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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16204/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro hadichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzionedomiciliare presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA] e respinto quella di semilibertà.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le prime due istanze per ilmancato rispetto dei limiti massimi di espiazione della pena (il detenuto sta espiando la penadi 11 anni e 8 mesi di reclusione con fine pena al 7 maggio 2030), e respinto l’istanza disemilibertà, ritenendo il condannato ancora molto pericoloso, anche in ragione dei treprecedenti giudizi per evasione da cui è stato assolto per particolare tenuità, nonché dallacondanna - non ancora definitiva pendendo ricorso in cassazione - a 9 anni di reclusione perun tentato omicidio commesso in danno del fratello con un fucile calibro 12 illegalmentedetenuto.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto le prime due istanze sonostate dichiarate inammissibili soltanto perché il giudice ha omesso di applicare lo scorporovirtuale della liberazione anticipata che avrebbe consentito di portare la pena residua al disotto dei quattro anni necessari a legittimare l’istanza di affidamento in prova.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sempre con riferimento al medesimopunto, perché il Tribunale non ha indicato quanta liberazione anticipata sia stata maturatadal condannato, quanta sia maturabile, e quale sia la pena residua dopo lo scorporo dellastessa.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alrigetto dell'istanza di semilibertà, in quanto il Tribunale ha desunto la pericolosità dallacircostanza che il ricorrente è stato condannato in appello a 9 anni di reclusione, il che, però,non tiene conto del fatto che la stessa non è definitiva; i problemi di regolarizzazionedell'alloggio, pure citati nell’ordinanza, sono irrilevanti, perché la semilibertà comportal’obbligo del rientro in carcere la notte; l'espressione, poi, secondo cui il programmatrattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa nonspiega quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti.3.

Con requisitoria scritta, il P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rilevatol’irritualità della notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e la conseguentetempestività del ricorso proposto.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Deve essere trattata in via preliminare la questione della tempestività del ricorsointrodotta dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria depositata in corso di giudizio dicassazione.In questa memoria la difesa del ricorrente ha evidenziato che, pur se l’art. 71-ter ord.pen. prevede un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per proporrericorso per cassazione, che nel caso in esame non sarebbe stato rispettato, l’ordinanza delTribunale di Sorveglianza è stata notificata alla parte personalmente presso la Casacircondariale, ma non al difensore, quale domiciliatario eletto, ed, affinché il termine decorra,la comunicazione deve essere rituale ed indirizzata al destinatario corretto, che in questocaso era il domiciliatario eletto; secondo la prospettazione della ricorrente, la notifica allaparte personalmente sarebbe, invece, inidonea a far decorrere il termine per impugnare.Gli argomenti contenuti nella memoria sono manifestamente infondati, però il ricorso ècomunque tempestivo, sia pure per un diverso motivo.In fatto, va rilevato che l’ordinanza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2025, enotificata al difensore via posta elettronica certificata il 29 dicembre 2025, ed al condannatopersonalmente in carcere il 30 dicembre; il cancelliere ha attestato, mediante un timbro, ildeposito del ricorso il 12 gennaio 2026.In conformità ai principi generali del sistema processuale (su cui v., per tutte, Sez.

U, n.119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01), la notifica a mani delcondannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare, però, a differenza di quantoritenuto dal difensore, il termine di impugnazione era non di dieci, ma di quindici giorni, percui il ricorso è tempestivo.Il termine di quindici giorni per l’impugnazione di questo tipo di provvedimenti si ricava,infatti, dal combinato disposto delle due norme generali degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.,in quanto la disposizione speciale dell’art. 71-ter ord. pen. citato dalla difesa del ricorrente,che prevedeva il diverso termine di dieci giorni, pur non essendo stata espressamenteabrogata, è stato, però, travolto dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, attesoche l'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delcodice dispone che, in dette materie, "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge",capo nel quale è appunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi"più, per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione.La conclusione è da considerare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partirealmeno dalla pronuncia Sez.

U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, cheha ritenuto che “tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie dicompetenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, dellenorme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale,secondo cui, in dette materie, continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge ,capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter”.Ed, infatti, la giurisprudenza, anche recente, ritiene che “il termine per proporre ricorsoper cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con laprocedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc.pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio” (Sez.1, n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016 - 01).Ne consegue che, considerata che la notifica al condannato è avvenuta il 30 dicembre2025 e l’impugnazione è stata proposta il 12 gennaio 2026, il ricorso è tempestivo.Nel merito, però, come si anticipava, esso è infondato.2.

Il primo ed il secondo motivo, che censurano la dichiarazione di inammissibilità delleistanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, sono manifestamente infondati.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze perchè il fine pena delcondannato (7 maggio 2030) non è compatibile con i limiti massimi di pena residua previstidagli artt. 47 e 47-ter ord. pen.Il ricorso deduce che, calcolando la liberazione anticipata virtuale per i semestri“maturati” e “maturabili”, si potrebbe scendere al di sotto quantomeno del limite di quattroanni di pena da espiare previsto per l’affidamento in prova.L’argomento è manifestamente infondato.Infatti, “a fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come penaresidua da scontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al serviziosociale, si deve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa” (Sez. 1, n. 780del 10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 - 01), ma non di quella astrattamente concedibile.L’indirizzo interpretativo è stato riproposto anche di recente nella pronunciaSez. 7, n. 11643 del 26/02/2026, Iftime, n.m. che ha ritenuto che “l’affermazione secondo laquale nel residuo pena il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto computare anchel’eventuale liberazione anticipata richiesta è in palese contrasto con la giurisprudenza dilegittimità”.Nel caso oggetto di questo giudizio, peraltro, il ricorso neanche deduce che vi sia unarichiesta pendente di liberazione anticipata, ma solo, in modo molto vago, che il Tribunaleavrebbe dovuto valutare la liberazione anticipata “eventualmente maturabile”.Nè si può porre un problema di applicabilità al caso in esame della norma del comma4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., inserita nel sistema dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, deld.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94, cin quanto tale previsione èdestinata a regolare la diversa ipotesi del condannato che attende, libero, l’ordine diesecuzione (“il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verificadell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titoloesecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provvedaall'eventuale applicazione della liberazione anticipata”).3.

Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di semilibertà, è, invece, infondato.Il ricorso deduce che la condanna del ricorrente a 9 anni di reclusione per un tentatoomicidio commesso in danno del fratello mediante un fucile illegalmente detenuto - che ilTribunale di sorveglianza ha utilizzato come coelemento di valutazione della pericolosità delricorrente che renderebbe ancora prematura la concessione del beneficio - non avrebbedovuto essere considerata perchè non è ancora passata in giudicato.L’argomento è infondato.Nella valutazione sull’ammissione ad una misura alternativa, infatti, il Tribunale disorveglianza può legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo,Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), perchè al Tribunale di sorveglianza spettaun potere di valutazione incidentale dell’accadimento nel contesto del doveroso controllocontinuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata dellaespiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 -01).Il ricorso deduce che la non regolarità dell'occupazione dell’alloggio dove vivono icongiunti del ricorrente è irrilevante, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro incarcere la notte, ma l’argomento è infondato, perchè attacca una parte non necessaria delpercorso logico della decisione che ha fondato il diniego della misura alternativa sullapericolosità del ricorrente, desunta dalla recente condanna, non ancora definitiva, peromicidio, nonchè dalle tre precedenti denunce per evasione da cui il ricorrente è statoprosciolto per particolare tenuità.Il ricorso deduce che l'espressione dell’ordinanza, secondo cui il programmatrattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa, nonspiegherebbe quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti, è infondato perchè, giudicandonon ancora pronto il ricorrente al graduale reinserimento nella società a causa della condottadi tentato omicidio di cui è stato ritenuto responsabile, e delle tre evasioni, che gli sono statecontestate e da cui è stato prosciolto per particolare tenuità, il Tribunale non ha fatto altroche dare applicazione concreta, senza incorrere in fratture logiche, alla norma attributiva delpotere del comma 4 dell’art. 50 ord. pen., che dispone che “l'ammissione al regime disemilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando visono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”.4.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro hadichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzionedomiciliare presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA] e respinto quella di semilibertà.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le prime due istanze per ilmancato rispetto dei limiti massimi di espiazione della pena (il detenuto sta espiando la penadi 11 anni e 8 mesi di reclusione con fine pena al 7 maggio 2030), e respinto l’istanza disemilibertà, ritenendo il condannato ancora molto pericoloso, anche in ragione dei treprecedenti giudizi per evasione da cui è stato assolto per particolare tenuità, nonché dallacondanna - non ancora definitiva pendendo ricorso in cassazione - a 9 anni di reclusione perun tentato omicidio commesso in danno del fratello con un fucile calibro 12 illegalmentedetenuto.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto le prime due istanze sonostate dichiarate inammissibili soltanto perché il giudice ha omesso di applicare lo scorporovirtuale della liberazione anticipata che avrebbe consentito di portare la pena residua al disotto dei quattro anni necessari a legittimare l’istanza di affidamento in prova.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sempre con riferimento al medesimopunto, perché il Tribunale non ha indicato quanta liberazione anticipata sia stata maturatadal condannato, quanta sia maturabile, e quale sia la pena residua dopo lo scorporo dellastessa.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alrigetto dell'istanza di semilibertà, in quanto il Tribunale ha desunto la pericolosità dallacircostanza che il ricorrente è stato condannato in appello a 9 anni di reclusione, il che, però,non tiene conto del fatto che la stessa non è definitiva; i problemi di regolarizzazionedell'alloggio, pure citati nell’ordinanza, sono irrilevanti, perché la semilibertà comportal’obbligo del rientro in carcere la notte; l'espressione, poi, secondo cui il programmatrattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa nonspiega quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti.3. Con requisitoria scritta, il P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rilevatol’irritualità della notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e la conseguentetempestività del ricorso proposto.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Deve essere trattata in via preliminare la questione della tempestività del ricorsointrodotta dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria depositata in corso di giudizio dicassazione.In questa memoria la difesa del ricorrente ha evidenziato che, pur se l’art. 71-ter ord.pen. prevede un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per proporrericorso per cassazione, che nel caso in esame non sarebbe stato rispettato, l’ordinanza delTribunale di Sorveglianza è stata notificata alla parte personalmente presso la Casacircondariale, ma non al difensore, quale domiciliatario eletto, ed, affinché il termine decorra,la comunicazione deve essere rituale ed indirizzata al destinatario corretto, che in questocaso era il domiciliatario eletto; secondo la prospettazione della ricorrente, la notifica allaparte personalmente sarebbe, invece, inidonea a far decorrere il termine per impugnare.Gli argomenti contenuti nella memoria sono manifestamente infondati, però il ricorso ècomunque tempestivo, sia pure per un diverso motivo.In fatto, va rilevato che l’ordinanza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2025, enotificata al difensore via posta elettronica certificata il 29 dicembre 2025, ed al condannatopersonalmente in carcere il 30 dicembre; il cancelliere ha attestato, mediante un timbro, ildeposito del ricorso il 12 gennaio 2026.In conformità ai principi generali del sistema processuale (su cui v., per tutte, Sez. U, n.119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01), la notifica a mani delcondannato è idonea a far decorrere il termine per impugnare, però, a differenza di quantoritenuto dal difensore, il termine di impugnazione era non di dieci, ma di quindici giorni, percui il ricorso è tempestivo.Il termine di quindici giorni per l’impugnazione di questo tipo di provvedimenti si ricava,infatti, dal combinato disposto delle due norme generali degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.,in quanto la disposizione speciale dell’art. 71-ter ord. pen. citato dalla difesa del ricorrente,che prevedeva il diverso termine di dieci giorni, pur non essendo stata espressamenteabrogata, è stato, però, travolto dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, attesoche l'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delcodice dispone che, in dette materie, "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge",capo nel quale è appunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi"più, per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione.La conclusione è da considerare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partirealmeno dalla pronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, cheha ritenuto che “tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie dicompetenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, dellenorme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale,secondo cui, in dette materie, continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge ,capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter”.Ed, infatti, la giurisprudenza, anche recente, ritiene che “il termine per proporre ricorsoper cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con laprocedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc.pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio” (Sez.1, n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016 - 01).Ne consegue che, considerata che la notifica al condannato è avvenuta il 30 dicembre2025 e l’impugnazione è stata proposta il 12 gennaio 2026, il ricorso è tempestivo.Nel merito, però, come si anticipava, esso è infondato.2. Il primo ed il secondo motivo, che censurano la dichiarazione di inammissibilità delleistanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, sono manifestamente infondati.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze perchè il fine pena delcondannato (7 maggio 2030) non è compatibile con i limiti massimi di pena residua previstidagli artt. 47 e 47-ter ord. pen.Il ricorso deduce che, calcolando la liberazione anticipata virtuale per i semestri“maturati” e “maturabili”, si potrebbe scendere al di sotto quantomeno del limite di quattroanni di pena da espiare previsto per l’affidamento in prova.L’argomento è manifestamente infondato.Infatti, “a fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come penaresidua da scontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al serviziosociale, si deve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa” (Sez. 1, n. 780del 10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 - 01), ma non di quella astrattamente concedibile.L’indirizzo interpretativo è stato riproposto anche di recente nella pronunciaSez. 7, n. 11643 del 26/02/2026, Iftime, n.m. che ha ritenuto che “l’affermazione secondo laquale nel residuo pena il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto computare anchel’eventuale liberazione anticipata richiesta è in palese contrasto con la giurisprudenza dilegittimità”.Nel caso oggetto di questo giudizio, peraltro, il ricorso neanche deduce che vi sia unarichiesta pendente di liberazione anticipata, ma solo, in modo molto vago, che il Tribunaleavrebbe dovuto valutare la liberazione anticipata “eventualmente maturabile”.Nè si può porre un problema di applicabilità al caso in esame della norma del comma4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., inserita nel sistema dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, deld.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94, cin quanto tale previsione èdestinata a regolare la diversa ipotesi del condannato che attende, libero, l’ordine diesecuzione (“il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verificadell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titoloesecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provvedaall'eventuale applicazione della liberazione anticipata”).3. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di semilibertà, è, invece, infondato.Il ricorso deduce che la condanna del ricorrente a 9 anni di reclusione per un tentatoomicidio commesso in danno del fratello mediante un fucile illegalmente detenuto - che ilTribunale di sorveglianza ha utilizzato come coelemento di valutazione della pericolosità delricorrente che renderebbe ancora prematura la concessione del beneficio - non avrebbedovuto essere considerata perchè non è ancora passata in giudicato.L’argomento è infondato.Nella valutazione sull’ammissione ad una misura alternativa, infatti, il Tribunale disorveglianza può legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo,Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), perchè al Tribunale di sorveglianza spettaun potere di valutazione incidentale dell’accadimento nel contesto del doveroso controllocontinuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata dellaespiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 -01).Il ricorso deduce che la non regolarità dell'occupazione dell’alloggio dove vivono icongiunti del ricorrente è irrilevante, perché la semilibertà comporta l’obbligo del rientro incarcere la notte, ma l’argomento è infondato, perchè attacca una parte non necessaria delpercorso logico della decisione che ha fondato il diniego della misura alternativa sullapericolosità del ricorrente, desunta dalla recente condanna, non ancora definitiva, peromicidio, nonchè dalle tre precedenti denunce per evasione da cui il ricorrente è statoprosciolto per particolare tenuità.Il ricorso deduce che l'espressione dell’ordinanza, secondo cui il programmatrattamentale seguito dal detenuto non lo renderebbe maturo per la misura alternativa, nonspiegherebbe quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti, è infondato perchè, giudicandonon ancora pronto il ricorrente al graduale reinserimento nella società a causa della condottadi tentato omicidio di cui è stato ritenuto responsabile, e delle tre evasioni, che gli sono statecontestate e da cui è stato prosciolto per particolare tenuità, il Tribunale non ha fatto altroche dare applicazione concreta, senza incorrere in fratture logiche, alla norma attributiva delpotere del comma 4 dell’art. 50 ord. pen., che dispone che “l'ammissione al regime disemilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando visono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”.4. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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