CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio 'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa il 7 marzo 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha rideterminato la pena, ritenendo l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., in quanto il reato, risalente al 2014, sarebbe oramai prescritto. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., in quanto la recidiva, connessa a due sentenze di applicazione della pena divenute irrevocabili rispettivamente il 18/07/2001 e il 30/07/2008, doveva essere esclusa per decorso dei termini di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente prescrizione del reato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). L'estinzione, peraltro, opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuia, Rv. 282515 - 02; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120), per cui non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva. 3. A carico del ricorrente risultano emesse, prima della commissione del fatto di reato per cui si procede, due sentenze di applicazione della pena, per le quali è stata concessa la sospensione condizionale, una divenuta irrevocabile il 18/07/2001 e l'altra divenuta irrevocabile il 30/07/2008. Pertanto, i cinque anni necessari ai fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 cod. proc. pen. sono, in entrambi i casi, decorsi prima della 2commissione del delitto per il quale si procede, risalendo, quest'ultimo, al 13/03/2014. Quindi, in applicazione dei principi sopra riportati, sussistevano le condizioni per la disapplicazione della recidiva, come correttamente rilevato dalla difesa fin dai motivi di appello, in quanto l'estinzione del reato consegue al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. Esclusa la recidiva, il reato contestato si è estinto per intervenuta prescrizione il 13/09/2021. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. P.Q.M