CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Palermo , con sentenza del 27 maggio 2025 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione “con riferimento esclusivo alla ricezione del motore dell’acqua Calpeda di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della motosega marca Eco di [OSCURATO:PERSONA]” (così il dispositivo della sentenza di primo grado); avverso la sentenza propone ricorso il difensore diBogdan, eccependo: 1.1 mancanza di motivazione, in quanto la stessa non era pertinente al fatto di reato contestato, avendola Corte di appello confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un cd. flex, fatto non contestato nel capo di imputazione: il fatto (ossia, la ricettazione di un flex) era stato già oggetto di giudizio da parte della Corte di appello di Palermoin un diverso procedimento penale; inoltre, la data di ricettazione del flex veniva indicata nel 21 gennaio 2020, mentre la data di commissione degli altri reati era indicata nel 28 febbraio 2020, per cui si trattava certamente di fatti diversi. 1.2 Ciò premesso,il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza impugnata fa infatti più volte riferimento ad un flex oggetto di furto ai danni di An gelo Pellegrino, fatto non contestato nel capo di imputazione (come riportato in epigrafe), che si riferisce ad altri oggetti e ad altre persone offese; l'intera sentenza oblitera completamente l'obbligo motivazionale imposto dalla legge, cosicchérisulta imperscrutabile il pensiero che ha sorretto la valutazione del Giudice di merito, posto che vi è stato i l riconoscimento della colpevolezza dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato; si tratta, pertanto, di un caso di motivazione mancante, che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio P.Q.M Annulla la sentenza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 20/01/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]