CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 marzo 2021
Cassazione n. 04933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] presso la CORTE di APPELLO di CAGLIARI Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso il decreto del 24/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il gravame avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno, e di quella patrimoniale del sequestro e della conseguente confisca. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 4 - 20 e 24 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 1569 - art. 512 bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione, lamentando che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non sussistente la attuale pericolosità sociale del proposto, risalendo i fatti illeciti a lui ascrivili a epoca troppo risalente, contraddittoriamente con elementi di giudizio forniti dal Procuratore richiedente, che aveva rappresentato come il Melis avesse compiuto fatti delittuosi fino a epoca prossima all' istanza. 2.1. Con successiva dichiarazione del 15 aprile 2021 0 il Procuratore Generale ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella memoria depositata in atti, insta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività: il provvedimento impugnato, infatti, è stato comunicato al Procuratore generale il 12 marzo 2021; mentre il ricorso è stato depositato il 27 marzo 2021, ovvero ben quindici giorni dopo l'intervenuta conoscenza del decreto della Corte d'Appello da parte del ricorrente. In ogni caso, il ricorso propone sostanzialmente vizi della motivazione, inammissibili nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. 5. Poiché il ricorrente ha rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 Il Consigliere estensore \,[OSCURATO:PERSONA] nte Il P sidente CORTE DI CASSAZIONE azia Miccoli V [OSCURATO:PERSONA]