CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe che ha confermato integralmente la sentenza del 9/12/2021 del Tribunale di Monza, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000 e condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, lamentando, con un primo motivo, la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e l'insufficienza della motivazione con riferimento alla affermazione della sua veste di responsabile della Cooperativa Lavoro e Futuro, che era però amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che forniva personale alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], della famiglia Garramone e di cui il ricorrente era amministratore, ma ciò non aveva determinato alcuna ingerenza del ricorrente nella amministrazione della cooperativa; con un secondo motivo ha denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, accertato a oltre cinque anni di distanza dal periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione fiscale incriminata, senza considerare che alcune delle fatture erano state emesse in regime di reverse charge e che ciò escludeva anche il superamento della sogna di punibilità, affermata sulla base di calcoli presuntivi eseguiti dalla Agenzia delle Entrate, e anche con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; con un terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Osservato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, consistendo nella prospettazione di una mera rilettura delle risultanze istruttorie, nella parte relativa alla partecipazione del ricorrente alla amministrazione della Cooperativa Lavoro e Futuro, che è stata ribadita dalla Corte d'appello in modo logico, sottolineando quanto riferito dai soci lavoratori della cooperativa (che hanno dichiarato di essersi sempre rapportati con il Garramone senza neppure sapere di essere soci della cooperativa, dal quale erano sempre stati pagati, in contanti o assegni), gli incarichi ricoperti dal ricorrente nella cooperativa e quanto dichiarato dall'apparente amministratore della cooperativa, con considerazioni idonee e non manifestamente illogiche, non rivisitabili sul piano dell'apprezzamento delle prove dichiarative e delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato per ragioni analoghe, essendo volto a censurare accertamenti di fatto, circa la realizzazione della condotta, il superamento della soglia di punibilità e la consapevole partecipazione del ricorrente, che sono stati giustificati dalla Corte d'appello sulla base di considerazioni, anche a questo proposito, idonee e logiche, dunque non suscettibili di rivisitazione, sottolineando gli elementi dimostrativi della utilizzazione da parte del ricorrente della Cooperativa LF come schermo interposto per fornire personale alla propria società operativa ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. poi dichiarata fallita), costituiti dagli importi delle fatture attive emesse nel 2013, superiori alla soglia di punibilità anc:he escludendo quelle asseritamente emesse in regime di reverse charge, senza ricorrere a presunzioni tributarie bensì considerando le suddette fatture attive, nonché quanto dichiarato dall'apparente amministratore della cooperativa (a proposito dei documenti che il Garramone gli faceva sottoscrivere, dimostrativi, tra l'altro, della piena consapevolezza della condotta realizzata dal ricorrente). Rilevato che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch'esso, oltre che riproduttivo del corrispondente motivo d'appello e privo di autentico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello giustificato adeguatamente la conferma del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della entità dell'evasione d'imposta e del numero dei precedenti, anche se risalenti, da cui è gravato l'imputato: si tratta di considerazioni idonee, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, non suscettibili di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i