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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24734/2023

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18958/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodel secondo, in Roma, vial e G. Mazzini , n. 88 -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze n. 841 / 20 20 , pubblicata in data22 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire accertare l’inadempimento contrattuale della prima società e la responsabilità extracontrattuale della seconda ed ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro 250.000,00.

Esponeva a sostegno della domanda che: a) in data 15 maggio 2005 aveva stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un contratto per la costruzione di una motobarca da pesca in legno ‹‹coque en bois21 mt.››, fissando il prezzo di euro 497.000,00, da pagarsi secondo cinque stati di avanzamento; b) nel marzo 2008, aveva riscontrato che i lavori eseguiti, il cui importo era stato saldato, non corrispondevano agli stati di avanzamento certificati da [OSCURATO:SOCIETA].; c) nel gennaio 2008 aveva versato l’importo di euro 99.400,00, proprio in ragione della certificazione [OSCURATO:SOCIETA]. n. 2007/LI 01/760-2 del 14 settembre 2007, ma dopo avere ricevuto detto pagamento il Cantiere non aveva proseguito nei lavori di costruzione della imbarcazione; d) al fine di preservare l’imbarcazione dalla probabile aggressione dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] , che versava in una grave situazioneeconomico- finanziaria, con atto pubblico del 9 maggio 2008,l’aveva acquistata.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rimaneva contumace il [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale, espletata la prova orale e disposta la c.t.u., condannava il primo al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 158.050,00, oltre interessi legali, ed il [OSCURATO:PERSONA], in solido con il Cantiere, al pagamento della somma di euro 53.160,00.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado e, all’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, ha rigettato la domanda da quest’ultimo proposta nei confronti dell’appellante, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto ‹‹non ravvisabile in fatto alcuna condotta materiale dolosa o colposa›› che potesse integrare l’elemento oggettivo della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso, in data 8 gennaio 2008, una dichiarazione veritiera là dove aveva attestato, secondo la prassi della cantieristica navale, la ‹‹Finition de la coque etrè date 14/09/2007››, poiché non rilevavano, al fine di ritenere integrato tale stato di avanzamento, le opere elencate al punto “ b c ” della relazi o ne preliminare di c.t.u., sulla quale il giudice di primo grado aveva fondatoil proprio convincimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione , denunciando , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2697 c.c. ›› , il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, a fronte di una sentenza di primo grado supportata dalle risultanze istruttorie (prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio) e senza procedere ad una rinnovazione dell’accertamento tecnico, ha ritenuto di riformarla, senza chiarire le ragioni, così rendendo una motivazione apparente, caratterizzata da irriducibile contraddittorietà e illogicità ed omettendo di analizzare i fatti storici ampiamente provati nel corso dell’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., il ricorrente sostiene che le argomentazioni del giudice d’appello in ordine alla definizione di ‹‹ finition de la coque ›› poggiano su presupposti inesistenti.

Ribadisce che le opere mancanti per poter ritenere completato lo stato di avanzamento finition de la coque dovevano ricavarsi da quelle che il c onsulente di parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (ing.

Ricciarini) aveva indicato; lamenta, pertanto, che nella sentenza impugnata non sia individuabile il criterio ermeneutico utilizzato dalla Corte d’appello.

3. Con il ter zo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. civ., il ricorrente chiede che le spese di lite siano poste a carico delle controparti.

4. Il primo motivo è infondatosotto tutti i profili denunciati.

4.1. Va, innanzitutto, esclusa la dedotta apparenza e intrinseca contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Varrà premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014, hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante ed integrante un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza, ricorre nel caso di ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››, ‹‹ di motivazione apparente››, ‹‹di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili››, ‹‹ di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››.

Si è ulteriormente precisato che di ‹‹ motivazione apparente ›› può parlarsi qualora essa non renda ‹‹percepibili le ragioni della decisione, perché consistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice›› (Cass., sez. 3, 03/11/2016, n. 22232); e ancora che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105), nonché quello di motivazione contraddittoria quando le argomentazioni poste a fondamento del decisum non permettono di individuarne la giustificazione.

È stato, altresì, specificato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di addivenire all’accoglimento o al rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411)

4.2. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata della quale è agevole ricostruire il percorso logico– giuridico , fondato essenzialmente sul contenuto oggettivo di finition de la coque, ossia sul significato del concetto di scafo o coque, come intesonella cantieristica navale.

La Corte territoriale si è discosta ta dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, spiegando che essa non era idonea a fornire una risposta puntuale in ordine alla definizione da attribuire all’espressione finition de la coque, avendo il consulente aderito ‹‹supinamente›› ad una definizione di ‹‹ultimazione dello scafo›› desunta in parte in via presuntiva dal contratto di appalto e, per altro verso, dal contratto di vendita dell’imbarcazione e dal relativo allegato contenente le opere mancanti, così lasciando intendere che la nozione di ‹‹ ultimazione dello scafo›› dovesse includere le opere previste al punto “ b c ” della perizia.

Per contro, ha osservato la Corte d’appello, tali ultime opere non rilevavano ai fini della integrazione dello stato di finition de la coque, dovendo piuttosto il fatto certificato da [OSCURATO:SOCIETA]. essere rapportato al concetto di scafo o coquesecondo la semantica della ingegneristica navale; è stato, in particolare, evidenziato che lo scafo non individua ‹‹la imbarcazione ultimata a cui necessita solo il successivo montaggio del motore, ma è la parte natante della imbarcazione, ovvero il guscio della nave rappresentata dalla costruzione in legno deputata al galleggiamento, trattandosi nella specie di un peschereccio››, e che di ‹‹scafo›› in senso tecn ico può parlarsi solo dopo che si siano verificati determinati step costruttivi che vanno dalla iniziale realizzazione della chiglia (ossia della lunga trave di sezione rettangolare che viene sistemata nella parte più bassa della imbarcazione e che costituisce l’elemento longitudinale principale e più robusto della stessa), per poi passare alla costruzione e al montaggio delle costole, che sono incastrate trasversalmente sulla chiglia e ne determinano l’ossatura, con l’ulteriore precisazione che le altre opere che determinano ‹‹la forma finita di guscio sono costituite dal montaggio del fasciame che ricopre in orizzontale tutta l’ossatura dei fianchi, del fondo, del ponte di coperta e della relativa bullonatura››.

4.3. Perimetrata la nozione costruttiva di finition de la coque, i giudici di secondo grado hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA] ha certificato lo stato dell’imbarcazione per come effettivamente si presentava all’esito dei sopralluoghi svolti nel giorno 30.8.2007,in cui si dava atto di ‹‹ strutture longitudinali e trasversali e fasciame dei fianchi e del fondo completato››, e poi , in data 14.9.2007 , in cui si evidenziava che era ‹‹ presente il fasciame del ponte di coperta ›› , addivenendo ad affermare che la certificazione rilasciata dall’odierna controricorrente non conteneva un’affermazione non veritiera.

Si puntualizza, altresì, nella sentenza impugnata che ‹‹le opere che il consulente del giudice ha ritenuto necessarie per considerare integrata la ultimazione dello scafo (compartimentazione, calafataggio, stuccatura, assistenza di montaggio, arredi) nascono in realtà da una trasposizione al concetto di finition de la coque di una serie di opere che non erano state ultimate al momento della vendita della nave e che rientravano nel 65 per cento delle opere che erano già state pagate con anticipo rispetto a quelli che erano gli stati concreti di avanzamento lavori››, aggiungendo che ‹‹l’unica opera mancante oggettivamente ai fini della finition de la coque era la mancata fasciatura in una limitatissima parte dello scafo per l’importo di appena euro 1.000,00››, che, come spiegato da [OSCURATO:PERSONA], rispondeva all’esigenza, nella logica costruttiva, di ave re fino all’ultimo un vano aperto esterno che consentisse l’ispezione dell’imbarcazione e l’eventuale passaggio di tubature.

I giudici di appello hanno, in sostanza, escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., valutando la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori dalla stessa rilasciata alla luce dei criteri dettati dalla ingegneristica civile e reputando ininfluente il fatto che le parti, nel contratto di appalto, avessero previsto ‹‹ un ammontare dei pagamenti secondo i Sal prestabiliti superiore al vero ed effettivo valore delle opere realizzate›› ed inclu so nel terzo stato di avanzamento ( e quindi nella finition de la coque ) opere ultronee rispetto a quelle che nella cantieristica navale si intendeva per tale.

Il percorso argomentativosopra riportato illustra in modo chiaro, esaustivo e scevro da vizi logicile ragioni che sorreggono la decisione di rigetto dell’appello, cosicché non può ritenersi che la motivazione si ponga al di sotto del ‹‹minimo costituzionale››.

4.4. Neppure è ravvisabile il vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, introdotta dall’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ormai circoscritto ‹‹all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, per avere il ricorrente omesso di indicare il fatto storico controverso, che èstato oggetto di discussione tra le parti, decisivo ai fini di una diversa decisione, che il giudice di appello avrebbe trascurato di prendere in considerazione.

Piuttosto, va rilevato che la doglianza, per come formulata e illustrata, nel richiamare le deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio di merito e le conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u., sulle quali poggiava la diversa ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, è volta a sollecitare una non consentita rivisitazione delle questioni di fatto,già sottoposte al vaglio della Corte d’appello e da questa disattese con argomentata motivazione, non potendo ricondursi nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la critica alla sufficienza delle argomentazioni giustificative della decisione adottata sulla base di elementi, acquisiti al rilevante probatorio, e ritenuti dal giudice di merit o determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass., sez.

U, n. 8053/14, cit.; Cass., sez.

U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez.

3. 12/10/2017, n. 23940).

4.5. Quanto detto porta ad escludere anche la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395 , Cass., sez. 6 - 3, 31/08/2020, n. 18092).

5. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità il secondo motivo che non si correla alla ratio decidendidella sentenza.

Infatti, la Corte d’appello non ha proceduto ad una attività d’interpretazione del contratto d’appalto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il committente, odierno ricorrente, ma ha piuttosto incentrato la propria decisione sulla individuazione della nozione di ‹‹scafo›› o coque ed alla stregua del concetto come inteso nella cantieristica ha concluso perl’insussistenza di una condotta ascrivibile a [OSCURATO:SOCIETA]. idonea a costituire elemento fondante la responsabilità exart. 2043 cod. civ.

6. Dal rigetto dei primi due motivi di ricorso non può che derivare il rigetto del terzo mezzo di ricorso, dovendo la sentenza impugnata, in ragione della soccombenza dell’odierno ricorrente, essere confermata anche in punto di spese di lite.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18958/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodel secondo, in Roma, vial e G. Mazzini , n. 88 -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze n. 841 / 20 20 , pubblicata in data22 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire accertare l’inadempimento contrattuale della prima società e la responsabilità extracontrattuale della seconda ed ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro 250.000,00. Esponeva a sostegno della domanda che: a) in data 15 maggio 2005 aveva stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un contratto per la costruzione di una motobarca da pesca in legno ‹‹coque en bois21 mt.››, fissando il prezzo di euro 497.000,00, da pagarsi secondo cinque stati di avanzamento; b) nel marzo 2008, aveva riscontrato che i lavori eseguiti, il cui importo era stato saldato, non corrispondevano agli stati di avanzamento certificati da [OSCURATO:SOCIETA].; c) nel gennaio 2008 aveva versato l’importo di euro 99.400,00, proprio in ragione della certificazione [OSCURATO:SOCIETA]. n. 2007/LI 01/760-2 del 14 settembre 2007, ma dopo avere ricevuto detto pagamento il Cantiere non aveva proseguito nei lavori di costruzione della imbarcazione; d) al fine di preservare l’imbarcazione dalla probabile aggressione dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] , che versava in una grave situazioneeconomico- finanziaria, con atto pubblico del 9 maggio 2008,l’aveva acquistata. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rimaneva contumace il [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale, espletata la prova orale e disposta la c.t.u., condannava il primo al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 158.050,00, oltre interessi legali, ed il [OSCURATO:PERSONA], in solido con il Cantiere, al pagamento della somma di euro 53.160,00. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado e, all’esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Firenze, ha rigettato la domanda da quest’ultimo proposta nei confronti dell’appellante, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto ‹‹non ravvisabile in fatto alcuna condotta materiale dolosa o colposa›› che potesse integrare l’elemento oggettivo della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso, in data 8 gennaio 2008, una dichiarazione veritiera là dove aveva attestato, secondo la prassi della cantieristica navale, la ‹‹Finition de la coque etrè date 14/09/2007››, poiché non rilevavano, al fine di ritenere integrato tale stato di avanzamento, le opere elencate al punto “ b c ” della relazi o ne preliminare di c.t.u., sulla quale il giudice di primo grado aveva fondatoil proprio convincimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione , denunciando , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2697 c.c. ›› , il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, a fronte di una sentenza di primo grado supportata dalle risultanze istruttorie (prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio) e senza procedere ad una rinnovazione dell’accertamento tecnico, ha ritenuto di riformarla, senza chiarire le ragioni, così rendendo una motivazione apparente, caratterizzata da irriducibile contraddittorietà e illogicità ed omettendo di analizzare i fatti storici ampiamente provati nel corso dell’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., il ricorrente sostiene che le argomentazioni del giudice d’appello in ordine alla definizione di ‹‹ finition de la coque ›› poggiano su presupposti inesistenti. Ribadisce che le opere mancanti per poter ritenere completato lo stato di avanzamento finition de la coque dovevano ricavarsi da quelle che il c onsulente di parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (ing. Ricciarini) aveva indicato; lamenta, pertanto, che nella sentenza impugnata non sia individuabile il criterio ermeneutico utilizzato dalla Corte d’appello. 3. Con il ter zo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. civ., il ricorrente chiede che le spese di lite siano poste a carico delle controparti. 4. Il primo motivo è infondatosotto tutti i profili denunciati. 4.1. Va, innanzitutto, esclusa la dedotta apparenza e intrinseca contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Varrà premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014, hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante ed integrante un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza, ricorre nel caso di ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››, ‹‹ di motivazione apparente››, ‹‹di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili››, ‹‹ di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››. Si è ulteriormente precisato che di ‹‹ motivazione apparente ›› può parlarsi qualora essa non renda ‹‹percepibili le ragioni della decisione, perché consistente in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice›› (Cass., sez. 3, 03/11/2016, n. 22232); e ancora che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105), nonché quello di motivazione contraddittoria quando le argomentazioni poste a fondamento del decisum non permettono di individuarne la giustificazione. È stato, altresì, specificato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di addivenire all’accoglimento o al rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411) 4.2. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata della quale è agevole ricostruire il percorso logico– giuridico , fondato essenzialmente sul contenuto oggettivo di finition de la coque, ossia sul significato del concetto di scafo o coque, come intesonella cantieristica navale. La Corte territoriale si è discosta ta dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, spiegando che essa non era idonea a fornire una risposta puntuale in ordine alla definizione da attribuire all’espressione finition de la coque, avendo il consulente aderito ‹‹supinamente›› ad una definizione di ‹‹ultimazione dello scafo›› desunta in parte in via presuntiva dal contratto di appalto e, per altro verso, dal contratto di vendita dell’imbarcazione e dal relativo allegato contenente le opere mancanti, così lasciando intendere che la nozione di ‹‹ ultimazione dello scafo›› dovesse includere le opere previste al punto “ b c ” della perizia. Per contro, ha osservato la Corte d’appello, tali ultime opere non rilevavano ai fini della integrazione dello stato di finition de la coque, dovendo piuttosto il fatto certificato da [OSCURATO:SOCIETA]. essere rapportato al concetto di scafo o coquesecondo la semantica della ingegneristica navale; è stato, in particolare, evidenziato che lo scafo non individua ‹‹la imbarcazione ultimata a cui necessita solo il successivo montaggio del motore, ma è la parte natante della imbarcazione, ovvero il guscio della nave rappresentata dalla costruzione in legno deputata al galleggiamento, trattandosi nella specie di un peschereccio››, e che di ‹‹scafo›› in senso tecn ico può parlarsi solo dopo che si siano verificati determinati step costruttivi che vanno dalla iniziale realizzazione della chiglia (ossia della lunga trave di sezione rettangolare che viene sistemata nella parte più bassa della imbarcazione e che costituisce l’elemento longitudinale principale e più robusto della stessa), per poi passare alla costruzione e al montaggio delle costole, che sono incastrate trasversalmente sulla chiglia e ne determinano l’ossatura, con l’ulteriore precisazione che le altre opere che determinano ‹‹la forma finita di guscio sono costituite dal montaggio del fasciame che ricopre in orizzontale tutta l’ossatura dei fianchi, del fondo, del ponte di coperta e della relativa bullonatura››. 4.3. Perimetrata la nozione costruttiva di finition de la coque, i giudici di secondo grado hanno accertato che il [OSCURATO:PERSONA] ha certificato lo stato dell’imbarcazione per come effettivamente si presentava all’esito dei sopralluoghi svolti nel giorno 30.8.2007,in cui si dava atto di ‹‹ strutture longitudinali e trasversali e fasciame dei fianchi e del fondo completato››, e poi , in data 14.9.2007 , in cui si evidenziava che era ‹‹ presente il fasciame del ponte di coperta ›› , addivenendo ad affermare che la certificazione rilasciata dall’odierna controricorrente non conteneva un’affermazione non veritiera. Si puntualizza, altresì, nella sentenza impugnata che ‹‹le opere che il consulente del giudice ha ritenuto necessarie per considerare integrata la ultimazione dello scafo (compartimentazione, calafataggio, stuccatura, assistenza di montaggio, arredi) nascono in realtà da una trasposizione al concetto di finition de la coque di una serie di opere che non erano state ultimate al momento della vendita della nave e che rientravano nel 65 per cento delle opere che erano già state pagate con anticipo rispetto a quelli che erano gli stati concreti di avanzamento lavori››, aggiungendo che ‹‹l’unica opera mancante oggettivamente ai fini della finition de la coque era la mancata fasciatura in una limitatissima parte dello scafo per l’importo di appena euro 1.000,00››, che, come spiegato da [OSCURATO:PERSONA], rispondeva all’esigenza, nella logica costruttiva, di ave re fino all’ultimo un vano aperto esterno che consentisse l’ispezione dell’imbarcazione e l’eventuale passaggio di tubature. I giudici di appello hanno, in sostanza, escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., valutando la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori dalla stessa rilasciata alla luce dei criteri dettati dalla ingegneristica civile e reputando ininfluente il fatto che le parti, nel contratto di appalto, avessero previsto ‹‹ un ammontare dei pagamenti secondo i Sal prestabiliti superiore al vero ed effettivo valore delle opere realizzate›› ed inclu so nel terzo stato di avanzamento ( e quindi nella finition de la coque ) opere ultronee rispetto a quelle che nella cantieristica navale si intendeva per tale. Il percorso argomentativosopra riportato illustra in modo chiaro, esaustivo e scevro da vizi logicile ragioni che sorreggono la decisione di rigetto dell’appello, cosicché non può ritenersi che la motivazione si ponga al di sotto del ‹‹minimo costituzionale››. 4.4. Neppure è ravvisabile il vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, introdotta dall’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ormai circoscritto ‹‹all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, per avere il ricorrente omesso di indicare il fatto storico controverso, che èstato oggetto di discussione tra le parti, decisivo ai fini di una diversa decisione, che il giudice di appello avrebbe trascurato di prendere in considerazione. Piuttosto, va rilevato che la doglianza, per come formulata e illustrata, nel richiamare le deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio di merito e le conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u., sulle quali poggiava la diversa ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, è volta a sollecitare una non consentita rivisitazione delle questioni di fatto,già sottoposte al vaglio della Corte d’appello e da questa disattese con argomentata motivazione, non potendo ricondursi nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la critica alla sufficienza delle argomentazioni giustificative della decisione adottata sulla base di elementi, acquisiti al rilevante probatorio, e ritenuti dal giudice di merit o determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass., sez. U, n. 8053/14, cit.; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. 3. 12/10/2017, n. 23940). 4.5. Quanto detto porta ad escludere anche la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395 , Cass., sez. 6 - 3, 31/08/2020, n. 18092). 5. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità il secondo motivo che non si correla alla ratio decidendidella sentenza. Infatti, la Corte d’appello non ha proceduto ad una attività d’interpretazione del contratto d’appalto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il committente, odierno ricorrente, ma ha piuttosto incentrato la propria decisione sulla individuazione della nozione di ‹‹scafo›› o coque ed alla stregua del concetto come inteso nella cantieristica ha concluso perl’insussistenza di una condotta ascrivibile a [OSCURATO:SOCIETA]. idonea a costituire elemento fondante la responsabilità exart. 2043 cod. civ. 6. Dal rigetto dei primi due motivi di ricorso non può che derivare il rigetto del terzo mezzo di ricorso, dovendo la sentenza impugnata, in ragione della soccombenza dell’odierno ricorrente, essere confermata anche in punto di spese di lite. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 24734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris