Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25853/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 del G.u.p. del Tribunale di Udine che, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato in anni sei, mesi sei la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in luogo della misura di anni dieci originariamente a lui applicata dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste, definitiva il 3 gennaio 2015, e dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine, definitiva 1111 dicembre 2015, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Aiello aveva presentato l'istanza in seguito alla pronuncia n. 222 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. l'art. 216, quarto comma, legge fall. nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese per la durata automatica e fissa di anni dieci.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 37 cod. pen. e 216, quarto comma, legge fall., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato la pena accessoria in misura sproporzionata rispetto ai fatti accertati dai giudici della cognizione e alle pene principali applicate nei rispettivi giudizi.

Secondo il ricorrente, infatti, l'art. 216, quarto comma, legge fall., a seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 222 del 2018, non potrebbe considerarsi norma speciale rispetto all'art. 37 cod. pen.; pertanto, anche in applicazione del principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto rideterminare la durata della pena accessoria in misura superiore alla durata della pena principale.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 216, quarto comma, legge fall., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente giustificato l'applicazione di una pena accessoria in misura superiore alla pena detentiva in ragione di un presunto danno di rilevante gravità determinato da Aiello commettendo il reato giudicato col procedimento celebrato dinanzi al G.u.p. di Udine.• [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte che va •dichiarato non luogo a provvedere, per sopravvenuta morte del condannato, stante la comunicazione pervenuta in cancelleria sul decesso del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere per sopravvenuta morte del condannato.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] S drini / Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 del G.u.p. del Tribunale di Udine che, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato in anni sei, mesi sei la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in luogo della misura di anni dieci originariamente a lui applicata dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste, definitiva il 3 gennaio 2015, e dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine, definitiva 1111 dicembre 2015, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Aiello aveva presentato l'istanza in seguito alla pronuncia n. 222 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. l'art. 216, quarto comma, legge fall. nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese per la durata automatica e fissa di anni dieci. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 37 cod. pen. e 216, quarto comma, legge fall., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato la pena accessoria in misura sproporzionata rispetto ai fatti accertati dai giudici della cognizione e alle pene principali applicate nei rispettivi giudizi. Secondo il ricorrente, infatti, l'art. 216, quarto comma, legge fall., a seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 222 del 2018, non potrebbe considerarsi norma speciale rispetto all'art. 37 cod. pen.; pertanto, anche in applicazione del principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto rideterminare la durata della pena accessoria in misura superiore alla durata della pena principale. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 216, quarto comma, legge fall., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente giustificato l'applicazione di una pena accessoria in misura superiore alla pena detentiva in ragione di un presunto danno di rilevante gravità determinato da Aiello commettendo il reato giudicato col procedimento celebrato dinanzi al G.u.p. di Udine.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che va •dichiarato non luogo a provvedere, per sopravvenuta morte del condannato, stante la comunicazione pervenuta in cancelleria sul decesso del ricorrente. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere per sopravvenuta morte del condannato. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] S drini / Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento
Sentenza Cassazione n. 25853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris