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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17879/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PENALE VICENZA nei confronti di: TRIBUNALE PENALE PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito delle decisioni emesse dal TRIBUNALE di PADOVA in funzione di giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal TRIBUNALE di VICENZA in funzione di giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in iscritto con il n. 117/2022 S.I,G.E.

1. In data 27 ottobre 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ricorso ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 313/2002 per ottenere la cancellazione della sentenza di fallimento n. 122/2002 emessa dal Tribunale di Vicenza il 19 dicembre 2002.//q

2. In data 24 novembre 2021 il Presidente del Tribunale di Padova, dichiarando la propria incompetenza, ha disposto che gli atti venissero trasmessi al Tribunale di Vicenza.

3. In data 3 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto dell'istanza presentata in tal senso dal pubblico ministero del Tribunale di Vicenza il 16 giungo 2022, ritenuto che la competenza a decidere sia, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 313/2002, del Tribunale di Padova, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex art. 30 cod. proc. pen. 4.

In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Padova. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va attribuita al Tribunale di Padova.

1. L'art. 40 D.P.R. 313/2002 prevede espressamente che "sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art.666 cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello stato".

La particolare competenza così determinata ha natura funzionale ed è derogatoria rispetto a quella prevista per le questioni di natura propriamente esecutiva, per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale, tanto che l'eventuale violazione può essere sollevata anche per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269551 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, nel quale l'istante è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1957, la competenza a decidere sull'istanza di cancellazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è del Tribunale di Padova.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova cui dispone trasmettersi gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PENALE VICENZA nei confronti di: TRIBUNALE PENALE PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito delle decisioni emesse dal TRIBUNALE di PADOVA in funzione di giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal TRIBUNALE di VICENZA in funzione di giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in iscritto con il n. 117/2022 S.I,G.E. 1. In data 27 ottobre 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ricorso ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 313/2002 per ottenere la cancellazione della sentenza di fallimento n. 122/2002 emessa dal Tribunale di Vicenza il 19 dicembre 2002.//q 2. In data 24 novembre 2021 il Presidente del Tribunale di Padova, dichiarando la propria incompetenza, ha disposto che gli atti venissero trasmessi al Tribunale di Vicenza. 3. In data 3 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto dell'istanza presentata in tal senso dal pubblico ministero del Tribunale di Vicenza il 16 giungo 2022, ritenuto che la competenza a decidere sia, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 313/2002, del Tribunale di Padova, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex art. 30 cod. proc. pen. 4. In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Padova. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va attribuita al Tribunale di Padova. 1. L'art. 40 D.P.R. 313/2002 prevede espressamente che "sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art.666 cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello stato". La particolare competenza così determinata ha natura funzionale ed è derogatoria rispetto a quella prevista per le questioni di natura propriamente esecutiva, per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale, tanto che l'eventuale violazione può essere sollevata anche per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269551 - 01). Nel caso di specie, pertanto, nel quale l'istante è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1957, la competenza a decidere sull'istanza di cancellazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è del Tribunale di Padova. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova cui dispone trasmettersi gli a
Sentenza Cassazione n. 17879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris