CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5811-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sè stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata il 09/01/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva al Giudice di Pace di Gorizia la liquidazione dei compensi maturati quale difensore d’ufficio di tal [OSCURATO:PERSONA], allegando verbale di pignoramento mobiliare negativo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Gorizia con decreto dell’11 ottobre 2017 rigettava la richiesta per non avere il ricorrente mostrato di avere inutilmente tentato il recupero forzoso del proprio credito. Con successiva istanza del 28/2/2018 il Garlatti reiterava la richiesta di liquidazione che il Giudice di Pace di Gorizia dichiarava inammissibile con decreto del 4 gennaio 2019 sul presupposto che si trattava di riproposizione di istanza già disattesa senza che fosse stato a suo tempo avanzata opposizione. Avverso tale ultimo decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Gorizia rigettava il ricorso con ordinanza del 9 gennaio 2020. Dopo avere ritenuto possibile ripresentare l’istanza di liquidazione, senza che potesse spiegare efficacia ostativa la mancata opposizione avverso il primo provvedimento negativo, il Tribunale osservava che l’opponente non aveva prodotto in atti gli allegati alla prima istanza, ad eccezione della visura tavolare negativa circa l‘esistenza di beni immobili o mobili registrati in capo alla ex cliente. Tale documentazione però non comprovava che fosse stato esperito invano il tentativo di procedere al recupero del credito professionale, come ad esempio in caso di pignoramento negativo mobiliare, sicché non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della domanda. Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del controricorso, sebbene notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., avuto riguardo alla notifica del ricorso, e ciò in ragione della nullità della notifica stessa del ricorso, indirizzato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass.n. 27264/2014, secondo cui qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della p.a. sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; rinnovazione che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità “ex tunc” impedendo la decadenza dall'impugnazione, restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso; conf. Cass. n. 12410/2020, che chiarisce che è tempestiva la notifica del controricorso anche oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. posto che per effetto della nullità della notifica del ricorso tale termine non ha iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo). Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del DPR n. 115/2002, in quanto nel proporre opposizione si era lamentato unicamente della declaratoria di inammissibilità adottata dal giudice di pace. Il Tribunale ha accolto tale doglianza ma è poi pervenuta al rigetto della richiesta di liquidazione sotto altro profilo, e cioè in ragione della Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 mancanza di prova dei presupposti di cui all’art. 116 del DPR n. 115/2002, pervenendo quindi ad una reformatio in peius. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che (Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, ovvero del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (conf. Cass. n. 5112/2000; Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 31404/2019). Ne consegue che, una volta proposta l’opposizione, il giudice chiamato a decidere sulla stessa ha ampia possibilità di valutare la fondatezza della domanda di pagamento, prescindendo appunto dalle richieste della parte opponente e senza nemmeno essere strettamente vincolato alle affermazioni contenute nel provvedimento opposto. Nella fattispecie, l’opposizione era stata avanzata avverso un provvedimento che si era limitato a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione, senza quindi pronunciarsi sul merito della fondatezza della pretesa del ricorrente, sicché, una volta ravvisata l’insussistenza della causa di inammissibilità riscontrata dal giudice di pace, il Tribunale era correttamente chiamato a valutare, e con ampiezza di poteri, l’effettiva sussistenza del diritto vantato dal Garlatti, potendo quindi anche pervenire al rigetto della richiesta sulla base di ragioni evidentemente diverse. Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Né può ritenersi che ricorra una violazione del principio della reformatio in peius, posto che il provvedimento impugnato era stato a sua volta totalmente sfavorevole per il ricorrente, ancorché per ragioni di rito. La valutazione di erroneità della soluzione del giudice di pace non imponeva alcuna rimessione della decisione sulla pretesa allo stesso giudice inizialmente adito, ma legittimava appunto il Tribunale a pronunciarsi sul merito della domanda di liquidazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e precisamente del documento allegato sub 1 al fascicoletto del ricorso in cassazione, con la conseguente nullità dell’ordinanza ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Assume il ricorrente che in realtà il verbale di pignoramento mobiliare negativo nei confronti della parte assistita risultava essere stato prodotto, quale allegato all’istanza di liquidazione del 9 luglio 2014. Il motivo è inammissibile. In disparte l’equivocità delle indicazioni contenute nel motivo di ricorso in esame, ove si riferisce dell’allegazione del verbale in questione all’istanza di liquidazione del 9 luglio 2014, che è quella che era stata rigettata in una prima occasione dal giudice di pace di Gorizia, e non anche alla successiva istanza di liquidazione, che è invece oggetto dell’opposizione decisa con l’ordinanza qui gravata (il che lascerebbe intendere che, come appunto riscontrato dal Tribunale tale documento non sarebbe stato allegato agli atti del procedimento oggetto di causa), ove si ritenga che la censura investa il mancato apprezzamento di un documento che invece risultava agli atti di causa, la stessa è inammissibile. Come questa Corte ha più volte ribadito, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (cfr. Cass., sez. 5, sentenza n. 12904 del 01/06/2007; Cass., sez. 5, sentenza n. 20240 del 09/10/2015; Cass., sez. 2, sentenza n. 15043 del 11/06/2018). Nel caso di specie, il Tribunale non sarebbe quindi incorso in una erronea ricostruzione dei fatti, ma in un errore percettivo: avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che, ad eccezione della visura tavolare indicata come documento n. 4, non fossero stati prodotti altri allegati ed in particolare, il verbale di pignoramento negativo, documento idoneo a comprovare l’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito. Così che avendo il giudice di merito espressamente riferito che la parte aveva omesso di produrre tale atto occorreva contestare tale affermazione impugnando l’ordinanza con il mezzo della revocazione, il che rende inammissibile il motivo in esame ( per la necessità di ritenere ammissibile il rimedio della revocazione anche avverso l’ordinanza oggetto di causa, si veda quanto affermato, sia pure in relazione alla previsione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, Corte Cost. n. 89/2021, secondo cui la revocazione per errore di fatto può essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio con attitudine al giudicato — inteso come provvedimento idoneo a dirimere una lite tra parti contrapposte decidendo su diritti o status e insuscettibile di ulteriore riesame attraverso un mezzo di impugnazione —, per i quali non è Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5811/2020 Numero sezionale 2898/2022 Numero di raccolta generale 8618/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 previsto un mezzo di impugnazione, e quindi anche, come nel caso in esame, contro l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore viziata da errore di fatto, consistito nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 5811 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a