CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina impropria, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, invocandone la derubricazione in quello di furto con strappo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalla pacifica ricostruzione dei fatti, insindacabile in questa sede, fosse emerso l'esercizio della violenza da parte del prevenuto nei confronti della vittima, e non della res sottratta, al fine di consolidare il possesso di quest'ultima, secondo lo schema della rapina impropria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]