CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 07992/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 14/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'istanza di rimessione del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ex art. 46, comma 4, cod. proc. pen. perché non corredata dalle notifiche di cui al comma 1. Cfr. Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, per cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore ,,..1(Presidehte 'Lu meraro Luca R,rnacci DEPO3ITAT