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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06850/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1358/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA](Pec. ) domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] G. Antonelli n. 4; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL], è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].

COOP A R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te dom ilia ta in Canicattì, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde , che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] oppure presso il domicilio digitale al seguente indirizzo pec comunicato all’Ordine degli Avvocati di Agrigento: -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1043/2023 depositata il 29/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA]Angelo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 23 dicembre 2013 e trascritto nei registri immobiliari di Agrigento e Caltanissetta.

La banca agiva in via revocatoria ex art. 2901 c.c., deducendo la natura pregiudizievole dell’atto rispetto ai propri crediti, derivanti da fideiussioni prestate dai convenuti a garanzia delle obbligazioni della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, i convenuti eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l’infondatezza della pretesa per difetto dei presupposti dell’azione revocatoria, contestando in particolare l’esistenza e la consistenza del credito, nonché l’eventus damni e la scientia damni.

Con sentenza n. 216/2018, il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda, dichiarando inefficace nei confronti della banca l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale decisione i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Parla proponevano appello, deducendo plurimi motivi di censura, tra i quali la nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria e l’inammissibilità dell’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria dei crediti già vantati dalla banca.

Nel corso del giudizio di secondo grado, infatti, FIRE era intervenuta ex art. 111 c.p.c., chiedendo di subentrare nella posizione della cedente [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

2.1. Con sentenza n. 1043 del 30 maggio 2023, la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della banca, mentre disponeva la compensazione nei rapporti con la società intervenuta. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione, affidandosi a 4motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo sepa, che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere procedibile l’actio pauliana, non avendo la Banca, preliminarmente, esperito la procedura di mediazione, quando, invece, nel caso sarebbe stata obbligatoria, per essere l’atto dispositivo, oggetto di revoca, strettamente connesso alla materia bancaria, ricompresa nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010.

Sostiene, poi, che la motivazione, oltre che erronea, sarebbe insufficiente, non avendo l’appellante chiesto di interpretare estensivamente la suddetta previsione normativa a materie in essa non contemplate. 4.1.1.Il motivo è infondato.

In disparte il rilievo che i ricorrenti si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito –circostanza che basterebbe a giustificare una declaratoria di inammissibilità del motivo – le doglianze non possono comunque trovare accoglimento.

La Corte d’Appello di Palermo, in continuità con il Tribunale, ha correttamente escluso che l’azione revocatoria rientri tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, né in quella bancaria né in altre ipotesi ivi espressamente previste.

Sul punto, la Corte territoriale ha fatto puntuale riferimento all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l’ actio pauliana, pur potendo avere come presupposto crediti derivanti da rapporti rientranti nelle materie elencate dalla legge, ha una funzione autonoma e distinta: essa, infatti, è volta esclusivamente a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, assicurando al creditore che il patrimonio non venga depauperato da atti dispositivi, con un effetto di mera inefficacia relativa e non di nullità, limitato ai soli rapporti tra le parti del giudizio (Cass. civ., Sez.

II, Ord., 23 settembre 2021, n. 25855; nonché, tra le altre, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 13 dicembre 2023, n. 34872; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 7 agosto 2023, n. 23931; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 4 aprile 2023, n. 9278; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 30 giugno 2025, n. 17689).

Alla luce di tale principio, deve escludersi che l’elencazione delle materie di cui all’art. 5 cit. possa essere estesa in via analogica all’azione revocatoria, anche quando essa abbia ad oggetto crediti derivanti da contratti bancari, come nel caso di specie in cui la pretesa creditoria trovava titolo in fideiussioni.

4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 83, dell’art. 58 TUB, nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.).

Sostengono che il giudice del gravame avrebbe errato nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio quale mandatario speciale del cessionario ex art. 58 T.U.B., [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto: (a) l’avviso di cessione in blocco dei crediti sulla G.U.R.I., da [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe sufficiente ad individuare il perimetro della cessione in blocco, non essendo dimostrato che il credito per cui è causa fosse ricompreso tra quelli oggetto di tale cessione; (b) la procura gestoria, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, non sarebbe valida attesa la genericità del mandato alle liti con la stessa conferito, non trovando applicazione l’art. 58 del TUB e non riguardando il singolo rapporto dedotto in causa, ma, per l’appunto, crediti in blocco. 4.2.1.Il motivo si articola in due profili di censura: (a) la prima attiene all’erronea affermazione, da parte della Corte d’appello, della sufficienza della pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione in blocco; (b) la seconda concerne la ritenuta validità della procura gestoria, nonostante la sua asserita genericità.

La prima censura riveste carattere preliminare e deve ritenersi fondata nei termini che seguono.

È principio consolidato che, nelle operazioni di cessione in blocco di crediti, trovano applicazione gli artt. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, i quali prevedono, ai fini dell’opponibilità della cessione, la pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] e l’iscrizione nel registro delle imprese.

In tal modo si producono, rispetto ai debitori ceduti, gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., con conseguente opponibilità erga omnes della cessione (Cass. civ., Sez.

III, Ord., 13 gennaio 2025, n. 841; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 31 dicembre 2024, n. 35285).

Tuttavia, colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di tale operazione, è gravato dall’onere di provare l’inclusione del credito dedotto nella cessione, fornendo adeguata documentazione della propria legittimazione sostanziale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in linea generale è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione, purché da esso sia possibile individuare con certezza, anche per categorie omogenee, i rapporti oggetto di cessione (Cass. civ., n. 841/2025 cit.; Cass. civ., n. 35285/2024 cit.; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 20 novembre 2024, n. 29872; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3369).

Ma ove, come nel caso di specie, il debitore contesti specificamente la titolarità del credito e l’effettiva ricomprensione dello stesso nell’operazione di cessione, la mera produzione dell’avviso non è sufficiente, imponendosi al giudice una verifica più approfondita delle risultanze di fatto (Cass. civ., Sez.

I, Ord., 31 luglio 2025, n. 22164; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 25 giugno 2025, n. 17133; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 5 giugno 2025, n. 15088).

Nel caso in esame, la titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA] è stata oggetto di contestazione da parte dei debitori ceduti.

Nondimeno, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione esclusivamente sull’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], recante una dicitura generica riferita a “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, classificati a sofferenza alla data del 31 ottobre 2019”, senza accertare in concreto se il credito controverso fosse effettivamente compreso nel perimetro della cessione.

Tale valutazione, malgrado l’esplicita contestazione, si appalesa insufficiente e giuridicamente non corretta, non essendo idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sulla cessionaria.

La seconda censura è assorbita dall’accoglimento della prima censura.

4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., in relazione all’art. 1419 c.c. e agli artt. 2, comma 2, legge n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Inoltre, si dolgono dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché dell’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).

Sostengono l’erroneità della statuizione di tardività della loro produzione documentale, costituita dai contratti di fideiussione omnibus sottoscritti inter partes, dall’accordo schema del 2003 e dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, attesa: (i) da un lato, la “valenza ‘normativa’ [di tale provvedimento] che lo sottrarrebbe al principio iura novit curia” (cfr. p. 23, ricorso); (ii) dall’altro lato, anche l’eccezione di nullità della fideiussione non incontrerebbe il limite decadenziale di cui all’art. 345 c.p.c., essendo rilevabile da chiunque in ogni stato e grado del giudizio.

Nel merito, affermano di aver provato la coincidenza fra le previsioni considerate abusive dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021 e “talune delle clausole in concreto riportate nel testo fideiussorio”, con conseguente nullità parziale della garanzia, essendo oggetto di un’intesa anticoncorrenziale ex art. 2, lett. a, legge n. 287/1990.

Inoltre, risulterebbe provato che la Banca, alla scadenza dell’obbligazione principale, non avrebbe proposto, entro i sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., istanze contro il debitore, coltivandole poi con diligenza, con conseguente venir meno della garanzia fideiussoria (cfr. pp. 29-30, ricorso). 4.3.1.Il motivo è infondato.

I ricorrenti assumono di avere ritualmente allegato e prodotto i contratti di fideiussione, dei quali chiedevano la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust, sostenendo che, trattandosi di nullità, la relativa eccezione si sottraesse alla dichiarazione di tardività.

Essi deducono, inoltre, che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 – non prodotto, neppure tardivamente – non costituirebbe atto di parte, ma prova “oggettiva” suscettibile di acquisizione officiosa.

Tali doglianze non meritano accoglimento.

La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne esclusivamente la correttezza della statuizione con cui la Corte d’appello ha dichiarato tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni, proposta soltanto con la precisazione delle conclusioni in appello.

Sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negoziale è sempre rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo sulla base dei fatti costitutivi già allegati tempestivamente in giudizio (Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242).

Diversamente, l’esercizio del potere officioso finirebbe per supplire a preclusioni processuali, consentendo alle parti di introdurre tardivamente elementi a sostegno della nullità.

Pertanto, la rilevabilità officiosa della nullità deve coordinarsi con le regole del processo e resta circoscritta alla valutazione in iure dei fatti ritualmente allegati (cfr. Cass. civ., Sez.

III, Ord., 30 giugno 2025, n. 17638; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 28 ottobre 2024, n. 27817; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 23 settembre 2024, n. 25376).

Nel caso concreto i contratti di fideiussione e il modello ABI sono stati prodotti solo all’atto della precisazione delle conclusioni in appello, dunque oltre i termini processuali; il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, peraltro, non è stato mai depositato.

Di conseguenza, mancava in radice la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi indispensabili per fondare un eventuale rilievo officioso della nullità.

Né può valere l’assunto secondo cui il citato provvedimento costituirebbe prova acquisibile d’ufficio: esso è un atto amministrativo privo di valore normativo e, come tale, sottratto al principio iura novit curia e alla categoria del fatto notorio (Cass. civ., Sez.

I, 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. civ., Sez.

V, 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 16 dicembre 2019, n. 33154; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25 novembre 2024, n. 30383).

Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente dichiarato infondata l’eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto tardivamente proposta e comunque priva dei necessari presupposti probatori (cfr. Cass. civ., Sez.

II, 13 luglio 2025, n. 19249; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 28 marzo 2025, n. 8177; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 11 settembre 2024, n. 24380; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20713).

Inoltre, agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all’intero contratto, deve essere fornita dall’interessato, ed è necessario al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass. n. . 11188 del 26/04/2024; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 27732 del 16/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 05/05/2003).

Orbene, nella specie gli odierni non hanno fornito tale prova.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 92 c.p.c., per erronea regolamentazione delle spese processuali. 4.4.1.Il motivo rimane assorbito in ragione de ll’accoglimento del secondo motivodi ricorso. 5.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettati il 1° e il 3° motivo e assorbito il 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il 1° e il 3° motivo; dichiara assorbito il 4° motivo .

C assa in relazione la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1358/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA](Pec. ) domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] G. Antonelli n. 4; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL], è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]. COOP A R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te dom ilia ta in Canicattì, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde , che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] oppure presso il domicilio digitale al seguente indirizzo pec comunicato all’Ordine degli Avvocati di Agrigento: -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1043/2023 depositata il 29/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA]Angelo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 23 dicembre 2013 e trascritto nei registri immobiliari di Agrigento e Caltanissetta. La banca agiva in via revocatoria ex art. 2901 c.c., deducendo la natura pregiudizievole dell’atto rispetto ai propri crediti, derivanti da fideiussioni prestate dai convenuti a garanzia delle obbligazioni della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, i convenuti eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l’infondatezza della pretesa per difetto dei presupposti dell’azione revocatoria, contestando in particolare l’esistenza e la consistenza del credito, nonché l’eventus damni e la scientia damni. Con sentenza n. 216/2018, il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda, dichiarando inefficace nei confronti della banca l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso tale decisione i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Parla proponevano appello, deducendo plurimi motivi di censura, tra i quali la nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria e l’inammissibilità dell’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria dei crediti già vantati dalla banca. Nel corso del giudizio di secondo grado, infatti, FIRE era intervenuta ex art. 111 c.p.c., chiedendo di subentrare nella posizione della cedente [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 2.1. Con sentenza n. 1043 del 30 maggio 2023, la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della banca, mentre disponeva la compensazione nei rapporti con la società intervenuta. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione, affidandosi a 4motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo sepa, che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere procedibile l’actio pauliana, non avendo la Banca, preliminarmente, esperito la procedura di mediazione, quando, invece, nel caso sarebbe stata obbligatoria, per essere l’atto dispositivo, oggetto di revoca, strettamente connesso alla materia bancaria, ricompresa nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. Sostiene, poi, che la motivazione, oltre che erronea, sarebbe insufficiente, non avendo l’appellante chiesto di interpretare estensivamente la suddetta previsione normativa a materie in essa non contemplate. 4.1.1.Il motivo è infondato. In disparte il rilievo che i ricorrenti si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito –circostanza che basterebbe a giustificare una declaratoria di inammissibilità del motivo – le doglianze non possono comunque trovare accoglimento. La Corte d’Appello di Palermo, in continuità con il Tribunale, ha correttamente escluso che l’azione revocatoria rientri tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, né in quella bancaria né in altre ipotesi ivi espressamente previste. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto puntuale riferimento all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l’ actio pauliana, pur potendo avere come presupposto crediti derivanti da rapporti rientranti nelle materie elencate dalla legge, ha una funzione autonoma e distinta: essa, infatti, è volta esclusivamente a conservare la garanzia patrimoniale del debitore, assicurando al creditore che il patrimonio non venga depauperato da atti dispositivi, con un effetto di mera inefficacia relativa e non di nullità, limitato ai soli rapporti tra le parti del giudizio (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 settembre 2021, n. 25855; nonché, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 dicembre 2023, n. 34872; Cass. civ., Sez. III, Ord., 7 agosto 2023, n. 23931; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 aprile 2023, n. 9278; Cass. civ., Sez. III, Ord., 30 giugno 2025, n. 17689). Alla luce di tale principio, deve escludersi che l’elencazione delle materie di cui all’art. 5 cit. possa essere estesa in via analogica all’azione revocatoria, anche quando essa abbia ad oggetto crediti derivanti da contratti bancari, come nel caso di specie in cui la pretesa creditoria trovava titolo in fideiussioni. 4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 83, dell’art. 58 TUB, nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.). Sostengono che il giudice del gravame avrebbe errato nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio quale mandatario speciale del cessionario ex art. 58 T.U.B., [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto: (a) l’avviso di cessione in blocco dei crediti sulla G.U.R.I., da [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe sufficiente ad individuare il perimetro della cessione in blocco, non essendo dimostrato che il credito per cui è causa fosse ricompreso tra quelli oggetto di tale cessione; (b) la procura gestoria, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, non sarebbe valida attesa la genericità del mandato alle liti con la stessa conferito, non trovando applicazione l’art. 58 del TUB e non riguardando il singolo rapporto dedotto in causa, ma, per l’appunto, crediti in blocco. 4.2.1.Il motivo si articola in due profili di censura: (a) la prima attiene all’erronea affermazione, da parte della Corte d’appello, della sufficienza della pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione in blocco; (b) la seconda concerne la ritenuta validità della procura gestoria, nonostante la sua asserita genericità. La prima censura riveste carattere preliminare e deve ritenersi fondata nei termini che seguono. È principio consolidato che, nelle operazioni di cessione in blocco di crediti, trovano applicazione gli artt. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, i quali prevedono, ai fini dell’opponibilità della cessione, la pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA] e l’iscrizione nel registro delle imprese. In tal modo si producono, rispetto ai debitori ceduti, gli effetti di cui all’art. 1264 c.c., con conseguente opponibilità erga omnes della cessione (Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 gennaio 2025, n. 841; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 dicembre 2024, n. 35285). Tuttavia, colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di tale operazione, è gravato dall’onere di provare l’inclusione del credito dedotto nella cessione, fornendo adeguata documentazione della propria legittimazione sostanziale. Secondo l’orientamento di questa Corte, in linea generale è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione, purché da esso sia possibile individuare con certezza, anche per categorie omogenee, i rapporti oggetto di cessione (Cass. civ., n. 841/2025 cit.; Cass. civ., n. 35285/2024 cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 29872; Cass. civ., Sez. I, Ord., 6 febbraio 2024, n. 3369). Ma ove, come nel caso di specie, il debitore contesti specificamente la titolarità del credito e l’effettiva ricomprensione dello stesso nell’operazione di cessione, la mera produzione dell’avviso non è sufficiente, imponendosi al giudice una verifica più approfondita delle risultanze di fatto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 31 luglio 2025, n. 22164; Cass. civ., Sez. III, Ord., 25 giugno 2025, n. 17133; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 giugno 2025, n. 15088). Nel caso in esame, la titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA] è stata oggetto di contestazione da parte dei debitori ceduti. Nondimeno, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione esclusivamente sull’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], recante una dicitura generica riferita a “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, classificati a sofferenza alla data del 31 ottobre 2019”, senza accertare in concreto se il credito controverso fosse effettivamente compreso nel perimetro della cessione. Tale valutazione, malgrado l’esplicita contestazione, si appalesa insufficiente e giuridicamente non corretta, non essendo idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sulla cessionaria. La seconda censura è assorbita dall’accoglimento della prima censura. 4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., in relazione all’art. 1419 c.c. e agli artt. 2, comma 2, legge n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Inoltre, si dolgono dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché dell’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostengono l’erroneità della statuizione di tardività della loro produzione documentale, costituita dai contratti di fideiussione omnibus sottoscritti inter partes, dall’accordo schema del 2003 e dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, attesa: (i) da un lato, la “valenza ‘normativa’ [di tale provvedimento] che lo sottrarrebbe al principio iura novit curia” (cfr. p. 23, ricorso); (ii) dall’altro lato, anche l’eccezione di nullità della fideiussione non incontrerebbe il limite decadenziale di cui all’art. 345 c.p.c., essendo rilevabile da chiunque in ogni stato e grado del giudizio. Nel merito, affermano di aver provato la coincidenza fra le previsioni considerate abusive dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021 e “talune delle clausole in concreto riportate nel testo fideiussorio”, con conseguente nullità parziale della garanzia, essendo oggetto di un’intesa anticoncorrenziale ex art. 2, lett. a, legge n. 287/1990. Inoltre, risulterebbe provato che la Banca, alla scadenza dell’obbligazione principale, non avrebbe proposto, entro i sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., istanze contro il debitore, coltivandole poi con diligenza, con conseguente venir meno della garanzia fideiussoria (cfr. pp. 29-30, ricorso). 4.3.1.Il motivo è infondato. I ricorrenti assumono di avere ritualmente allegato e prodotto i contratti di fideiussione, dei quali chiedevano la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust, sostenendo che, trattandosi di nullità, la relativa eccezione si sottraesse alla dichiarazione di tardività. Essi deducono, inoltre, che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 – non prodotto, neppure tardivamente – non costituirebbe atto di parte, ma prova “oggettiva” suscettibile di acquisizione officiosa. Tali doglianze non meritano accoglimento. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne esclusivamente la correttezza della statuizione con cui la Corte d’appello ha dichiarato tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni, proposta soltanto con la precisazione delle conclusioni in appello. Sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negoziale è sempre rilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo sulla base dei fatti costitutivi già allegati tempestivamente in giudizio (Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242). Diversamente, l’esercizio del potere officioso finirebbe per supplire a preclusioni processuali, consentendo alle parti di introdurre tardivamente elementi a sostegno della nullità. Pertanto, la rilevabilità officiosa della nullità deve coordinarsi con le regole del processo e resta circoscritta alla valutazione in iure dei fatti ritualmente allegati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30 giugno 2025, n. 17638; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 ottobre 2024, n. 27817; Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 settembre 2024, n. 25376). Nel caso concreto i contratti di fideiussione e il modello ABI sono stati prodotti solo all’atto della precisazione delle conclusioni in appello, dunque oltre i termini processuali; il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, peraltro, non è stato mai depositato. Di conseguenza, mancava in radice la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi indispensabili per fondare un eventuale rilievo officioso della nullità. Né può valere l’assunto secondo cui il citato provvedimento costituirebbe prova acquisibile d’ufficio: esso è un atto amministrativo privo di valore normativo e, come tale, sottratto al principio iura novit curia e alla categoria del fatto notorio (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. civ., Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 dicembre 2019, n. 33154; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 novembre 2024, n. 30383). Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente dichiarato infondata l’eccezione di nullità delle fideiussioni, in quanto tardivamente proposta e comunque priva dei necessari presupposti probatori (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13 luglio 2025, n. 19249; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 marzo 2025, n. 8177; Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 settembre 2024, n. 24380; Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20713). Inoltre, agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all’intero contratto, deve essere fornita dall’interessato, ed è necessario al riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass. n. . 11188 del 26/04/2024; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 27732 del 16/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6756 del 05/05/2003). Orbene, nella specie gli odierni non hanno fornito tale prova. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 92 c.p.c., per erronea regolamentazione delle spese processuali. 4.4.1.Il motivo rimane assorbito in ragione de ll’accoglimento del secondo motivodi ricorso. 5.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, rigettati il 1° e il 3° motivo e assorbito il 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il 1° e il 3° motivo; dichiara assorbito il 4° motivo . C assa in relazione la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 06850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris