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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 13305/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore :11:.rierale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza implic;;nata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procEò ye per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di Energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica pr2sso il Tribunale di Trani deducendo violazione di legge.

Lamenta in particolare il ricorrer te che illegittimamente il giudicante avrebbe ritenuto tardiva, in quanto d'I' , Ytuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 202,:r senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione supplettiva sic lta dal pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2024 ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e ad 1: ggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta dalle imputate, circostanza dalla cui contesi azione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato, la quale peraltro doveva ritenersi ceri:estata in fatto già nell'originaria imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittin: mente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n ', c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mrdiante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valul:alva, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sot:rdzione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz one è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3;;'41 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878).

Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p., atteso che l'illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volta che sia già spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ricorre esclusivamente nel caso in cui il titolare dell azione penale, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto e prima della maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie iI pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze ,3 partire z da quella del 28 giugno 2023, successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo all'art. 624 c.p. in merito alla procedibilità del furto ed anche allo spirare del termine concesso dall'art. 85 del medesimo decreto alla persona orfi sa per proporre la querela.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore :11:.rierale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza implic;;nata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procEò ye per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di Energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica pr2sso il Tribunale di Trani deducendo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrer te che illegittimamente il giudicante avrebbe ritenuto tardiva, in quanto d'I' , Ytuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 202,:r senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione supplettiva sic lta dal pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2024 ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e ad 1: ggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta dalle imputate, circostanza dalla cui contesi azione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato, la quale peraltro doveva ritenersi ceri:estata in fatto già nell'originaria imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittin: mente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n ', c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mrdiante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valul:alva, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sot:rdzione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz one è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3;;'41 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878). Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 10 aprile 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p., atteso che l'illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volta che sia già spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ricorre esclusivamente nel caso in cui il titolare dell azione penale, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto e prima della maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie iI pubblico ministero avrebbe potuto procedervi in una delle precedenti udienze ,3 partire z da quella del 28 giugno 2023, successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo all'art. 624 c.p. in merito alla procedibilità del furto ed anche allo spirare del termine concesso dall'art. 85 del medesimo decreto alla persona orfi sa per proporre la querela. P.Q.M. Rigetta i
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