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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 16875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5498/2022 - Rel.

Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.

Letta la richiesta con cui in data 20.6.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della ricorrente, insiste per la fissazione in pubblica udienza del proposto ricorso.

Considerato che i motivi di ricorso proposti, con cui si censura l'utilizzazione delle deposizioni di taluni testi a discarico, l'omessa valutazione di documenti prodotti dalla parte civile e la motivazione fornita in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, si risolvono, in ultima analisi, in doglianze in punto di fatto, omettendo il confronto con la puntuale motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5498/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste. Letta la richiesta con cui in data 20.6.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della ricorrente, insiste per la fissazione in pubblica udienza del proposto ricorso. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con cui si censura l'utilizzazione delle deposizioni di taluni testi a discarico, l'omessa valutazione di documenti prodotti dalla parte civile e la motivazione fornita in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, si risolvono, in ultima analisi, in doglianze in punto di fatto, omettendo il confronto con la puntuale motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 16875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris