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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25989/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da Ngoumbo SARR in relazione a quattro sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., rideterminava in sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa la pena irrogata con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna alla pena di due mesi e dieci giorni di reclusione (sostituita con quattro mesi e venti giorni di libertà controllata) e 120,00, euro di multa, emessa in data 7 luglio 2017 dalla Corte di appello di Genova (irrevocabile il 21 novembre 2017) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in Genova il 28 novembre 2013; 2) sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, emessa in data 6 febbraio 2020 (irrevocabile il 20 gennaio 2021) dalla Corte di appello di Genova per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in Genova il 23 aprile 2014.

In particolare, individuata quale pena base la sanzione di sei mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, irrogata con la pronuncia sub n. 2), il Tribunale operava un aumento di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa per i reati-satellite di cui alla sentenza sub n. 1).

Rigettava, nel resto, l'istanza, osservando che Varco temporale di circa un biennio intercorso tra le singole condotte delittuose portava ad escludere la sussistenza di un identico disegno criminoso che le unificasse.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe accolto solo parzialmente l'istanza senza valorizzare l'omogeneità di tutte le condotte e gli altri indicatori evidenziati dalla difesa.

Inoltre, le condotte che il Tribunale ha ritenuto estranee al medesimo disegno criminoso, in realtà, si collocherebbero di poco oltre l'arco temporale di commissione dei reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.

Da ultimo, ad avviso della difesa, il Giudice dell'esecuzione, al fine di ravvisare la sussistenza di un'unitaria programmazione criminosa, avrebbe dovuto considerare che i prodotti con marchio contraffatto vengono acquistati periodicamente per il successivo smercio, con la conseguente possibilità che la merce sequestrata fosse effettivamente provento di un unico acquisto iniziale.

2.2. Con il secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata per erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto il Giudice 2 dell'esecuzione avrebbe disposto l'aumento di un mese di reclusione per il reato satellite sub 1, omettendo di sostituire tale pena con la libertà controllata, come disposto in sede di cognizione.

Chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della continuazione in ordine ai suddetti reati.

3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono fondati entrambi i motivi di ricorso.

2. Con riferimento al primo motivo, occorre ricordare che, quanto agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, questa Corte ha più volte affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (per tutte, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

Nell'apprezzare l'incidenza del fattore temporale sull'omogeneità del disegno criminoso, il Giudice dell'esecuzione non può, pertanto, superficialmente limitarsi a prendere in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo degli episodi delittuosi indicati dall'interessato, ma deve, eventualmente, valutare detta incidenza anche con riguardo a singoli gruppi di reati collocati all'interno dell'arco temporale più ampio, tenuto conto degli ulteriori indicatori concorrenti a dimostrare un'unica matrice deliberativa.

Nell'optare, in modo parziale, per tale metodo di valutazione, nel caso di specie, il giudice di merito è incorso in una contraddizione logica nel suo argomentare, poiché ha ravvisato i presupposti applicativi della disciplina invocata dall'istante fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate sub nn. 1) e 2), apprezzando (anche) la breve distanza temporale tra di essi (quattro mesi), ma ha omesso di considerare che il medesimo indicatore, e nella stessa dimensione temporale (quattro mesi), andava ravvisato pure tra i fatti giudicati con la citata sentenza sub n. 1) e la sentenza, riportata al n. 2) del provvedimento di cumulo richiamato nell'ordinanza impugnata (emesso in data 21 aprile 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, SIEP n. 118/21), avente ad oggetto, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, gli omologhi reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in data 25 luglio 2013, ossia quattro mesi prima dei fatti accertati con la pronuncia sub n. 1).

Più in generale, il Giudice dell'esecuzione non ha fornito adeguata motivazione per escludere, nella stessa forma per gruppi adottata per i reati giudicati con le due sentenze indicate in premessa, la continuazione tra i fatti oggetto delle altre due sentenze elencate dal condannato, riportate ai nn. 2) e 4) del richiamato provvedimento di cumulo, separati da una distanza temporale certamente inferiore a due anni (che, appunto, separa il più risalente dal più recente dei reati), elemento, quest'ultimo, utilizzato, nella parte iniziale del provvedimento impugnato, quale fattore ostativo a una continuazione fra tutti i reati in considerazione.

Per i rilevati vizi motivazionali, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa composizione (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a emendare i vizi medesimi attenendosi ai criteri enunciati.

3. Il giudice del rinvio dovrà occuparsi anche del trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, richiamato il principio generale per cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee (Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia e altro, Rv. 273750), va ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).

Con riferimento al caso in esame, peraltro, deve tenersi, soprattutto, conto del condiviso e pertinente principio in forza del quale il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest'ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981. (Sez. 1, n. 3085 del 30/4/1997, Lubrano, Rv. 207965: nella specie, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra più condanne per vari episodi di emissione di assegni a vuoto, dei quali uno punito con un mese di reclusione, sostituito con corrispondente sanzione pecuniaria, ma complessivamente puniti con lire 10.950.000 di multa, aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa; vedi anche, in termini, Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903, attinente a un caso in cui la Corte ha ritenuto illegittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal giudice 4 dell'esecuzione che aveva applicato la pena detentiva senza tener conto dell'avvenuta sostituzione della stessa con la corrispondente pena pecuniaria in sede di cognizione in relazione a tutti i reati da unificare per la continuazione).).

4. Ciò detto, rileva il Collegio che, nella vicenda che ci occupa, il giudice a quo non si è conformato ai superiori principi, in quanto, nell'applicare la frazione di aumento di pena in relazione ai reati-satellite (di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.) giudicati con la sentenza indicata in premessa sub n. 1), ha irrogato la pena di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, omettendo di considerare che il giudice della cognizione, per tali reati, aveva sostituito la pena di due mesi, dieci giorni di reclusione e 120,00 euro di multa con la libertà controllata per la durata di quattro mesi e venti giorni.

Il giudizio di rinvio dovrà, pertanto, avere ad oggetto anche l'evidenziato profilo del trattamento sanzionatorio, inficiato da errore di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da Ngoumbo SARR in relazione a quattro sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., rideterminava in sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa la pena irrogata con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna alla pena di due mesi e dieci giorni di reclusione (sostituita con quattro mesi e venti giorni di libertà controllata) e 120,00, euro di multa, emessa in data 7 luglio 2017 dalla Corte di appello di Genova (irrevocabile il 21 novembre 2017) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in Genova il 28 novembre 2013; 2) sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, emessa in data 6 febbraio 2020 (irrevocabile il 20 gennaio 2021) dalla Corte di appello di Genova per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in Genova il 23 aprile 2014. In particolare, individuata quale pena base la sanzione di sei mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, irrogata con la pronuncia sub n. 2), il Tribunale operava un aumento di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa per i reati-satellite di cui alla sentenza sub n. 1). Rigettava, nel resto, l'istanza, osservando che Varco temporale di circa un biennio intercorso tra le singole condotte delittuose portava ad escludere la sussistenza di un identico disegno criminoso che le unificasse. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe accolto solo parzialmente l'istanza senza valorizzare l'omogeneità di tutte le condotte e gli altri indicatori evidenziati dalla difesa. Inoltre, le condotte che il Tribunale ha ritenuto estranee al medesimo disegno criminoso, in realtà, si collocherebbero di poco oltre l'arco temporale di commissione dei reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione. Da ultimo, ad avviso della difesa, il Giudice dell'esecuzione, al fine di ravvisare la sussistenza di un'unitaria programmazione criminosa, avrebbe dovuto considerare che i prodotti con marchio contraffatto vengono acquistati periodicamente per il successivo smercio, con la conseguente possibilità che la merce sequestrata fosse effettivamente provento di un unico acquisto iniziale. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata per erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto il Giudice 2 dell'esecuzione avrebbe disposto l'aumento di un mese di reclusione per il reato satellite sub 1, omettendo di sostituire tale pena con la libertà controllata, come disposto in sede di cognizione. Chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della continuazione in ordine ai suddetti reati. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati entrambi i motivi di ricorso. 2. Con riferimento al primo motivo, occorre ricordare che, quanto agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, questa Corte ha più volte affermato il principio, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (per tutte, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). Nell'apprezzare l'incidenza del fattore temporale sull'omogeneità del disegno criminoso, il Giudice dell'esecuzione non può, pertanto, superficialmente limitarsi a prendere in considerazione solo le date del primo e dell'ultimo degli episodi delittuosi indicati dall'interessato, ma deve, eventualmente, valutare detta incidenza anche con riguardo a singoli gruppi di reati collocati all'interno dell'arco temporale più ampio, tenuto conto degli ulteriori indicatori concorrenti a dimostrare un'unica matrice deliberativa. Nell'optare, in modo parziale, per tale metodo di valutazione, nel caso di specie, il giudice di merito è incorso in una contraddizione logica nel suo argomentare, poiché ha ravvisato i presupposti applicativi della disciplina invocata dall'istante fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate sub nn. 1) e 2), apprezzando (anche) la breve distanza temporale tra di essi (quattro mesi), ma ha omesso di considerare che il medesimo indicatore, e nella stessa dimensione temporale (quattro mesi), andava ravvisato pure tra i fatti giudicati con la citata sentenza sub n. 1) e la sentenza, riportata al n. 2) del provvedimento di cumulo richiamato nell'ordinanza impugnata (emesso in data 21 aprile 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, SIEP n. 118/21), avente ad oggetto, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, gli omologhi reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in data 25 luglio 2013, ossia quattro mesi prima dei fatti accertati con la pronuncia sub n. 1). Più in generale, il Giudice dell'esecuzione non ha fornito adeguata motivazione per escludere, nella stessa forma per gruppi adottata per i reati giudicati con le due sentenze indicate in premessa, la continuazione tra i fatti oggetto delle altre due sentenze elencate dal condannato, riportate ai nn. 2) e 4) del richiamato provvedimento di cumulo, separati da una distanza temporale certamente inferiore a due anni (che, appunto, separa il più risalente dal più recente dei reati), elemento, quest'ultimo, utilizzato, nella parte iniziale del provvedimento impugnato, quale fattore ostativo a una continuazione fra tutti i reati in considerazione. Per i rilevati vizi motivazionali, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a emendare i vizi medesimi attenendosi ai criteri enunciati. 3. Il giudice del rinvio dovrà occuparsi anche del trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero, richiamato il principio generale per cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee (Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia e altro, Rv. 273750), va ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Con riferimento al caso in esame, peraltro, deve tenersi, soprattutto, conto del condiviso e pertinente principio in forza del quale il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest'ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981. (Sez. 1, n. 3085 del 30/4/1997, Lubrano, Rv. 207965: nella specie, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra più condanne per vari episodi di emissione di assegni a vuoto, dei quali uno punito con un mese di reclusione, sostituito con corrispondente sanzione pecuniaria, ma complessivamente puniti con lire 10.950.000 di multa, aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa; vedi anche, in termini, Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903, attinente a un caso in cui la Corte ha ritenuto illegittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal giudice 4 dell'esecuzione che aveva applicato la pena detentiva senza tener conto dell'avvenuta sostituzione della stessa con la corrispondente pena pecuniaria in sede di cognizione in relazione a tutti i reati da unificare per la continuazione).). 4. Ciò detto, rileva il Collegio che, nella vicenda che ci occupa, il giudice a quo non si è conformato ai superiori principi, in quanto, nell'applicare la frazione di aumento di pena in relazione ai reati-satellite (di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.) giudicati con la sentenza indicata in premessa sub n. 1), ha irrogato la pena di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, omettendo di considerare che il giudice della cognizione, per tali reati, aveva sostituito la pena di due mesi, dieci giorni di reclusione e 120,00 euro di multa con la libertà controllata per la durata di quattro mesi e venti giorni. Il giudizio di rinvio dovrà, pertanto, avere ad oggetto anche l'evidenziato profilo del trattamento sanzionatorio, inficiato da errore di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio
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