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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20370/2026

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vvocato [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Agrigento in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3938/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 881/2026Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 20370/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Agrigento in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3938/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 881/2026Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 20370/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro
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