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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41412/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di tentata violenza privata.

Considerato che con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente, senza confrontarsi con la sentenza in verifica, reitera doglianze in relazione all'attendibilità della persona offesa sulla quale i giudici di merito hanno fornito ampia motivazione, valorizzando come il narrato reso dalla stessa sia stato riscontrato dalle ulteriori risultanze istruttorie.

Considerato che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella quale, invero, la corte territoriale ha evidenziato le ragioni per le quali, alla luce delle modalità particolarmente offensive dell'azione, la condotta non sia stata ritenuta di particolare tenuità.

Considerato che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, senza confrontarsi con le ragioni - ravvisate nei precedenti penali dai quali l'imputata è gravata - che hanno indotto i giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale, a formulare una prognosi negativa in merito al futuro comportamento della stessa.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di tentata violenza privata. Considerato che con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, il ricorrente, senza confrontarsi con la sentenza in verifica, reitera doglianze in relazione all'attendibilità della persona offesa sulla quale i giudici di merito hanno fornito ampia motivazione, valorizzando come il narrato reso dalla stessa sia stato riscontrato dalle ulteriori risultanze istruttorie. Considerato che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella quale, invero, la corte territoriale ha evidenziato le ragioni per le quali, alla luce delle modalità particolarmente offensive dell'azione, la condotta non sia stata ritenuta di particolare tenuità. Considerato che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, senza confrontarsi con le ragioni - ravvisate nei precedenti penali dai quali l'imputata è gravata - che hanno indotto i giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale, a formulare una prognosi negativa in merito al futuro comportamento della stessa. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 41412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris