraio 2007.

Tali assegni erano stati posti all'incasso dall'attrice, nello stesso giorno, tramite la filiale di Benevento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ma erano rimasti "impagati - insoluti" senza motivazione alcuna.

Alle sue ripetute richieste di delucidazioni, il Sanpaolo, il 16 maggio 2007, aveva risposto che il mancato pagamento era dovuto ad una denuncia di furto-smarrimento dei titoli predetti.

Successivamente, con missiva inviata a mezzo fax il 28 maggio 2007, il menzionato istituto aveva inoltrato un messaggio swift, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultima aveva comunicato che il mancato pagamento degli assegni era avvenuto a seguito di una richiesta del proprio cliente Javadi.

1.2. Sopravvenuto un bonario componimento della lite tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Javadi (che aveva corrisposto la somma di € 240.000,00 a saldo di quanto dovuto) e proseguito il giudizio unicamente nei confronti degli altri due convenuti, l'adito tribunale, con sentenza n. 2156/2009, dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti dello Javadi e respinse le domande attrici contro le banche.

2. Il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, la quale, nella contumacia di entrambe le banche appellate, con sentenza del 10 marzo 2017, n. 1102: i) ha premesso che, «essendo stata in primo grado dichiarata cessata la materia del contendere per lo ..1avadi ed avendo la [OSCURATO:SOCIETA] limitato il suo appello unicamente nei confronti della Banesto, ogni questione sulla notifica del gravame allo Javadi stesso, non più parte necessaria nel presente giudizio, perde qui ogni rilevanza»; ii) ha ritenuto che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il primo giudice si era pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in sede di memoria ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ., avendo questi affermato chiaramente che «una responsabilità ex art. 2043 c.c. del trattario nei confronti del portatore è configurabile solo qualora si verifichi un abuso del diritto di rifiutare il pagamento al solo scopo di danneggiare il presentatore.

Tale fattispecie non è configurabile nel caso di specie»; iii) ha condiviso la conclusione del tribunale circa l'inconfigurabilità dell'abuso del diritto contestato alla [OSCURATO:PERSONA].

Ha opinato, sul punto, che «la [OSCURATO:SOCIETA] fonda la sua richiesta di risarcimento sulla "mendacità" della causale "Lost or Golden" (smarriti o rubati) per la quale i titoli furono restituiti dalla Banesto, come appare dalla missiva della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 16/5/2007.

Pochi giorni dopo, in data 28/5/2007, la stessa San paolo-[OSCURATO:SOCIETA], con sua raccomandata anticipata via fax, comunicava alla appellante che "in merito alla restituzione degli assegni descritti a margine, per i quali più volte abbiamo chiesto maggiori dettagli alla Banca estera trassata, Vi comunichiamo che, in data odierna, ci è pervenuta - a mezzo messaggio swift - risposta alle suddette nostre richieste che troverete allegate alla presente".

E nel suddetto messaggio swift, sicuramente proveniente dalla Banesto e redatto in lingua inglese, era riferito che il mancato pagamento era dovuto a disposizioni del traente.

E, del resto, è stata depositata in atti lettera del 28/2/07, inviata dallo Javadi alla Banesto, con la quale il primo richiese alla seconda di non pagare gli assegni in quanto gli stessi erano stati rilasciati senza data ed erano posti in garanzia dell'ultima spedizione.

Dunque, già dal febbraio la Banesto aveva ricevuto disposizioni di non pagare, disposizioni fondate su una presunta scorrettezza del beneficiario degli assegni.

Essa, quindi, fu diffidata dal pagare gli assegni, perché questi, a dire del traente, erano stati rilasciati in sola garanzia.

E questo può agevolmente spiegare come la generica causale "smarriti o rubati" usata in un primo momento dalla Banesto sia certamente riconducibile alla motivazione (uso abusivo dei titoli) della richiesta del traente di non dar corso all'operazione di pagamento.

E dopo pochi giorni fu chiarito che il mancato pagamento era dovuto all'ordine dei traente.

D'altra parte, secondo la legislazione spagnola richiamata dal primo giudice e non contestata ex adverso, il traente ha la possibilità di opporsi al pagamento "solo in caso di perdita o di furto del titolo e di eccezioni di tipo formale".

E contestazioni di tipo formale furono sollevate dallo Javadi, come risulta dalla predetta missiva del 28/2/07 e come ha incidentalmente ammesso il Tribunale. [...].

Pertanto, l'azione di responsabilità aquiliana fondata dall'appellante sulla "mendacità" della causale "Lost or Golden" (smarriti o rubati) non può, per l'interpretazione come sopra data di detta causale, qui trovare accoglimento»; iv) ha sostenuto che «correttamente il primo giudice ha riportato la questione nell'ambito delle obbligazioni cambiarie.

E per questo, come illustrato nella gravata sentenza con le argomentazioni sopra richiamate, che qui si condividono in pieno e che non sono neppure state specificamente contestate dall'appellante, nessuna responsabilità diretta della banca trassata è riscontrabile nei confronti del portatore degli assegni».

3. Contro l'appena descritta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione affidandosi tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, il [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), mentre la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A. è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale rispetto alla descrizione ed all'esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l'ammissibilità del ricorso stesso sotto il duplice profilo: i) dell'esistenza, o non, della prova dell'avvenuta sua rituale notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A., già contumace in appello, la quale nemmeno in questa sede ha svolto difese; della fondatezza, o meno, dell'eccezione di giudicato interno formatosi nei propri confronti sulla pronuncia di rigetto della domanda attrice resa in primo grado, come oggi sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

Il tutto sull'evidente presupposto dell'insussistenza, tra i due istituti di credito predetti, di qualsivoglia situazione sostanziale di litisconsorzio necessario.

1.1. In relazione al primo di essi, rileva il Collegio che non è allegato all'originale del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla relata di sua notificazione postale.

1.1.1. Inoltre, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., nemmeno risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante l'esito della notificazione, eseguita a mezzo posta, del ricorso in oggetto.

1.1.2. Tanto premesso, in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento predetto, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario riguardi il ricorso per cassazione: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 -bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ..

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., SU, n. 627 del 2008; analogamente, ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14780 del 2014; , Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 8641 del 2019; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 20778 del 2021; Cass. n. 36562 del 2021).

Va qui solo aggiunto, per mera completezza, che, come chiarito da Cass. n. 11351 del 2020, in tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 [abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 a decorrere dall'I. luglio 2022, e, dunque, qui ancora applicabile ratione temporis] attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto, nella specie, per il ricorso notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello, personalmente presso la sua sede spagnola).

1.1.3. La riscontrata omissione del deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'esito della notificazione dell'odierno ricorso alla suddetta Banca iberica comporta l'inammissibilità del ricorso stesso nei suoi confronti.1.2.

Parimenti inammissibile, poi, deve considerarsi - così venendosi all'esame del secondo dei profili rimarcati nel precedente §

1. - l'impugnazione oggi rivolta dalla menzionata società nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).

1.2.1. Invero, nella sentenza impugnata si riferisce (cfr. pag. 3) che la [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a limitare «il suo appello unicamente nei confronti della Banesto» e tale circostanza trova pieno riscontro nel contenuto dell'atto di gravame dell'odierna ricorrente - il cui esame è consentito a questa Corte trattandosi di verificare la formazione di un giudicato interno, rilevabile di ufficio (cfr. Cass. n. 38243 del 2021; Cass. n. 5319 del 2019; Cass. n. 11754 del 2018; Cass. n. 6087 del 2018; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 4893 del 2004; Cass. n. 15950 del 2000) - in cui si legge, tra l'altro, che «...anche al fine di evitare una soccombenza virtuale relativamente alle spese del presente giudizio, si dichiara di rinunciare espressamente ad ogni domanda e/o pronuncia e/o condanna nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e del signor [OSCURATO:PERSONA] (con il quale vi è stata una transazione nelle more del giudizio di primo grado che ha definito la controversia) e si ribadisce la volontà di proporre appello solo per la riforma parziale della sentenza emessa in primo grado unicamente nella parte in cui non è stata accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]».

Coerentemente, anche le conclusioni di detto atto recano richieste di modifica della decisione di primo grado con invocato accoglimento delle sole domande originariamente formulate, nei confronti di quest'ultima, dall'attrice/appellante.

1.2.2. L'avvenuto passaggio in giudicato, per la ragioni anzidette, della sentenza di primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rende, dunque, affatto inammissibile il ricorso contro il [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) della [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi qui solo rimarcare che quest'ultima, nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 7 gennaio 2022, alcunché ha replicato alla specifica eccezione della controricorrente sul punto.

2. In definitiva, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24304/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale in Benevento, alla C/da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 47, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Napoli, alla via Toledo n. 177, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA] de Hortaleza n. 3, 28033, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. 1102/2017, della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdepositata il giorno 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A. e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la responsabilità del primo per il mancato adempimento dei propri obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di due titoli di credito tratti sul secondo ed a firma del terzo, ed ottenere la condanna dell'Istituto medesimo alla restituzione di quanto pagato dalla società attrice a titolo di commissione per la negoziazione dei menzionati titoli, per l'accreditamento della somma e per la successiva revoca del pagamento, nonché al risarcimento dei danni. Domandò, inoltre, accertarsi l'illegittimità del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] all'atto della negoziazione degli assegni alla stessa presentati per tramite del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, condannandolo, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore di essa istante, di C. 300.000,00, quale somma dovuta ed incorporata nei titoli negoziati e non incassati, ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad C 25.000,00. Chiese, infine, condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni arrecatile per il mancato incasso dei titoli di credito, nonché per il pregiudizio commerciale ed all'immagine provocatole. 1.1. A sostegno di queste pretese dedusse di aver fornito alla società [OSCURATO:PERSONA] di Teheran una partita di n. 3.125.000 carte "sim" informatiche, per il prezzo complessivo di C 300.000,00, che quest'ultima aveva pagato a saldo con due assegni, di pari importo, tratti sulla [OSCURATO:PERSONA] e datati 22 febbraio 2007. Tali assegni erano stati posti all'incasso dall'attrice, nello stesso giorno, tramite la filiale di Benevento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ma erano rimasti "impagati - insoluti" senza motivazione alcuna. Alle sue ripetute richieste di delucidazioni, il Sanpaolo, il 16 maggio 2007, aveva risposto che il mancato pagamento era dovuto ad una denuncia di furto-smarrimento dei titoli predetti. Successivamente, con missiva inviata a mezzo fax il 28 maggio 2007, il menzionato istituto aveva inoltrato un messaggio swift, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultima aveva comunicato che il mancato pagamento degli assegni era avvenuto a seguito di una richiesta del proprio cliente Javadi. 1.2. Sopravvenuto un bonario componimento della lite tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Javadi (che aveva corrisposto la somma di € 240.000,00 a saldo di quanto dovuto) e proseguito il giudizio unicamente nei confronti degli altri due convenuti, l'adito tribunale, con sentenza n. 2156/2009, dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti dello Javadi e respinse le domande attrici contro le banche. 2. Il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, la quale, nella contumacia di entrambe le banche appellate, con sentenza del 10 marzo 2017, n. 1102: i) ha premesso che, «essendo stata in primo grado dichiarata cessata la materia del contendere per lo ..1avadi ed avendo la [OSCURATO:SOCIETA] limitato il suo appello unicamente nei confronti della Banesto, ogni questione sulla notifica del gravame allo Javadi stesso, non più parte necessaria nel presente giudizio, perde qui ogni rilevanza»; ii) ha ritenuto che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il primo giudice si era pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in sede di memoria ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ., avendo questi affermato chiaramente che «una responsabilità ex art. 2043 c.c. del trattario nei confronti del portatore è configurabile solo qualora si verifichi un abuso del diritto di rifiutare il pagamento al solo scopo di danneggiare il presentatore. Tale fattispecie non è configurabile nel caso di specie»; iii) ha condiviso la conclusione del tribunale circa l'inconfigurabilità dell'abuso del diritto contestato alla [OSCURATO:PERSONA]. Ha opinato, sul punto, che «la [OSCURATO:SOCIETA] fonda la sua richiesta di risarcimento sulla "mendacità" della causale "Lost or Golden" (smarriti o rubati) per la quale i titoli furono restituiti dalla Banesto, come appare dalla missiva della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 16/5/2007. Pochi giorni dopo, in data 28/5/2007, la stessa San paolo-[OSCURATO:SOCIETA], con sua raccomandata anticipata via fax, comunicava alla appellante che "in merito alla restituzione degli assegni descritti a margine, per i quali più volte abbiamo chiesto maggiori dettagli alla Banca estera trassata, Vi comunichiamo che, in data odierna, ci è pervenuta - a mezzo messaggio swift - risposta alle suddette nostre richieste che troverete allegate alla presente". E nel suddetto messaggio swift, sicuramente proveniente dalla Banesto e redatto in lingua inglese, era riferito che il mancato pagamento era dovuto a disposizioni del traente. E, del resto, è stata depositata in atti lettera del 28/2/07, inviata dallo Javadi alla Banesto, con la quale il primo richiese alla seconda di non pagare gli assegni in quanto gli stessi erano stati rilasciati senza data ed erano posti in garanzia dell'ultima spedizione. Dunque, già dal febbraio la Banesto aveva ricevuto disposizioni di non pagare, disposizioni fondate su una presunta scorrettezza del beneficiario degli assegni. Essa, quindi, fu diffidata dal pagare gli assegni, perché questi, a dire del traente, erano stati rilasciati in sola garanzia. E questo può agevolmente spiegare come la generica causale "smarriti o rubati" usata in un primo momento dalla Banesto sia certamente riconducibile alla motivazione (uso abusivo dei titoli) della richiesta del traente di non dar corso all'operazione di pagamento. E dopo pochi giorni fu chiarito che il mancato pagamento era dovuto all'ordine dei traente. D'altra parte, secondo la legislazione spagnola richiamata dal primo giudice e non contestata ex adverso, il traente ha la possibilità di opporsi al pagamento "solo in caso di perdita o di furto del titolo e di eccezioni di tipo formale". E contestazioni di tipo formale furono sollevate dallo Javadi, come risulta dalla predetta missiva del 28/2/07 e come ha incidentalmente ammesso il Tribunale. [...]. Pertanto, l'azione di responsabilità aquiliana fondata dall'appellante sulla "mendacità" della causale "Lost or Golden" (smarriti o rubati) non può, per l'interpretazione come sopra data di detta causale, qui trovare accoglimento»; iv) ha sostenuto che «correttamente il primo giudice ha riportato la questione nell'ambito delle obbligazioni cambiarie. E per questo, come illustrato nella gravata sentenza con le argomentazioni sopra richiamate, che qui si condividono in pieno e che non sono neppure state specificamente contestate dall'appellante, nessuna responsabilità diretta della banca trassata è riscontrabile nei confronti del portatore degli assegni». 3. Contro l'appena descritta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione affidandosi tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, il [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), mentre la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A. è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale rispetto alla descrizione ed all'esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l'ammissibilità del ricorso stesso sotto il duplice profilo: i) dell'esistenza, o non, della prova dell'avvenuta sua rituale notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] de Crédito S.A., già contumace in appello, la quale nemmeno in questa sede ha svolto difese; della fondatezza, o meno, dell'eccezione di giudicato interno formatosi nei propri confronti sulla pronuncia di rigetto della domanda attrice resa in primo grado, come oggi sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Il tutto sull'evidente presupposto dell'insussistenza, tra i due istituti di credito predetti, di qualsivoglia situazione sostanziale di litisconsorzio necessario. 1.1. In relazione al primo di essi, rileva il Collegio che non è allegato all'originale del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla relata di sua notificazione postale. 1.1.1. Inoltre, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., nemmeno risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante l'esito della notificazione, eseguita a mezzo posta, del ricorso in oggetto. 1.1.2. Tanto premesso, in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento predetto, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario riguardi il ricorso per cassazione: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notifica tono e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 -bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., SU, n. 627 del 2008; analogamente, ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14780 del 2014; , Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 8641 del 2019; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 20778 del 2021; Cass. n. 36562 del 2021). Va qui solo aggiunto, per mera completezza, che, come chiarito da Cass. n. 11351 del 2020, in tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 [abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 a decorrere dall'I. luglio 2022, e, dunque, qui ancora applicabile ratione temporis] attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto, nella specie, per il ricorso notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello, personalmente presso la sua sede spagnola). 1.1.3. La riscontrata omissione del deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'esito della notificazione dell'odierno ricorso alla suddetta Banca iberica comporta l'inammissibilità del ricorso stesso nei suoi confronti.1.2. Parimenti inammissibile, poi, deve considerarsi - così venendosi all'esame del secondo dei profili rimarcati nel precedente § 1. - l'impugnazione oggi rivolta dalla menzionata società nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). 1.2.1. Invero, nella sentenza impugnata si riferisce (cfr. pag. 3) che la [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a limitare «il suo appello unicamente nei confronti della Banesto» e tale circostanza trova pieno riscontro nel contenuto dell'atto di gravame dell'odierna ricorrente - il cui esame è consentito a questa Corte trattandosi di verificare la formazione di un giudicato interno, rilevabile di ufficio (cfr. Cass. n. 38243 del 2021; Cass. n. 5319 del 2019; Cass. n. 11754 del 2018; Cass. n. 6087 del 2018; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 4893 del 2004; Cass. n. 15950 del 2000) - in cui si legge, tra l'altro, che «...anche al fine di evitare una soccombenza virtuale relativamente alle spese del presente giudizio, si dichiara di rinunciare espressamente ad ogni domanda e/o pronuncia e/o condanna nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e del signor [OSCURATO:PERSONA] (con il quale vi è stata una transazione nelle more del giudizio di primo grado che ha definito la controversia) e si ribadisce la volontà di proporre appello solo per la riforma parziale della sentenza emessa in primo grado unicamente nella parte in cui non è stata accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]». Coerentemente, anche le conclusioni di detto atto recano richieste di modifica della decisione di primo grado con invocato accoglimento delle sole domande originariamente formulate, nei confronti di quest'ultima, dall'attrice/appellante. 1.2.2. L'avvenuto passaggio in giudicato, per la ragioni anzidette, della sentenza di primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. rende, dunque, affatto inammissibile il ricorso contro il [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) della [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi qui solo rimarcare che quest'ultima, nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 7 gennaio 2022, alcunché ha replicato alla specifica eccezione della controricorrente sul punto. 2. In definitiva, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che si liquidano in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma
Sentenza Cassazione n. 27448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris