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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09975/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Orazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. peri., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso (previa convalida del decreto di urgenza del P.M.) ai sensi degli artt. 240-bis cod. peri. e 321, comma 2, cod. proc. pen., di un immobile adibito a magazzino, di un'autovettura e dei saldi positivi di conto corrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Orazio, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus.

Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale motivato in termini apparenti e apodittici, richiamando le considerazioni svolte dallo stesso Tribunale nella valutazione del riesame personale, ma senza in realtà rispondere a requisiti minimi di coerenza e completezza idonei a comprovare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva a lui ascritta in concorso.

Si lamenta in particolare la mancanza di argomentazioni sulle osservazioni difensive svolte per confutare la sussistenza del fumus (progressione accusatoria, discrasia tra dichiarazioni della persona offesa e risultanze captative ecc.).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro, anche in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale (avuto riguardo alla distanza tra l'acquisto dell'immobile e la commissione del reato).

Quanto alla sproporzione tra redditi e beni acquistati, la difesa lamenta il mancato apprezzamento di quanto osservato in ordine alla percezione del reddito di cittadinanza a partire dal 2019 e alla quantificazione delle somme relative.

In ordine al sequestro dell'immobile, si osserva che la documentazione allegata aveva ampiamente comprovato che la liquidità per l'acquisto era stata ottenuta grazie ad un finanziamento FINDOMESTIC ottenuto dal padre del ricorrente con garanzia personale della madre.

In relazione all'acquisto dell'autovettura, si censura la motivazione dell'ordinanza perché l'istituto di credito aveva ammesso al finanziamento il [OSCURATO:PERSONA] a seguito di specifica istruttoria, anche a fronte della garanzia fideiussoria prestata dalla sorella del ricorrente.

3. Con motivi aggiunti ritualmente trasmessi, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] torna a censurare l'ordinanza con riferimento al fumus, evidenziando che la motivazione dell'ordinanza risultava apparente e comunque avulsa dal contenuto degli elementi indiziari richiamati con un generico rinvio al provvedimento emesso in sede cautelare personale, sostanzialmente elusivo dell'obbligo di controllo effettivo e puntuale gravante sul giudice della cautela reale.

Si richiamano, al riguardo, le censure svolte con il ricorso sull'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende svoltesi tra l'INZERILLO e il MELI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893.

In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656>).

La lettura dell'impugnato provvedimento consente di escludere l'esistenza di una violazione di legge, nel senso appena precisato, con riferimento alle argomentazioni svolte in punto di fumus commíssi delicti.

Il Tribunale ha infatti espressamente richiamato sia gli elementi posti in evidenza dal G.i.p. in sede applicativa della misura, sia il contenuto dell'ordinanza emessa (in diversa composizione) con la quale era stata confermata, all'esito del procedimento ex art.309 cod. proc. pen., la sussistenza della gravità indiziaria, a carico del [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso con il MELI nel delitto di estorsione in danno dell'INZERILLO.

Si tratta di un riferimento certamente idoneo ai fini che qui interessano, avuto riguardo sia al fatto che il provvedimento richiamato è perfettamente noto al ricorrente, sia al principio ripetutamente espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale «in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01).

3. Infondate sono anche le doglianze relative ai presupposti del sequestro, avendo il Tribunale compiutamente esposto (pag. 7 ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni fondanti la decisione di conferma della misura reale: la marcata sproporzione tra la capacità reddituale del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2010/2019, l'insufficienza di allegazioni idonee a superare la suddetta sproporzione, nonché il rispetto del criterio della c.d.

"ragionevolezza temporale".

A tale ultimo proposito, è stato evidenziato che l'acquisto dell'autovettura in sequestro risaliva a pochi giorni prima dell'estorsione contestata, mentre quello del magazzino - di circa due anni anteriore al delitto - non risultava distante dalla commissione del reato-spia in maniera tale da "rendere palesemente irragionevole la presunzione di derivazione da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui si procede" (cfr. pag. 11 dell'ordinanza impugnata).

3.1. In relazione invece al mancato superamento della presunzione per effetto delle deduzioni ed allegazioni difensive, il Tribunale ha evidenziato, quanto al reddito di cittadinanza, che la misura era stata sospesa nel marzo 2021 dal G.i.p., che non ne era stato documentato l'ammontare né il momento iniziale della erogazione, e che comunque trattavasi - anche nella dichiarata misura di Euro 1.000 mensili - di provvidenza perequata al soddisfacimento dei bisogni primari di un nucleo familiare composto da cinque persone, come tale inidonea a giustificare gli acquisti.

