CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8480/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa –controricorrente – Oggetto: Pubblico impiego – Incarico dirigenziale – [OSCURATO:PERSONA] - Revoca R.G.N. 8480/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3648/2016 depositata il 03/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2016 la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 700/2014, la quale, a propria volta, aveva disatteso la domanda, formulata dalla medesima appellante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva adito il Tribunale di Roma, riferendo di avere ottenuto, con DPCM del 15 aprile 2011, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca nell’ambito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo per un periodo triennale con scadenza il 1° luglio 2014 ma che, con nota del 5 luglio 2012, era stata comunicata la cessazione dell’incarico con decorrenza dal 21 giugno 2012, a causa dell’accorpamento del suddetto Dipartimento in altra struttura. Lamentando, quindi, la decurtazione della retribuzione di posizione e la sospensione della retribuzione di risultato, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la illegittimità o l’insussistenza della giusta causa della revoca dell’incarico, con conseguente annullamento della revoca e riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti, oltre alla condanna alla corresponsione delle differenze retributive. R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 3 di 12 2. La Corte d’appello, dopo una ricostruzione della natura degli atti di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali - di cui ha statuito la qualificazione in termini di atti negoziali unilaterali, retti dal diritto privato - ha disatteso il gravame, affermando la leg ittimità della revoca dell’incarico attribuito all’appellante, in quanto riconducibile ad una ipotesi di riorganizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter, D. Lgs. n. 165/2001. La Corte territoriale, infatti, pur puntualizzando che i provvedimenti di riorganizzazione non possono prescindere da idonea motivazione, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto innanzi al giudice amministrativo domanda di annullamento del DPCM 21 giugno 2012 – che disponeva la soppressione del Dipartimento presso il quale la stessa DEGRASSI prestava servizio –ma che tale domanda era stata rigettata. La Corte d’appello ha quindi concluso che il DPCM 21 giugno 2012 era stato adottato in virtù dei poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] e rientrava tra i provvedimenti dettati anche da esigenze di risparmio di spesa. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 4 di 12 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 19- bis, D.L. n. 181/2006, anche in relazione all’art. 95, comma 3, Cost., nonché degli artt. 3 e 4 Preleggi e 63 D. Lgs. n. 165/2001. Argomenta, in particolare, il ricorso che avrebbe errato la Corte territoriale ad escludere che la illegittimità del DPCM 21 giugno 2012 nella parte in cui ha soppresso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, in quanto: − tale Dipartimento era stato creato ex art. 1, comma 19 - bis , D.L. n. 181/2006, come modificato dall’art. 2, comma 98, lett. a), D.L. n. 262/2006 e scaturiva dall’esigenza di creazione di un’apposita struttura specializzata permanete, stante il valore strategico del settore turismo; − nel modificare l’art. 1, comma 19 - bis , D.L. n. 181/2006, quindi, l’art. 2, comma 98, lett. a), D.L. n. 262/2006 avrebbe apportato quale lex specialis una deroga all’art. 7, D. Lgs. N. 303/1999, il quale dispone che “ Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale” e che, secondo la ricorrente, sarebbe stato implicitamente richiamato dalla decisione impugnata; − conseguentemente, argomenta la ricorrente, la soppressione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo avrebbe dovuto essere disposta con legge o atto avente forza di legge, e non con DPCM, da ciò derivando la illegittimità del DPCM 21 giugno 2012, in R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 5 di 12 quanto adottato in violazione della gerarchia delle fonti ed in diretta violazione della riserva di legge di cui all’art. 95, terzo comma, Cost.; − per eguali ragioni, la legittimità del DPCM 21 giugno 2012 non potrebbe essere affermata sulla scorta delle esigenze di risparmio di spesa, in quanto anche questo profilo era stato regolato con DPCM 15 giugno 2012, e non, come affermato dalla decisione impugnata, dall’art. 2, D.L. n. 95/2012. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. La ricorrente evidenzia che la decisione del TAR richiamata nella decisione impugnata, non aveva respinto il ricorso volto a conseguire la declaratoria di illegittimità del DPCM 21 giugno 2012, ma aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento, in parte per carenza di interesse in parte per difetto di giurisdizione. Ne consegue, argomenta la ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe operato una inadeguata valutazione probatoria della sentenza del TAR, incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova. 1.3.Con il te rzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 19, comma 19-ter, e 40, comma 1, D. Lgs. 165/2001, “anche in relazione agli artt. 97 e 98 Cost.”. Il ricorso si duole del fatto che la deci sione impugnata abbia richiamato l’art. 19, comma 19-ter, D. Lgs. 165/2001 in una versione non più vigente all’epoca di fatti di causa, laddove la formulazione effettivamente vigente avrebbe consentito la revoca dell’incarico dirigenziale “esclusivamente n ei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo”, e quindi unicamente per il R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 6 di 12 mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero per l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente e non invece per ragioni di carattere organizzativo. Il profilo, conclude il ricorso, sarebbe altresì escluso dalla contrattazione collettiva per espressa previsione dell’art. 40, D. Lgs. 165/2001, risultando, quindi, inapplicabile l’art. 3, comma X, CCNL Area VIII, Dirigenza PCM del 4 agosto 2010. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. Argomenta, infatti, la ricorrente che la decisione impugnata avrebbe omesso radicalmente di motivare sulla legittimità del DPCM 21 giugno 2012, senza dare alcun conto delle ragioni per cui si sarebbe dovuta ritenere la conformità del medesimo DPCM all’art. 19, D. Lgs. N. 165/2001. Il percorso argomentativo della decisione impugnata, argomenta il ricorso, sarebbe quindi del tutto inidoneo a palesare la ratio decidendi ed ometterebbe di confrontarsi con le argomentazioni della ricorrente. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in rel azione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte territoriale, infatti, avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello con cui era stata denunciata l’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sulla domanda, formulata d alla ricorrente in via gradata, avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’art. 1, comma 18, D.L. n. 138/2011 e, conseguentemente, la condanna dell’odierna controricorrente alla corresponsione del trattamento economico spettante alla ricorrente sino alla data originaria di scadenza dell’incarico. R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 7 di 12 2. Il primo motivo di ricorsoè infondato. Nell’esaminare una vicenda marcatamente affine a quella ora in esame, infatti, questa Corte , sulla scorta di un’ampia ricostruzione dell’evoluzione del pertinente quadro normativo - che in questa sede può integralmente richiamarsi - ha già affermato il principio per cui deve ritenersi legittimo il d.P.C.M. con cui sia disposto l'accorpamento di un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nella specie, proprio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo) con altra struttura della Presidenza stessa e sia, di conseguenza, revocato un incarico dirigenziale generale già assegnato nell'ambito di tale dipartimento, atteso che l'art. 21 della l. n. 400 del 1988 e l'art. 7 del d.lgs. n. 303 del 1999 hanno attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'ampia autonomia organizzativa e regolamentare, rimessa a decreti del Presidente del Consiglio largamente discrezionali e rimodulabili nel tempo, restando irrilevante che l'articolazione modificata o soppressa con il d.P.C.M. sia stata istituita con un atto avente forza di legge, poiché, a fronte di una norma generale che attribuisce il potere organizzativo da esercitare per decreti, è da escludersi una riserva di legge idonea a consumare detto potere” ( Cass. Sez. L - Sentenza n. 16999 del 25/06/2019). A tale orientamento questa Corte intende dare conferma, dovendosiritenere che anche nel caso ora in esame il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia risultato rispettoso non solo delle attribuzioni conferite dal legislatore in attuazione dell'art. 95, comma 3, Cost. con le indicate leggi n. 400/1988 e n. 303/1999 ma altresì dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica (spending review) e di favorire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione e R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 8 di 12 del DPCM del 15 giugno 2012 che avevadisposto una riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Del tutto legittimamente, allora, è stato adottato il DPCM del 21/6/2012 con cui è stato disposto l'accorpamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con altra struttura della Presidenza (decreto che, dunque, non andava disapplicato) ed è stato, in conseguenza, revocato l'incarico dirigenziale generale già assegnato all’odierna ricorrente nell'ambito di tale Dipartimento. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. In primo luogo, infatti, il lamentato travisamento delle prove -che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabilein sede di legittimità qualora avesse dato luogo ad un vizio logico o di insufficienza della motivazione - non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. L - Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022). In secondo luogo, si deve rilevare che la stessa Corte territoriale, nella propria decisione, non ha in alcun modo attribuito alla decisione del TAR la valenza di “prova” della legittimità del DPCM – non senza osservare la legittimità medesima non poteva, evidentemente, essere oggetto di prova ma solo di valutazione giuridica nell’ambito della quale poteva assumere rilevanza il riparto di giurisdizione - ma si è limitata a valorizzare detta decisione ai fini di quell’affermazione della legittimità del DPCM cui la stessa Corte territoriale è pervenuta autonomamente. R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 9 di 12 Ne consegue che la dedotta inadeguata valutazione da parte della Corte territoriale dell’esito del giudizio innanzi al giudice amministrativo –il quale si sarebbe limitato ad una decisione in rito – non ha concretamente inciso sul percorso che ha condotto la Corte territoriale –con conclusioni che, come appena evidenziato, appaiono corrette – ad affermare la legittimità del DPCM sulla base di una valutazione che risulta comunque del tutto autosufficiente. In sintesi, quindi, risultano irrilevanti le ragioni sulla cui scorta risulta disattesa l’impugnazione in sede amministrativa del DPCM del 21/6/2012, rilevando unicamente il fatto che, come evidenziato anche in precedenza, non solo il suddetto DPCM non è stato dichiarato illegittimo ma che, come già argomentato, lo stesso non presenta profili di illegittimità che giustifichino la sua disapplicazione per i profili che rilevano nella presente sede. 4. L’infondatezza del terzo motivo di ricorso può essere affermata sulla scorta dei principi già richiamati in sede di esame del primo motivo. L’individuazione della corretta versione dell’art. 19, comma 19- ter, D. Lgs. 165/2001 ratione temporis applicabile, infatti, non vale in alcun modo ad elidere il fatto che la revoca dell’incarico dirigenziale a suo tempo conferito alla ricorrente trova piena giustificazione nella legittima adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’atto organizzativo che ha comportato la soppressione dell’articolazione presso la quale la ricorrente svolgeva il proprio incarico. 5. Infondato, ulteriormente, è il quarto motivo. È notorio che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 10 di 12 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez . 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna delle ipotesi appena richiamate risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. Ciò di cui il motivo di ricorso viene in realtàa dolersi è il mancato esame delle argomentazioni della stessa ricorrente, ma in relazione a tale profilo si deve rammentare il principio per cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 11 di 12 disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito, con la conseguenza che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 407 del 12/01/2006). 6. Infondato, infine, è il quinto ed ultimomotivo. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha esaminato anche la domanda subordinata e l’ha disattesa osservando testualmente che “il rigetto di detto motivo di appello determina il rigetto anche delle altre censure che devono ritenersi assorbite nello stesso”. Emerge, quindi, in modo chiaro che il vizio di omessa pronuncia lamentato dalla ricorrente è insussistente. 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifu sione in favore d e lla Presidenza controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 8480/2017 - Pagina nr. 12 di 12 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a lla rifusione del le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre