CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i rispettivamente davanti aGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di BresciaGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità della richiesta;lette le note di replica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’ammissibilitàdella richiesta e per la dichiarazione di competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo n. 1313/2025 R.G.N.R. Mod. 21,pendente in fase di udienza preliminare avanti il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].In tale processo a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) insieme ad altri soggetti e una serie di reatifine in materia di stupefacenti.Tra le basi operative del sodalizio indicate risultano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo n. 14670/2021 R.G.N.R. Mod.21 pendente in fase di udienza preliminare avanti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia.In tale processo al ricorrente vengono contestati diversi reati in materia distupefacenti commessi in diversi contesti geografici, tra cui le zone di [OSCURATO:PERSONA] eVilla [OSCURATO:PERSONA].3. Nel corso dell’udienza del 23 marzo 2026 tenuta avanti al [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Brescia la difesa ha eccepito l’incompetenzaterritoriale di tale Tribunale, quanto ai capi 150), 152), 153), 154) 155), 157),159), 161), 162), 163 e 164), chiedendo di trasmettere gli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché questi sono espressionedel medesimo disegno criminoso sottostante all’attività associativa oggetto delprocedimento pendente nella sede reggina.4. [OSCURATO:PERSONA], pure ritenuto che i procedimenti risultano connessi, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 16 cod. proc. pen., haindividuato la competenza in considerazione del reato più grave e in caso di parigravità il primo, indicato come quello di cui agli artt. 73 e 80 T.U. stup.,commesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 14 e 15 aprile 2020.5. In data 14 aprile 2026 la difesa ha depositato un atto qualificato come“conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.” nel quale hadenunciato il conflitto di competenza e ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia di rimettere gli atti alla Corte di cassazione.A sostegno della richiesta ha evidenziato le seguenti osservazioni.L’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che stabilisce che vi èconnessione tra i procedimenti quando una persona è imputata di più reaticommessi con una sola azione od omissione o quando queste siano esecutive diun medesimo disegno criminoso, prevede un criterio di attribuzione dellacompetenza a titolo originario idoneo a instaurare un conflitto di competenza exart. 28 cod. proc. pen.Nel caso di specie, in cui il giudice ha riconosciuto che i due procedimentisono connessi ma ha ritenuto la propria competenza sulla base del presuppostoche il reato più grave è quello di cui agli artt. 73 e 80 T.U. stup., commesso il 14e 15 aprile 2020, la decisione è errata e si è pertanto determinato il conflittoindicato.Sotto un primo profilo, infatti, la difesa rileva che i fatti oggetto dei dueprocedimenti sono legati dal vincolo della continuazione per cui, realizzandosicosì un fatto sostanzialmente unitario, si verserebbe nella peculiare situazione incui il medesimo fatto è oggetto di due diversi giudizi e ciò consentirebbe diritenere la sussistenza di un caso di conflitto, quanto meno quello c.d. analogo,ex art. 28, comma 2, cod. proc. pen., in ordine al quale è necessario che sipronunci la Corte di cassazione.Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che il primo fatto reato dimaggiore gravità non è quello indicato dal giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brescia, commesso il 14 e 15 aprile 2020, ma quello, risalente al 17e 19 marzo 2020, commesso ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Milano, oggetto delcapo 2), in precedenza capo 23), oggetto del procedimento in corso a ReggioCalabria.Ragioni queste per cui, come detto, la difesa con l’atto proposto hadenunciato il conflitto di competenza e ha richiesto al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari di Brescia di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, richiesta cuiil giudice ha prontamente dato corso in data 16 aprile 2026.6. In data 12 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la denunciadi conflitto sia dichiarata inammissibile.7. In data 26 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le note di replicacon le quali l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente approfonditi gli argomentiesposti, insiste perché il conflitto di competenza sia ritenuto ammissibile e gliindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto non sussiste e la denuncia dello stesso proposta dalla difesadeve pertanto essere dichiarata inammissibile.2. Occorre premettere che il conflitto di competenza è disciplinato dall’art.28 cod. proc. pen.L’istituto è volto a rimuovere le situazioni di stallo patologico che siverificano all'interno dell'amministrazione della giustizia quando due o più organigiurisdizionali entrano in rotta di collisione logica e giuridica circa la trattazionedel medesimo procedimento.Il presupposto del conflitto, pertanto, è costituito dall'attualità e dallacontemporaneità della pendenza di procedimenti davanti a giudici diversi aventia oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona.In questo modo, il legislatore ha inteso rispondere all'esigenza di garantirein termini elastici la salvaguardia del principio costituzionale del giudice naturaleprecostituito per legge di cui all’art. 25 Cost., del divieto di denegata giustizia egarantire il rispetto del divieto di bis in idem.Tradizionalmente si distinguono due ipotesi di conflitto.Quello c.d. positivo, che si ha quando due o più giudici affermanocontemporaneamente la propria competenza a procedere sullo stesso fatto.Que l l o c .d . nega t i vo , quando due o p iù g iud i c i r i f i u tanocontemporaneamente di prendere cognizione del fatto, dichiarandosireciprocamente incompetenti.L'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. prevede le fattispecie tipiche, che siconfigurano tra giudici ordinari e giudici speciali (conflitto di giurisdizione insenso lato) oppure tra due o più giudici ordinari.Il secondo comma dello stesso articolo prevede una clausola di chiusurastabilendo che le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelliespressamente tipizzati.Tale previsione risponde alla necessità di non lasciare scoperte le zone grigiedi frizione giurisdizionale (come i contrasti tra sezioni dello stesso tribunale o tragiudici con competenze funzionali diverse) e di estendere il perimetro delconflitto a queste zone d'ombra, garantendo che nessun imputato siaassoggettato a cortocircuiti processuali che eludano le regole sulla competenza eche compromettano la stabilità e l'unicità del futuro giudicato.Sono ipotesi tradizionali di "casi analoghi" ammesse dalla giurisprudenza dilegittimità: il contrasto insorto tra il tribunale in composizione collegiale e iltribunale in composizione monocratica (tra le altre, Sez. 1, n. 37636 del07/04/2023, Confl. proc. Sapone, Rv. 285250 - 01); la divergenza valutativa eprocedimentale tra il tribunale per i minorenni e il giudice per le indaginipreliminari ordinario (tra le altre, Sez. 1, n. 1430 del 09/03/1998, Confl. proc.[OSCURATO:PERSONA], Rv. 210201 - 01); i contrasti verticali interni alla strutturagiudiziaria che non rientrano strettamente nella declaratoria tipica del primocomma ma che generano un'impasse equivalente sull'esercizio della funzionedecisoria (tra le altre, Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Confl. proc. Mattucci,Rv. 280350 - 01; Sez. 1, n. 44631 del 21/09/2018, T., Rv. 273980 - 01).Non rientra, invece, nei casi analoghi di conflitto la contrapposizione tra ilpubblico ministero e il giudice in quanto il primo è una parte (seppure pubblica)del processo e non un organo giudicante per cui per superare i contrasti traprocure diverse o tra pubblico ministero e giudice si deve ricorrere agli istitutiperciò espressamente previsti, come quello di cui agli artt. 54 e seguenti del cod.proc. pen. per il contrasto tra uffici di pubblico ministero.Al fine di risolvere le questioni circa l'attribuzione della competenza lo stessoart. 28, comma 2, cod. proc. pen. prevede il principio di prevalenza per cui, incaso contrasto, sia tipico sia analogo, tra giudice per le indagini preliminari egiudice del dibattimento si applica la regola di deroga espressa per cui prevale ladecisione di quest'ultimo.Questa soluzione rispecchia il principio della primarietà del dibattimentoquale fase centrale del giudizio di merito.La stessa norma, poi, pone uno sbarramento temporale specifico stabilendoche, nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto un conflittopositivo fondato su ragioni di competenza territoriale derivanti da connessione,preservando così la flessibilità investigativa nella fase iniziale.La risoluzione dei conflitti è rimessa in via esclusiva alla Corte di cassazione,che provvede con rito camerale emettendo una decisione che è vincolante eassegna definitivamente il procedimento all'organo ritenuto competente.3. Come pure correttamente evidenziato dalla difesa e dal SostitutoProcuratore generale, la disciplina sul conflitto di competenza e sui relativi "casianaloghi" non persegue soltanto obiettivi di efficienza organizzativa o di esattaapplicazione delle tabelle giudiziarie, ma affonda le sue radici nella tutela di unagaranzia costituzionale e convenzionale fondamentale, nel rispetto cioè deldivieto di bis in idem, nelle sue declinazioni di divieto di un secondo giudizio e diuna seconda persecuzione penale per il medesimo fatto storico.Nello specifico la risoluzione dei conflitti tutela il principio del ne bis in idem(art. 649 cod. proc. pen.; art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 50 Carta di Nizza)prevenendo la duplicazione dei giudizi.A fronte della contemporanea pendenza di procedimenti davanti a giudicidiversi aventi a oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona – i casicioè, come in precedenza già evidenziato, in cui due giudici negano entrambi lacompetenza (conflitto negativo) o la rivendicano entrambi (conflitto positivo) – larisoluzione del conflitto evita che la duplicazione degli uffici giudiziari degeneri inuna violazione anticipata del principio di un unico processo per un unico fatto ecomporti, pertanto, la violazione del ne bis in idem sia sostanziale cheprocessuale, perché lasciare irrisolto il contrasto o tollerare che due autoritàgiudiziarie procedano separatamente espone l'imputato all'intollerabile coazionedi subire molteplici giudizi, con il rischio concreto che si formino giudicaticontraddittori sul medesimo fatto.4. Il rilievo da attribuirsi alla salvaguardia del principio del ne bis in idemevidenzia che il contemporaneo rivendicare o negare la competenza in ordine allacelebrazione di un processo da parte di due giudici deve essere letto conriferimento al fatto oggetto del processo che, perché vi sia conflitto dicompetenza, deve essere il medesimo.La questione non pone particolari problemi laddove «vi sia corrispondenzastorico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoielementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo allecircostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005,Donati, Rv. 231799 - 01).In questi casi, infatti, i due processi si riferiscono al medesimo fatto per cui,qualora il conflitto non dovesse essere risolto, il sistema sarebbe chiamato aintervenire con il diverso rimedio previsto dall’art. 669 cod. proc. pen. in sede diesecuzione.Un diverso approfondimento, invece, richiede la diversa situazione che sidetermina nel caso in cui la questione circa l’attribuzione della competenzariguardi dei fatti tra i quali sussiste la connessione di cui all’art. 12, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., quando cioè tra gli stessi opera il vincolo dellacontinuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. proc. pen.Il conflitto in materia di reato continuato, d’altro canto, sorge quando i reatiuniti dal medesimo disegno criminoso vengono originariamente perseguiti daprocure o giudici distanti territorialmente.Anche in questi casi, infatti, proprio perché la connessione è un criterio dipen. che però, ai sensi del terzo comma della stessa norma, non possono essereproposti nel corso delle indagini preliminari, per cui in tale fase, se due uffici delpubblico ministero o due giudici divergono sulla sussistenza della continuazione,non si apre formalmente un conflitto di competenza giurisdizionale, bensì uneventuale contrasto tra procure risolvibile internamente ex artt. 54 e seguenticod. proc. pen.Se, una volta esercitata l’azione penale, il vincolo della continuazione ècontestato ab origine nell'imputazionesi ha una connessione processuale per cuila competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato piùgrave, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.Il conflitto, inoltre, può insorgere anche nel dibattimento o nelle fasisuccessive.Il conflitto, positivo o negativo, infatti, si materializza giurisdizionalmentequando i procedimenti pendono davanti a giudici diversi e questi assumonoiniziative contrastanti.Quando, ad esempio, un giudice dichiara la propria competenza attrattivaritenendo operante la continuazione con un altro reato, mentre il giudicedell'altro distretto la declina o, viceversa, si rifiuta di procedere o trattieneindebitamente gli atti.Sul punto, peraltro, appare opportuno ricordare che il giudice investito delprocesso non è vincolato acriticamente dalla mera prospettazione dellacontinuazione esposta nell'imputazione per cui, se ritiene che il vincolo e ilmedesimo disegno criminoso siano insussistenti, può disporre la separazione deiprocessi o declinare la competenza per il singolo reato e, nel caso in cui il giudicedi destinazione rifiuti a sua volta il fascicolo contestando l'esistenza dellacontinuazione (e quindi negando la connessione giustificativa dello spostamentodi competenza), si determina il conflitto negativo di competenza, che dovràessere risolto in via definitiva dalla Corte di cassazione.5. Nel caso di specie non vi è stata una espressa pronuncia di due giudici inmerito alla competenza relativa ai fatti reato contestati separatamente nei dueprocessi.I due giudici non hanno assunto iniziative contrastanti, non si sono dichiaratientrambi competenti per il medesimo fatto, né hanno entrambi rifiutato diprocedere in relazione allo stesso.La difesa, quindi, a fondamento della propria richiesta pone una diversa eulteriore questione, quella relativa alla unitarietà del reato continuato per cui,avendo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia riconosciutoche i due procedimenti sono connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., si determinerebbe un conflitto per la contemporanea pendenza delprocesso per il “medesimo fatto” anche davanti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].L’assunto è infondato.5.1. Il reato continuato, come pacificamente evidenziato dalla dottrina edalla giurisprudenza di legittimità, che comprende anche l’ipotesi di violazione didiverse disposizioni di legge, lungi dall'essere un reato unico, costituisce larisultante di una pluralità di reati aventi distinta autonomia e unificati, solo perdeterminati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, ossiadall'identità del disegno criminoso e, quindi, non costituisce un unico fatto storicoo naturale, bensì rappresenta una pluralità di reati distinti commessi mediantepiù azioni od omissioni (tra le altre, Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv.243589 - 01; Sez. U, n. 7394 del 16/03/1994, Mazza, Rv. 197698 - 01;Sez. U,n. 10928 del 10/10/1981, Cassinari, Rv. 151242 - 01).Sul piano strutturale e dogmatico, infatti, l'ordinamento italiano non accogliela tesi monistica assoluta per cui le singole violazioni conservano la propriaindividualità ontologica e «i reati legati dal vincolo della continuazione devono,quindi, considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversiin funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono»(Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabottti, Rv. 255347 - 01).Il legislatore, pertanto, si limita a prevedere che le violazioni siano trattatecome se fossero “un solo reato” esclusivamente sotto specifici profili sanzionatorie processuali, e ciò, soprattutto, attraverso il meccanismo del cosiddetto cumulogiuridico della pena, che mitiga il trattamento sanzionatorio rispetto al rigidocumulo materiale, come, da ultimo, affermato da Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01.Tale assunto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non èsmentito dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2022, n. 174.Anche in tale pronuncia, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha sempre fattoriferimento alla pluralità di reati che compongono la continuazione limitandosi aribadire che l’unitarietà dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen. si riferisce solo adalcuni effetti.Ogni singolo reato, d’altro canto, e per ogni altro effetto, conserva la propriaautonomia strutturale, ai fini della configurazione degli elementi costitutivi, delgiudizio di colpevolezza, delle circostanze (salvo diverse disposizioni) edell'imputazione.Ognuno degli episodi delittuosi, quindi, richiede l'accertamento diun'autonoma condotta materiale, antigiuridica e colpevole, tanto che lapronuncia relativa a ognuno di essi diventa irrevocabile nel caso in cui sia statopronunciato l’annullamento di uno o più degli altri e diversi reati con i quali si èritenuta la continuazione, come, tra l'altro, affermato da Sez. U, n. 3423 del29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261 - 03.Quello che lega i diversi fatti, del resto, è esclusivamente l’unità finalisticadel medesimo disegno criminoso, che è l’elemento per cui l'ordinamentoconsidera la pluralità come un'unità nei soli casi espressamente previsti dallalegge o quando ciò si rivela vantaggioso per il reo (ad esempio ai fini delladeterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio o ai finidell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto exart. 131-bis c.p.), senza che questo impedisca, diversamente, che in materia diprescrizione o di recidiva, i reati tornino a operare nella loro originaria pluralitàed autonomia, decorrendo i termini prescrizionali singolarmente per ciascunillecito.Sul punto, in conclusione, si deve ribadire quanto già recentementeevidenziato da questa Corte che, proprio facendo riferimento ai principi che sisono richiamati, ha stabilito che «il conflitto positivo di competenza presupponel'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedigiudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ovetra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che rendapossibile un concorso, formale o materiale, tra i reati» (Sez. 1, n. 31357 del23/09/2020, Confl. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892 - 01).In termini ancora più specifici, occorre richiamare il principio di dirittosecondo cui «in tema di conflitto positivo di competenza, la denuncia previstadall'art. 28 cod. proc. pen., perseguendo l'obiettivo di prevenire, nell'interessedel corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto fra giudicati, può essereutilizzata per prospettare questioni di "bis in idem" con esclusione di quellerelative alla competenza per connessione» (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020,Confl. Staniscia, Rv. 279801 - 01)6. Da ultimo, si deve evidenziare che, nel caso di specie, non è neancheinvocabile il principio di continenza cui ha fatto riferimento la difesa nelle note direplica, in quanto l’ipotesi in esame non è sovrapponibile né a quella oggettodella sentenza indicata dal ricorrente, né a quella cui si riferisce la pronunciasuccessivamente resa sul punto poiché in entrambi i casi il presupposto ècostituito dall’identità ontologica della condotta, come, tra l'altro, affermato daSez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Confl. proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281563 - 01.Nel caso in esame, invece, i fatti non sono parte di un'unica e medesimacondotta né ne costituiscono la progressione per cui non si può ritenere, comesostenuto dalla difesa, che si tratti della stessa condotta e che ci sia, quindi, ungiudice che sta giudicando una “condotta più ampia” e un altro un segmento ouna parte di questa.Nel nostro caso, i giudici sono due e stanno giudicando fatti diversi che, perquanto appare allo stato, in astratto e salvo diversa valutazione del giudice dimerito, sono connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,per cui l’imputato potrà eventualmente coltivare nel processo di cognizionel’eccezione di incompetenza per connessione sollevata sul punto.Una volta che le sentenze saranno passate in giudicato, inoltre, si potràrichiedere, in executivis, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen.,che sarà oggetto di specifica e attenta verifica da parte del giudicedell’esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., laddove sarà chiamato apronunciarsi sul punto.7. Allo stato e in conclusione, pertanto, considerato che ogni ulterioreconsiderazione circa la presenza di altri e diversi reati di maggiore gravità chedeterminerebbero uno spostamento della competenza è inconferente in questasede, il conflitto deve essere dichiarato insussistente e, dichiarata inammissibilela denuncia della difesa sul punto, gli atti devono essere restituiti al [OSCURATO:PERSONA] perle indagini preliminari del Tribunale di Brescia. P.Q.MDichiara inammissibile il conflitto e dispone la restituzione degli atti alGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]