CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44740/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 9/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in data 18/12/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Abdelmajid a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso in un supermercato a FIRENZE il 30/11/2019, con esclusione della recidiva e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalente sulla contestata aggravante. Su appello del PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO, la CORTE valutava la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all'aggravante dell'uso dell'arma e alla recidiva, da non escludere, e rideterminava la pena, aumentandola. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la rapina consumata, quando invece essa era stata soltanto tentata: rileva di aver sottratto beni dallo scaffale del supermercato sotto l'occhio di un dipendente di quest'ultimo, che lo aveva seguito anche al di fuori, finché non erano intervenute le forze dell'ordine. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo presentato. Esso appare proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla sussistenza della rapina consumata, in coerenza con quanto già sancito dal TRIBUNALE, e ha spiegato che ai fini della rapina impropria rileva che l'agente, sottratta la cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi il mantenimento del possesso, non essendo necessario che poi l'impossessamento si realizzi realmente. Il condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (ex multis Sez. 2 sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014 Rv. 261021 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità". Con motivazione in fatto, incensurabile in questa sede, il Collegio di appello ha descritto la condotta del ricorrente nei termini di una sottrazione già avvenuta, con successivo inseguimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il copsigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ido [OSCURATO:PERSONA] - DEPOSITATA