In ordine all'acquisto del magazzino, asseritamente effettuato grazie ad un contratto di finanziamento concluso dal padre del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di indicazioni circa il soggetto traente o emittente l'assegno versato sul conto del [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stata prodotta copia dell'assegno, ma solo del frontespizio del carnet e della matrice, la cui numerazione non trovava riscontro nel dettaglio del versamento effettuato sul conto del ricorrente: cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza impugnata).

Quanto infine all'acquisto dell'autovettura, effettuato in forza di un finanziamento concesso su garanzia fideiussoria rilasciata dalla sorella del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di spiegazioni plausibili in ordine alle risorse che quest'ultimo avrebbe dovuto impiegare per fare fronte al finanziamento.

3.2. Trattasi, all'evidenza, di un percorso argomentativo tutt'altro che mancante o meramente apparente, e che risulta perciò incensurabile in questa sede.

Un percorso che, tra l'altro, è stato confutato dalla difesa ricorrente in termini privi della necessaria specificità: quanto al reddito, non è stata contrastata l'affermazione - del tutto logica - per cui la misura, anche se nell'entità dichiarata e non adeguatamente documentata, mai avrebbe potuto giustificare le acquisizioni, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

In ordine all'acquisto del magazzino, i rilievi del Tribunale concernenti le modalità di pagamento sono stati censurati in modo del tutto generico (cfr. pag. 23 del ricorso, in cui si afferma che la somma a disposizione del padre del ricorrente, per effetto del mutuo, è stata "verosimilmente" trasferita sul conto del figlio).

Infine, quanto all'acquisto dell'auto, ai rilievi del Tribunale è stato opposto che "il futuro, soprattutto sotto l'aspetto economico-finanziario, è incerto e fluttuante, da ciò derivando che nessun individuo può garantire e giustificare, già da adesso, come potrà acquistare o pagare un bene, se non con quello del proprio lavoro" (cfr. pag. 25 del ricorso): affermazione del tutto priva degli auspicati effetti liberatori, avendo questa Suprema Corte chiarito non solo che l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca allargata (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420), ma anche che «la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare» (principio affermato da Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 in una fattispecie relativa a misura di prevenzione patrimoniale, ma certamente applicabile anche nell'ipotesi, che qui rileva, di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Orazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. peri., ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso (previa convalida del decreto di urgenza del P.M.) ai sensi degli artt. 240-bis cod. peri. e 321, comma 2, cod. proc. pen., di un immobile adibito a magazzino, di un'autovettura e dei saldi positivi di conto corrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Orazio, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale motivato in termini apparenti e apodittici, richiamando le considerazioni svolte dallo stesso Tribunale nella valutazione del riesame personale, ma senza in realtà rispondere a requisiti minimi di coerenza e completezza idonei a comprovare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva a lui ascritta in concorso. Si lamenta in particolare la mancanza di argomentazioni sulle osservazioni difensive svolte per confutare la sussistenza del fumus (progressione accusatoria, discrasia tra dichiarazioni della persona offesa e risultanze captative ecc.). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro, anche in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale (avuto riguardo alla distanza tra l'acquisto dell'immobile e la commissione del reato). Quanto alla sproporzione tra redditi e beni acquistati, la difesa lamenta il mancato apprezzamento di quanto osservato in ordine alla percezione del reddito di cittadinanza a partire dal 2019 e alla quantificazione delle somme relative. In ordine al sequestro dell'immobile, si osserva che la documentazione allegata aveva ampiamente comprovato che la liquidità per l'acquisto era stata ottenuta grazie ad un finanziamento FINDOMESTIC ottenuto dal padre del ricorrente con garanzia personale della madre. In relazione all'acquisto dell'autovettura, si censura la motivazione dell'ordinanza perché l'istituto di credito aveva ammesso al finanziamento il [OSCURATO:PERSONA] a seguito di specifica istruttoria, anche a fronte della garanzia fideiussoria prestata dalla sorella del ricorrente. 3. Con motivi aggiunti ritualmente trasmessi, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] torna a censurare l'ordinanza con riferimento al fumus, evidenziando che la motivazione dell'ordinanza risultava apparente e comunque avulsa dal contenuto degli elementi indiziari richiamati con un generico rinvio al provvedimento emesso in sede cautelare personale, sostanzialmente elusivo dell'obbligo di controllo effettivo e puntuale gravante sul giudice della cautela reale. Si richiamano, al riguardo, le censure svolte con il ricorso sull'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende svoltesi tra l'INZERILLO e il MELI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656>). La lettura dell'impugnato provvedimento consente di escludere l'esistenza di una violazione di legge, nel senso appena precisato, con riferimento alle argomentazioni svolte in punto di fumus commíssi delicti. Il Tribunale ha infatti espressamente richiamato sia gli elementi posti in evidenza dal G.i.p. in sede applicativa della misura, sia il contenuto dell'ordinanza emessa (in diversa composizione) con la quale era stata confermata, all'esito del procedimento ex art.309 cod. proc. pen., la sussistenza della gravità indiziaria, a carico del [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso con il MELI nel delitto di estorsione in danno dell'INZERILLO. Si tratta di un riferimento certamente idoneo ai fini che qui interessano, avuto riguardo sia al fatto che il provvedimento richiamato è perfettamente noto al ricorrente, sia al principio ripetutamente espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale «in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). 3. Infondate sono anche le doglianze relative ai presupposti del sequestro, avendo il Tribunale compiutamente esposto (pag. 7 ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni fondanti la decisione di conferma della misura reale: la marcata sproporzione tra la capacità reddituale del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2010/2019, l'insufficienza di allegazioni idonee a superare la suddetta sproporzione, nonché il rispetto del criterio della c.d. "ragionevolezza temporale". A tale ultimo proposito, è stato evidenziato che l'acquisto dell'autovettura in sequestro risaliva a pochi giorni prima dell'estorsione contestata, mentre quello del magazzino - di circa due anni anteriore al delitto - non risultava distante dalla commissione del reato-spia in maniera tale da "rendere palesemente irragionevole la presunzione di derivazione da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui si procede" (cfr. pag. 11 dell'ordinanza impugnata). 3.1. In relazione invece al mancato superamento della presunzione per effetto delle deduzioni ed allegazioni difensive, il Tribunale ha evidenziato, quanto al reddito di cittadinanza, che la misura era stata sospesa nel marzo 2021 dal G.i.p., che non ne era stato documentato l'ammontare né il momento iniziale della erogazione, e che comunque trattavasi - anche nella dichiarata misura di Euro 1.000 mensili - di provvidenza perequata al soddisfacimento dei bisogni primari di un nucleo familiare composto da cinque persone, come tale inidonea a giustificare gli acquisti. In ordine all'acquisto del magazzino, asseritamente effettuato grazie ad un contratto di finanziamento concluso dal padre del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di indicazioni circa il soggetto traente o emittente l'assegno versato sul conto del [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stata prodotta copia dell'assegno, ma solo del frontespizio del carnet e della matrice, la cui numerazione non trovava riscontro nel dettaglio del versamento effettuato sul conto del ricorrente: cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza impugnata). Quanto infine all'acquisto dell'autovettura, effettuato in forza di un finanziamento concesso su garanzia fideiussoria rilasciata dalla sorella del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di spiegazioni plausibili in ordine alle risorse che quest'ultimo avrebbe dovuto impiegare per fare fronte al finanziamento. 3.2. Trattasi, all'evidenza, di un percorso argomentativo tutt'altro che mancante o meramente apparente, e che risulta perciò incensurabile in questa sede. Un percorso che, tra l'altro, è stato confutato dalla difesa ricorrente in termini privi della necessaria specificità: quanto al reddito, non è stata contrastata l'affermazione - del tutto logica - per cui la misura, anche se nell'entità dichiarata e non adeguatamente documentata, mai avrebbe potuto giustificare le acquisizioni, tenendo conto della composizione del nucleo familiare. In ordine all'acquisto del magazzino, i rilievi del Tribunale concernenti le modalità di pagamento sono stati censurati in modo del tutto generico (cfr. pag. 23 del ricorso, in cui si afferma che la somma a disposizione del padre del ricorrente, per effetto del mutuo, è stata "verosimilmente" trasferita sul conto del figlio). Infine, quanto all'acquisto dell'auto, ai rilievi del Tribunale è stato opposto che "il futuro, soprattutto sotto l'aspetto economico-finanziario, è incerto e fluttuante, da ciò derivando che nessun individuo può garantire e giustificare, già da adesso, come potrà acquistare o pagare un bene, se non con quello del proprio lavoro" (cfr. pag. 25 del ricorso): affermazione del tutto priva degli auspicati effetti liberatori, avendo questa Suprema Corte chiarito non solo che l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca allargata (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420), ma anche che «la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare» (principio affermato da Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 in una fattispecie relativa a misura di prevenzione patrimoniale, ma certamente applicabile anche nell'ipotesi, che qui rileva, di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 09975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris