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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34765/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla bancarotta preferenziale, e, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine, per la conversione in appello o, in via ulteriormente subordinata, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 07/10/2020, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (in relazione alla cessione di un ramo d'azienda da parte di Castello di Vernone s.r.I., dichiarata fallita in data 11/03/2014, a favore di una società amministrata dall'imputato per il prezzo di 210 mila euro inferiore al valore effettivo) perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione.

I pagamenti documentati dal consulente dell'imputato hanno una causale diversa dal pagamento del debito oggetto di accollo, in quanto è lo stesso imputato, nella duplice veste di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e socio di [OSCURATO:PERSONA], che effettua i pagamenti e che avrebbe avuto interesse a registrarli correttamente, esistendo altri rapporti debito/credito tra le due società.

Erroneamente si è ritenuto che il curatore avrebbe ritenuto vile il presso della cessione d'azienda contraddicendosi sul punto, tanto più che, in sede di transazione, l'imputato ha pagato la somma di 680 mila euro.

Erroneamente è stata esclusa anche la bancarotta preferenziale, in quanto nel caso di specie è stato pagato un debito verso [OSCURATO:PERSONA] quando la società si trovava in stato di dissesto, in preferenza rispetto ad altri creditori.

3. Il ricorso per saltum deve essere convertito in appello a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso alla Corte di appello di Torino, in quanto denuncia anche vizi di motivazione.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla bancarotta preferenziale, e, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine, per la conversione in appello o, in via ulteriormente subordinata, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/10/2020, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (in relazione alla cessione di un ramo d'azienda da parte di Castello di Vernone s.r.I., dichiarata fallita in data 11/03/2014, a favore di una società amministrata dall'imputato per il prezzo di 210 mila euro inferiore al valore effettivo) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione. I pagamenti documentati dal consulente dell'imputato hanno una causale diversa dal pagamento del debito oggetto di accollo, in quanto è lo stesso imputato, nella duplice veste di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e socio di [OSCURATO:PERSONA], che effettua i pagamenti e che avrebbe avuto interesse a registrarli correttamente, esistendo altri rapporti debito/credito tra le due società. Erroneamente si è ritenuto che il curatore avrebbe ritenuto vile il presso della cessione d'azienda contraddicendosi sul punto, tanto più che, in sede di transazione, l'imputato ha pagato la somma di 680 mila euro. Erroneamente è stata esclusa anche la bancarotta preferenziale, in quanto nel caso di specie è stato pagato un debito verso [OSCURATO:PERSONA] quando la società si trovava in stato di dissesto, in preferenza rispetto ad altri creditori. 3. Il ricorso per saltum deve essere convertito in appello a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso alla Corte di appello di Torino, in quanto denuncia anche vizi di motivazione. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudi
Decreto Cassazione n. 34765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris