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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 ottobre 1973

Cassazione n. 37298/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1973 avverso il decreto del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 20 luglio 2021, confermava il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 dicembre 2018 che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, imponendo il versamento di una cauzione di euro tremila.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 d.lgs. 159/2011 e 2, prot. add. n. 4, CEDU.

In particolare deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], censurando il decreto impugnato che aveva ritenuto la propria competenza.

Per un verso la ricorrente rappresenta che l'art. 5, comma 4, d.lgs. 159/11 fa riferimento alla dimora del proposto, che è in Roma; per altro verso al luogo in cui la pericolosità della Politi si è manifestata, in prevalenza Roma, non potendo soccorrere il riferimento che compie la Corte di appello alla sede del sodalizio criminale in Cittanova, tanto più che le condotte in sede penale imputate alla Politi sono contestate in Cittanova, Roma e anche in Liguria.

Per altro, riferire la competenza al luogo in cui il proposto manifesta la propria pericolosità, significherebbe prendere atto che la Politi ha svolto, secondo l'impostazione accusatoria, la "postina" con il carcere di Rebibbia proprio in Roma, ove era detenuto il capo della cosca [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt.1, 4, 6, 7, 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 e 2, prot. add. n. 4, CEDU.

Il motivo deduce che a seguito dell'assoluzione sopravvenuta della Politi dalle condotte per le quali era imputata in sede penale, come emerge dalla sentenza allegata, si paleserebbe per un verso la natura apparente della motivazione, perché fondava la pericolosità qualificata sulle risultanze del procedimento denominato 'Alchimia'.

Per altro verso, comunque, le risultanze di tale procedimento si arrestavano all'anno 2008 per la condotta associativa e all'anno 2012 per l'intestazione fittizia e anche su tale punto la motivazione del decreto impugnato risulterebbe apparente, omettendo ogni riferimento specifico al tempo dei commessi reati, permanente il primo, ma cessato al 2008, istantaneo ad effetti permanenti il secondo.

Inoltre difetterebbe il giudizio prognostico di pericolosità sociale anche quanto alla attualità della stessa, oltre che in violazione dell'art. 6 d.lgs. 159/11 quanto all'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 1 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in primo luogo perché tardivo, inoltre perché il provvedimento impugnato non è viziato da omessa motivazione o motivazione apparente, bensì da motivazione congrua in ordine ai motivi oggetto di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, Repaci).

3. Fissato l'ambito del presente giudizio, deve rilevarsi come siano manifestamente infondate le censure, mosse ai vari punti della motivazione quanto alla misura di prevenzione patrimoniale.

3.1. In particolare, in primo luogo deve valutarsi la tardività del ricorso proposto in data 16 febbraio 2022 a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ripepi, come rilevata da parte della Procura Generale.

In vero l'annotazione del cancelliere in calce al decreto impugnato rende conto della circostanza che il decreto, depositato il 20 luglio 2021, fu notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e a quest'ultima in data 21 luglio 2021, rilevando come il decreto fosse definitivo il 1 agosto 2021.

La nomina dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ripepi, che hanno sottoscritto il ricorso in cassazione, risulta datata e depositata a mezzo pec il 31 maggio 2021, quindi prima del deposito del decreto della Corte di appello ora impugnato, pur se la stessa non contiene la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore.

Infatti il Presidente della Corte di appello, ricevuta la nomina in data 31 maggio 2021, comunicava all'avv. [OSCURATO:PERSONA], mittente a mezzo pec della medesima nomina, che «risulta difensore precedentemente nominato e non revocato l'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per cui l'interessata risulta assistita da tre difensori».

Tale comunicazione perveniva a mezzo pec all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sempre il 1 giugno 2021 ma non seguiva alcuna revoca della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, deve rilevarsi come la questione della inammissibilità del ricorso perché tardivo, posta dalla Procura Generale, non sia fondata.

A ben vedere nel caso in esame almeno uno dei due difensori da ultimo risulta esserlo stato efficacemente, in quanto originario difensore era il solo avv. [OSCURATO:PERSONA].

Infatti la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori (così Sez.

U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252027 che ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato).

Nel caso in esame la nomina successivamente intervenuta riguardava il secondo e il terzo difensore, entrambi sottoscrittori del ricorso in cassazione, cosicché, almeno per uno di costoro la nomina risulta efficace e il ricorso tempestivo.

3.2. Sulla incompetenza per territorio va confermato il decreto impugnato che si conforma all'orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte: in materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fondi su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del proposto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e a prescindere dai luoghi di commissione dei reati fine (Sez. 5, Sentenza n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Pantano, Rv. 280328 - 01; Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Lin, Rv. 263964 - 01; Sez. 1, n. 51076 del 04/04/2014, Rustico, Rv. 261601 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima).

Proprio tale ultima declinazione del principio evidenzia come la Corte territoriale, dopo aver rilevato come l'intestazione fittizia di quote societarie si consumi in Cittanova, escluda che radichino altrove la competenza le condotte di collegamento con il capo cosca in carcere a Rebibbia e altro delitto di intestazione fittizia, verificatisi in Roma e Pomezia: la Corte richiama il predetto principio di diritto, ne effettua una congrua applicazione, rilevando come la cosca [OSCURATO:PERSONA]Albanese abbia il proprio centro decisionale in Cittanova e come non incida la residenza della Politi in Roma. 3.3 Anche manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Per un verso la Corte con motivazione logica evidenzia come la condotta di intestazione fittizia si sia prolungata oltre il 2012 e come le condotte siano state interrotte solo con l'arresto, in esecuzione della ordinanza cautelare Alchimia, il 19 luglio 2016.

Pertanto congruamente la Corte valuta la pericolosità manifestata fino all'inizio della detenzione, in un tempo ben più avanzato di quello indicato in ricorso.

Inoltre, la circostanza che Politi sia stata assolta in primo grado nel processo penale cd.

Alchimia non può essere valutata in questa sede, in quanto impinge un profilo di fatto sopravvenuto che spetta alla sede di merito eventualmente rivalutare e che in questo giudizio di legittimità è inammissibile.

Infatti la sentenza nel giudizio di cognizione è intervenuta il 18 luglio 2020 da parte del Tribunale di Palmi, con deposito al 16.9.2020, mentre il decreto impugnato, essendo l'udienza in cui è stata riservata la decisione quella del 28 febbraio 2020, è fondato sugli atti antecedenti la sentenza medesima.

Cosicché il giudizio di legittimità andrebbe a valutare elementi e motivi mai formulati in appello, inammissibili pertanto in questa sede, che devono trovare ingresso nel giudizio con i rimedi revocatori propri del procedimento di prevenzione.

Per altro anche la motivazione in ordine all'obbligo di soggiorno, oggetto di ulteriore censura, è adeguata e logica in quanto, seppur sinteticamente, chiarisce che la limitazione della mobilità è connessa alla operatività della cosca in Piemonte, Liguria e Lazio, oltre che in Calabria, così giustificando in modo razionale la misura, con la finalità di evitare il consumarsi di ulteriori condotte in luoghi diversi da quelli del proprio comune di residenza.

Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo e quindi complessivamente del ricorso.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1973 avverso il decreto del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 20 luglio 2021, confermava il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 dicembre 2018 che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, imponendo il versamento di una cauzione di euro tremila. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 d.lgs. 159/2011 e 2, prot. add. n. 4, CEDU. In particolare deduce l'incompetenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], censurando il decreto impugnato che aveva ritenuto la propria competenza. Per un verso la ricorrente rappresenta che l'art. 5, comma 4, d.lgs. 159/11 fa riferimento alla dimora del proposto, che è in Roma; per altro verso al luogo in cui la pericolosità della Politi si è manifestata, in prevalenza Roma, non potendo soccorrere il riferimento che compie la Corte di appello alla sede del sodalizio criminale in Cittanova, tanto più che le condotte in sede penale imputate alla Politi sono contestate in Cittanova, Roma e anche in Liguria. Per altro, riferire la competenza al luogo in cui il proposto manifesta la propria pericolosità, significherebbe prendere atto che la Politi ha svolto, secondo l'impostazione accusatoria, la "postina" con il carcere di Rebibbia proprio in Roma, ove era detenuto il capo della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt.1, 4, 6, 7, 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 e 2, prot. add. n. 4, CEDU. Il motivo deduce che a seguito dell'assoluzione sopravvenuta della Politi dalle condotte per le quali era imputata in sede penale, come emerge dalla sentenza allegata, si paleserebbe per un verso la natura apparente della motivazione, perché fondava la pericolosità qualificata sulle risultanze del procedimento denominato 'Alchimia'. Per altro verso, comunque, le risultanze di tale procedimento si arrestavano all'anno 2008 per la condotta associativa e all'anno 2012 per l'intestazione fittizia e anche su tale punto la motivazione del decreto impugnato risulterebbe apparente, omettendo ogni riferimento specifico al tempo dei commessi reati, permanente il primo, ma cessato al 2008, istantaneo ad effetti permanenti il secondo. Inoltre difetterebbe il giudizio prognostico di pericolosità sociale anche quanto alla attualità della stessa, oltre che in violazione dell'art. 6 d.lgs. 159/11 quanto all'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 1 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in primo luogo perché tardivo, inoltre perché il provvedimento impugnato non è viziato da omessa motivazione o motivazione apparente, bensì da motivazione congrua in ordine ai motivi oggetto di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, Repaci). 3. Fissato l'ambito del presente giudizio, deve rilevarsi come siano manifestamente infondate le censure, mosse ai vari punti della motivazione quanto alla misura di prevenzione patrimoniale. 3.1. In particolare, in primo luogo deve valutarsi la tardività del ricorso proposto in data 16 febbraio 2022 a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ripepi, come rilevata da parte della Procura Generale. In vero l'annotazione del cancelliere in calce al decreto impugnato rende conto della circostanza che il decreto, depositato il 20 luglio 2021, fu notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e a quest'ultima in data 21 luglio 2021, rilevando come il decreto fosse definitivo il 1 agosto 2021. La nomina dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ripepi, che hanno sottoscritto il ricorso in cassazione, risulta datata e depositata a mezzo pec il 31 maggio 2021, quindi prima del deposito del decreto della Corte di appello ora impugnato, pur se la stessa non contiene la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore. Infatti il Presidente della Corte di appello, ricevuta la nomina in data 31 maggio 2021, comunicava all'avv. [OSCURATO:PERSONA], mittente a mezzo pec della medesima nomina, che «risulta difensore precedentemente nominato e non revocato l'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per cui l'interessata risulta assistita da tre difensori». Tale comunicazione perveniva a mezzo pec all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sempre il 1 giugno 2021 ma non seguiva alcuna revoca della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, deve rilevarsi come la questione della inammissibilità del ricorso perché tardivo, posta dalla Procura Generale, non sia fondata. A ben vedere nel caso in esame almeno uno dei due difensori da ultimo risulta esserlo stato efficacemente, in quanto originario difensore era il solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori (così Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252027 che ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato). Nel caso in esame la nomina successivamente intervenuta riguardava il secondo e il terzo difensore, entrambi sottoscrittori del ricorso in cassazione, cosicché, almeno per uno di costoro la nomina risulta efficace e il ricorso tempestivo. 3.2. Sulla incompetenza per territorio va confermato il decreto impugnato che si conforma all'orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte: in materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fondi su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del proposto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e a prescindere dai luoghi di commissione dei reati fine (Sez. 5, Sentenza n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Pantano, Rv. 280328 - 01; Sez. 1, n. 23407 del 24/03/2015, Lin, Rv. 263964 - 01; Sez. 1, n. 51076 del 04/04/2014, Rustico, Rv. 261601 - 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima). Proprio tale ultima declinazione del principio evidenzia come la Corte territoriale, dopo aver rilevato come l'intestazione fittizia di quote societarie si consumi in Cittanova, escluda che radichino altrove la competenza le condotte di collegamento con il capo cosca in carcere a Rebibbia e altro delitto di intestazione fittizia, verificatisi in Roma e Pomezia: la Corte richiama il predetto principio di diritto, ne effettua una congrua applicazione, rilevando come la cosca [OSCURATO:PERSONA]Albanese abbia il proprio centro decisionale in Cittanova e come non incida la residenza della Politi in Roma. 3.3 Anche manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Per un verso la Corte con motivazione logica evidenzia come la condotta di intestazione fittizia si sia prolungata oltre il 2012 e come le condotte siano state interrotte solo con l'arresto, in esecuzione della ordinanza cautelare Alchimia, il 19 luglio 2016. Pertanto congruamente la Corte valuta la pericolosità manifestata fino all'inizio della detenzione, in un tempo ben più avanzato di quello indicato in ricorso. Inoltre, la circostanza che Politi sia stata assolta in primo grado nel processo penale cd. Alchimia non può essere valutata in questa sede, in quanto impinge un profilo di fatto sopravvenuto che spetta alla sede di merito eventualmente rivalutare e che in questo giudizio di legittimità è inammissibile. Infatti la sentenza nel giudizio di cognizione è intervenuta il 18 luglio 2020 da parte del Tribunale di Palmi, con deposito al 16.9.2020, mentre il decreto impugnato, essendo l'udienza in cui è stata riservata la decisione quella del 28 febbraio 2020, è fondato sugli atti antecedenti la sentenza medesima. Cosicché il giudizio di legittimità andrebbe a valutare elementi e motivi mai formulati in appello, inammissibili pertanto in questa sede, che devono trovare ingresso nel giudizio con i rimedi revocatori propri del procedimento di prevenzione. Per altro anche la motivazione in ordine all'obbligo di soggiorno, oggetto di ulteriore censura, è adeguata e logica in quanto, seppur sinteticamente, chiarisce che la limitazione della mobilità è connessa alla operatività della cosca in Piemonte, Liguria e Lazio, oltre che in Calabria, così giustificando in modo razionale la misura, con la finalità di evitare il consumarsi di ulteriori condotte in luoghi diversi da quelli del proprio comune di residenza. Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo e quindi complessivamente del ricorso.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu
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