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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35224/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 10 ottobre 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato HISUM Iulian colpevole dei reati di furto aggravato in concorso, di tentato furto aggravato in concorso e di ricettazione e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con confisca di quanto in sequestro.

Con detta sentenza, la Corte territoriale ha, altresì, rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata avanzata dall'imputato, in ragione dei precedenti penali da cui egli risultava gravato, nonché della sua personalità e delle modalità del fatto.

2. Avverso tale sentenza HISUM Iulian ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., degli artt. 2 e 132 cod. pen., dell'art. 53,

I. n. 689 del 1981 e dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché l'omessa motivazione.

Premesso che nelle more del giudizio di appello, era entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 che aveva modificato la disciplina delle pene sostitutive, la Corte territoriale avrebbe dovuto avvisare HISUM della possibilità di applicare una di tali pene introdotte successivamente alla proposizione dell'impugnazione, non potendo il consenso dell'imputato alla loro applicazione essere espresso prima della lettura del dispositivo della sentenza d'appello.

La Corte territoriale invece si sarebbe limitata ad escludere l'applicazione della libertà controllata richiesta con l'atto di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché l'omessa motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con le aggravanti contestate.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto la condotta dell'imputato successiva al reato, per come documentata con l'atto di appello.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito precisati e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine alla possibilità per l'imputato di avvalersi dell'istituto delle pene sostitutive, il cui ambito di applicazione è stato ampliato per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.

2.1. La disposizione richiamata dal ricorrente stabilisce che, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, avvisa le parti presenti alla lettura del dispositivo e raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato o del suo procuratore speciale; se al momento non è nelle condizioni di applicare la misura sostitutiva, sospende il v giudizio e rinvia ad altra udienza, acquisendo eventuali informazioni da parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

Come già affermato da questa Corte, dal tenore letterale dell'art. 545-bis cod. proc. pen. si evince che sussiste un potere discrezionale del giudice di primo grado di proporre l'applicazione di una sanzione sostitutiva all'imputato, qualora ritenga che ne ricorrono i presupposti.

Il carattere discrezionale della valutazione rimessa al giudice è confermato dall'art. 58,

I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., può applicare le pene sostitutive quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01).

L'avviso di cui all'art. 545-bis, dunque, presuppone una delibazione positiva anche se sommaria dei presupposti da parte del giudice, sicché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni non sottoposte alla sospensione condizionale.

Alla luce di tali elementi questa Corte ha affermato che l'omesso avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, da parte del giudice sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva e di cui egli potrà dare conto in sentenza, impugnabile secondo le regole generali.

Da tale affermazione si è tratto l'ulteriore corollario secondo cui il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale.

2.2. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il regime transitorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che le norme previste dal Capo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis, poiché relativo a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., laddove limita l'ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti.

Si è pertanto affermato che la lettura congiunta dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e dell'art. 597, comma 1, 3 cod. proc. pen., in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, impone di ritenere che, affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, consentita in via transitoria anche al giudice di appello, l'istanza debba comunque essere introdotta da una richiesta in tal senso dell'imputato, da formularsi non necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 - 01).

Nell'ipotesi in cui la Corte d'appello non abbia reso l'avviso di cui alla norma, deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure sostitutive e tale omissione può configurare una nullità solo qualora la difesa abbia sollecitato l'esercizio discrezionale del potere officioso della Corte e non abbia ricevuto al riguardo risposta.

In conclusione, il mancato avviso della Corte di appello in ordine alla possibilità di sostituzione della pena inflitta in dispositivo e il silenzio al riguardo in sentenza può essere oggetto di impugnazione solo se la difesa abbia avanzato richiesta in tale senso con le conclusioni o abbia fatto constare a verbale tale omissione, sollecitando la Corte a fissare l'udienza di rinvio per la valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione della pena sostitutiva, dovendosi il silenzio della difesa interpretare necessariamente come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo.

3. Nel caso in esame, la difesa non aveva invocato l'eventuale applicazione di pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022, né nel corso del giudizio di appello, con motivi nuovi, né in sede di conclusioni.

Inoltre, subito dopo la lettura del dispositivo, dinanzi al silenzio della Corte territoriale, che non aveva formulato l'avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., il ricorrente non ha sollecitato l'esercizio dei poteri ufficiosi.

Non ricorre pertanto alcuna nullità in ragione dell'omesso avviso e il difensore non poteva proporre impugnazione al riguardo.

È opportuno, inoltre, rilevare che la sentenza ha reso articolata ed esaustiva motivazione in ordine al diniego della concessione della pena sostitutiva della libertà controllata, richiesta con l'atto d'appello anteriormente alla modifica normativa, in ragione della negativa personalità dell'imputato, evidenziata dai gravi precedenti penali e dalle circostanze e modalità della condotta, che - ad avviso della Corte - conducevano a ritenere l'idoneità della pena sostitutiva a evitare la reiterazione di ulteriori condotte criminose.

4. Il secondo motivo è infondato.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Donato, Rv. 180654), e la relativa motivazione non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione utilizzati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).

Nella specie, i giudici d'appello, nel confermare la valutazione operata in primo grado, hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi del giudizio di comparazione tra circostanze operato, il quale involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQ M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 10 ottobre 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato HISUM Iulian colpevole dei reati di furto aggravato in concorso, di tentato furto aggravato in concorso e di ricettazione e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con confisca di quanto in sequestro. Con detta sentenza, la Corte territoriale ha, altresì, rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata avanzata dall'imputato, in ragione dei precedenti penali da cui egli risultava gravato, nonché della sua personalità e delle modalità del fatto. 2. Avverso tale sentenza HISUM Iulian ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., degli artt. 2 e 132 cod. pen., dell'art. 53, I. n. 689 del 1981 e dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché l'omessa motivazione. Premesso che nelle more del giudizio di appello, era entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 che aveva modificato la disciplina delle pene sostitutive, la Corte territoriale avrebbe dovuto avvisare HISUM della possibilità di applicare una di tali pene introdotte successivamente alla proposizione dell'impugnazione, non potendo il consenso dell'imputato alla loro applicazione essere espresso prima della lettura del dispositivo della sentenza d'appello. La Corte territoriale invece si sarebbe limitata ad escludere l'applicazione della libertà controllata richiesta con l'atto di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché l'omessa motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con le aggravanti contestate. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto la condotta dell'imputato successiva al reato, per come documentata con l'atto di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito precisati e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine alla possibilità per l'imputato di avvalersi dell'istituto delle pene sostitutive, il cui ambito di applicazione è stato ampliato per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2.1. La disposizione richiamata dal ricorrente stabilisce che, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, avvisa le parti presenti alla lettura del dispositivo e raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato o del suo procuratore speciale; se al momento non è nelle condizioni di applicare la misura sostitutiva, sospende il v giudizio e rinvia ad altra udienza, acquisendo eventuali informazioni da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Come già affermato da questa Corte, dal tenore letterale dell'art. 545-bis cod. proc. pen. si evince che sussiste un potere discrezionale del giudice di primo grado di proporre l'applicazione di una sanzione sostitutiva all'imputato, qualora ritenga che ne ricorrono i presupposti. Il carattere discrezionale della valutazione rimessa al giudice è confermato dall'art. 58, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., può applicare le pene sostitutive quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01). L'avviso di cui all'art. 545-bis, dunque, presuppone una delibazione positiva anche se sommaria dei presupposti da parte del giudice, sicché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni non sottoposte alla sospensione condizionale. Alla luce di tali elementi questa Corte ha affermato che l'omesso avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, da parte del giudice sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva e di cui egli potrà dare conto in sentenza, impugnabile secondo le regole generali. Da tale affermazione si è tratto l'ulteriore corollario secondo cui il ricorrente non può dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale. 2.2. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il regime transitorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che le norme previste dal Capo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis, poiché relativo a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., laddove limita l'ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti. Si è pertanto affermato che la lettura congiunta dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e dell'art. 597, comma 1, 3 cod. proc. pen., in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, impone di ritenere che, affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, consentita in via transitoria anche al giudice di appello, l'istanza debba comunque essere introdotta da una richiesta in tal senso dell'imputato, da formularsi non necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 - 01). Nell'ipotesi in cui la Corte d'appello non abbia reso l'avviso di cui alla norma, deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure sostitutive e tale omissione può configurare una nullità solo qualora la difesa abbia sollecitato l'esercizio discrezionale del potere officioso della Corte e non abbia ricevuto al riguardo risposta. In conclusione, il mancato avviso della Corte di appello in ordine alla possibilità di sostituzione della pena inflitta in dispositivo e il silenzio al riguardo in sentenza può essere oggetto di impugnazione solo se la difesa abbia avanzato richiesta in tale senso con le conclusioni o abbia fatto constare a verbale tale omissione, sollecitando la Corte a fissare l'udienza di rinvio per la valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione della pena sostitutiva, dovendosi il silenzio della difesa interpretare necessariamente come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo. 3. Nel caso in esame, la difesa non aveva invocato l'eventuale applicazione di pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022, né nel corso del giudizio di appello, con motivi nuovi, né in sede di conclusioni. Inoltre, subito dopo la lettura del dispositivo, dinanzi al silenzio della Corte territoriale, che non aveva formulato l'avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., il ricorrente non ha sollecitato l'esercizio dei poteri ufficiosi. Non ricorre pertanto alcuna nullità in ragione dell'omesso avviso e il difensore non poteva proporre impugnazione al riguardo. È opportuno, inoltre, rilevare che la sentenza ha reso articolata ed esaustiva motivazione in ordine al diniego della concessione della pena sostitutiva della libertà controllata, richiesta con l'atto d'appello anteriormente alla modifica normativa, in ragione della negativa personalità dell'imputato, evidenziata dai gravi precedenti penali e dalle circostanze e modalità della condotta, che - ad avviso della Corte - conducevano a ritenere l'idoneità della pena sostitutiva a evitare la reiterazione di ulteriori condotte criminose. 4. Il secondo motivo è infondato. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Donato, Rv. 180654), e la relativa motivazione non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione utilizzati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). Nella specie, i giudici d'appello, nel confermare la valutazione operata in primo grado, hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi del giudizio di comparazione tra circostanze operato, il quale involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQ M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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