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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04154/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata.

Le deduzioni riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati, in particolare quanto all'uso personale, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non operano una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata. Le deduzioni riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati, in particolare quanto all'uso personale, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non operano una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennai