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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25036/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 8.2.2022 che, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Enna il 30.7.2019, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed euro 240 di multa in relazione al delitto di concorso in furto aggravato (di danaro, tabacchi e biglietti di lotterie "gratta e vinci" in un distributore ENI di [OSCURATO:PERSONA]) e di violazione di domicilio (per essersi introdotti nei cortili recintati di due abitazioni nei pressi del predetto distributore di carburante).

2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso avverso la citata sentenza, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; si eccepisce, altresì, violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La tesi del ricorrente è che la sentenza d'appello non corrisponda ai canoni di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità consolidata per le decisioni di overtuming nel senso della condanna dell'imputato già assolto in primo grado: la sentenza, nel caso di specie, non è dotata di forza persuasiva superiore; non si confronta con la decisione assolutoria in modo specifico, spiegando le ragioni in base alle quali non si siano condivisi gli argomenti spesi dal primo giudice per ritenere che non vi fosse prova della responsabilità dei ricorrenti "oltre ogni ragionevole dubbio"; ha ignorato l'imprecisione e la non concordanza degli indizi a carico dei ricorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché, oltre che formulato diffusamente secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità ed attinenti al merito della valutazione delle prove, è anche, in parte, generico e, complessivamente, manifestamente infondato.

2. Premesso che non è stata dedotta alcuna violazione della regola della rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado (di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice ed oggi stabilita nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), prova, peraltro, riproposta attraverso l'ascolto del teste di polizia giudiziaria, il ricorrente muove censure di merito alla sentenza impugnata, facendo leva su presunte insufficienze della prova indiziaria ad affermare la sua colpevolezza per il concorso nel reato ascrittogli.

In particolare, il ricorso evidenzia che: - non sono state ritrovate tracce dei reati indosso ai ricorrenti o nella loro auto (gli attrezzi utilizzati per il furto e la refurtiva sono stati, invero, ritrovati all'interno del locale teatro del furto); - l'unico indizio valorizzato per la condanna è costituito dai contatti telefonici tra i due ricorrenti e dall'essere stato sorpreso [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del presunto complice, Aguglia, apparentemente in preda ad una crisi da abuso di alcolici, circostanza che è stata interpretata, illogicamente, come sintomatica del ruolo di "palo" svolto da [OSCURATO:PERSONA] per il delitto, senza che vi siano altri elementi (i complici non lo hanno raggiunto a bordo dell'auto per la fuga) e dimenticando il dato dell'abbigliamento di Aguglia al momento del suo arresto nelle medesime circostanze di tempo e luogo (quindi, senza dubbio, prima che potesse cambiarsi, magari), completamente diverso da quello delle persone ritratte nei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza del distributore ENI al centro del reato.

A fronte di tali obiezioni, evidentemente rivalutative del significato degli elementi di fatto raccolti nel corso del dibattimento, oltre che assertive, il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nella specie, la sentenza impugnata, lungi dal rivelare una ricostruzione meramente alternativa a quella della decisione assolutoria di primo grado o aporie argomentative, ha, piuttosto, richiamato puntualmente gli indizi divenuti patrimonio processuale: - l'intervento immediato della polizia giudiziaria, una volta scattato l'allarme del distributore teatro del delitto; - le tracce della refurtiva perduta per strada dagli autori del furto, che hanno condotto i militari intervenuti all'autovettura di Aguglia, in cui, in piena notte, è stato trovato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito una spiegazione del tutto implausibile della sua insolita presenza nella strada chiusa, attigua al distributore oggetto di furto (si sarebbe addormentato nell'auto di un'altra persona, che - a suo dire - era andata a dormire, invece, a casa propria, laddove, nel medesimo contesto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto sul suo cellulare, in presenza della polizia giudiziaria, la telefonata di Aguglia); - l'immediato accesso a casa di Aguglia, che non è stato trovato lì, ma vi è giunto solo successivamente, a smentita delle giustificazioni date dal complice;- il successivo arrivo di Aguglia in casa alle 4.30 circa del mattino, con vistosi segni di recenti escoriazioni e un atteggiamento claudicante: tale circostanza è compatibile proprio con la rocambolesca fuga cui erano stati costretti lo stesso Aguglia ed il suo complice rimasto non identificato ed è stata cristallizzata da accertamenti medici ospedalieri.

La Corte d'Appello ha, così, plausibilmente ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza degli imputati, secondo un coerente filo logico, che ha valorizzato tutti gli indizi sopra indicati, una volta allineatili, anche dal punto di vista del dato temporale: e, come noto, la valutazione degli indizi non può essere frazionata, parcellizzata, come sembra proporre la difesa, focalizzando l'attenzione sulla mancata significatività dell'uno o l'altro particolare valorizzato ovvero omesso dalla sentenza impugnata.

Piuttosto, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

2.1. Le ragioni già esposte convincono anche del rispetto, da parte dei giudici d'appello, dell'obbligo di ribaltare la sentenza assolutoria in condanna solo mediante una motivazione "rafforzata" e più convincente, secondo le indicazioni stabili della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tale ipotesi processuale, il giudice ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione, di lineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, Morari, Rv. 277616, conforme sul principio a Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679).

La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, con dovizia argomentativa, non si limita invero ad aderire ad una diversa ricostruzione dei fatti meramente plausibile e alternativa, rispetto a quella fatta propria dal primo giudice, piuttosto indica specificamente gli elementi, valorizzati dal Giudice di primo grado, ritenuti non condivisibili, sottolineando a tal fine anche la decisività delle risultanze probatorie della rinnovazione istruttoria espletata.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 8.2.2022 che, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Enna il 30.7.2019, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione ed euro 240 di multa in relazione al delitto di concorso in furto aggravato (di danaro, tabacchi e biglietti di lotterie "gratta e vinci" in un distributore ENI di [OSCURATO:PERSONA]) e di violazione di domicilio (per essersi introdotti nei cortili recintati di due abitazioni nei pressi del predetto distributore di carburante). 2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso avverso la citata sentenza, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; si eccepisce, altresì, violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La tesi del ricorrente è che la sentenza d'appello non corrisponda ai canoni di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità consolidata per le decisioni di overtuming nel senso della condanna dell'imputato già assolto in primo grado: la sentenza, nel caso di specie, non è dotata di forza persuasiva superiore; non si confronta con la decisione assolutoria in modo specifico, spiegando le ragioni in base alle quali non si siano condivisi gli argomenti spesi dal primo giudice per ritenere che non vi fosse prova della responsabilità dei ricorrenti "oltre ogni ragionevole dubbio"; ha ignorato l'imprecisione e la non concordanza degli indizi a carico dei ricorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché, oltre che formulato diffusamente secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità ed attinenti al merito della valutazione delle prove, è anche, in parte, generico e, complessivamente, manifestamente infondato. 2. Premesso che non è stata dedotta alcuna violazione della regola della rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado (di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice ed oggi stabilita nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), prova, peraltro, riproposta attraverso l'ascolto del teste di polizia giudiziaria, il ricorrente muove censure di merito alla sentenza impugnata, facendo leva su presunte insufficienze della prova indiziaria ad affermare la sua colpevolezza per il concorso nel reato ascrittogli. In particolare, il ricorso evidenzia che: - non sono state ritrovate tracce dei reati indosso ai ricorrenti o nella loro auto (gli attrezzi utilizzati per il furto e la refurtiva sono stati, invero, ritrovati all'interno del locale teatro del furto); - l'unico indizio valorizzato per la condanna è costituito dai contatti telefonici tra i due ricorrenti e dall'essere stato sorpreso [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del presunto complice, Aguglia, apparentemente in preda ad una crisi da abuso di alcolici, circostanza che è stata interpretata, illogicamente, come sintomatica del ruolo di "palo" svolto da [OSCURATO:PERSONA] per il delitto, senza che vi siano altri elementi (i complici non lo hanno raggiunto a bordo dell'auto per la fuga) e dimenticando il dato dell'abbigliamento di Aguglia al momento del suo arresto nelle medesime circostanze di tempo e luogo (quindi, senza dubbio, prima che potesse cambiarsi, magari), completamente diverso da quello delle persone ritratte nei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza del distributore ENI al centro del reato. A fronte di tali obiezioni, evidentemente rivalutative del significato degli elementi di fatto raccolti nel corso del dibattimento, oltre che assertive, il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella specie, la sentenza impugnata, lungi dal rivelare una ricostruzione meramente alternativa a quella della decisione assolutoria di primo grado o aporie argomentative, ha, piuttosto, richiamato puntualmente gli indizi divenuti patrimonio processuale: - l'intervento immediato della polizia giudiziaria, una volta scattato l'allarme del distributore teatro del delitto; - le tracce della refurtiva perduta per strada dagli autori del furto, che hanno condotto i militari intervenuti all'autovettura di Aguglia, in cui, in piena notte, è stato trovato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito una spiegazione del tutto implausibile della sua insolita presenza nella strada chiusa, attigua al distributore oggetto di furto (si sarebbe addormentato nell'auto di un'altra persona, che - a suo dire - era andata a dormire, invece, a casa propria, laddove, nel medesimo contesto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto sul suo cellulare, in presenza della polizia giudiziaria, la telefonata di Aguglia); - l'immediato accesso a casa di Aguglia, che non è stato trovato lì, ma vi è giunto solo successivamente, a smentita delle giustificazioni date dal complice;- il successivo arrivo di Aguglia in casa alle 4.30 circa del mattino, con vistosi segni di recenti escoriazioni e un atteggiamento claudicante: tale circostanza è compatibile proprio con la rocambolesca fuga cui erano stati costretti lo stesso Aguglia ed il suo complice rimasto non identificato ed è stata cristallizzata da accertamenti medici ospedalieri. La Corte d'Appello ha, così, plausibilmente ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza degli imputati, secondo un coerente filo logico, che ha valorizzato tutti gli indizi sopra indicati, una volta allineatili, anche dal punto di vista del dato temporale: e, come noto, la valutazione degli indizi non può essere frazionata, parcellizzata, come sembra proporre la difesa, focalizzando l'attenzione sulla mancata significatività dell'uno o l'altro particolare valorizzato ovvero omesso dalla sentenza impugnata. Piuttosto, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). 2.1. Le ragioni già esposte convincono anche del rispetto, da parte dei giudici d'appello, dell'obbligo di ribaltare la sentenza assolutoria in condanna solo mediante una motivazione "rafforzata" e più convincente, secondo le indicazioni stabili della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tale ipotesi processuale, il giudice ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione, di lineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, Morari, Rv. 277616, conforme sul principio a Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, con dovizia argomentativa, non si limita invero ad aderire ad una diversa ricostruzione dei fatti meramente plausibile e alternativa, rispetto a quella fatta propria dal primo giudice, piuttosto indica specificamente gli elementi, valorizzati dal Giudice di primo grado, ritenuti non condivisibili, sottolineando a tal fine anche la decisività delle risultanze probatorie della rinnovazione istruttoria espletata. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
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