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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26652/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l ’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/2001 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delGiudice per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Crotone non convalidava l’arresto eseguito in “quasi flagranza” di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione tentata, poi riqualificato nel reato di tentata truffa aggravata. [OSCURATO:PERSONA] non riteneva vi fossero gli estremi della “quasi flagranza” in quanto gli indagati erano stati rintracciati solo sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che deduceva:

2.1. violazione di legge(artt. 381 e 391 cod. proc. pen.): gli indagati sarebbero stati arrestati in seguito ad un inseguimento effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che sisarebbe protratto senza soluzione di continuità ed avrebbe condotto all'individuazione degli autori dell’aggressionesenza che vi fosse una sostanziale perdita di contatto con gli inseguitori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è ammissibile. 1.1.Il C ollegio riafferma che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato(Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 -01).

Secondo le Sezioni unite «il lemma inseguire, denotante, con tutta la sua pregnanza, l'azione del «correre dietro chi fugge», e l'ulteriore requisito cronologico di immediatezza, «subito dopo il reato», richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale trala diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della ratio legis.

La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato.

Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza.

Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magarianche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione»(Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, § 3) .

1.2. Nel casoin esame il Giudice per le indagini preliminari di Crotone, non ha ritenuto sussistente la “quasi flagranza”in quanto i verbalizzanti avevano proceduto all'arresto degli indagati sulla base della descrizione fornita dalla persona stessa e da alcuni vicini (non meglio identificati), dunque senza avere percezione diretta di alcun segmento del fattoe senza rinvenire sui fermati tracce del tentato delitto (pag. 3 del provvedimento impugnato).

Si tratta di una valutazione effettuata in piena coerenza con le indicazioni ermeneutichetracciate dalle Sezioni unite che non si presta a nessuna censura in questa sede.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso,il giorno 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l ’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/2001 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delGiudice per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Crotone non convalidava l’arresto eseguito in “quasi flagranza” di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione tentata, poi riqualificato nel reato di tentata truffa aggravata. [OSCURATO:PERSONA] non riteneva vi fossero gli estremi della “quasi flagranza” in quanto gli indagati erano stati rintracciati solo sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che deduceva: 2.1. violazione di legge(artt. 381 e 391 cod. proc. pen.): gli indagati sarebbero stati arrestati in seguito ad un inseguimento effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che sisarebbe protratto senza soluzione di continuità ed avrebbe condotto all'individuazione degli autori dell’aggressionesenza che vi fosse una sostanziale perdita di contatto con gli inseguitori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è ammissibile. 1.1.Il C ollegio riafferma che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato(Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 -01). Secondo le Sezioni unite «il lemma inseguire, denotante, con tutta la sua pregnanza, l'azione del «correre dietro chi fugge», e l'ulteriore requisito cronologico di immediatezza, «subito dopo il reato», richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale trala diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo. La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della ratio legis. La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza. Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magarianche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione»(Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, § 3) . 1.2. Nel casoin esame il Giudice per le indagini preliminari di Crotone, non ha ritenuto sussistente la “quasi flagranza”in quanto i verbalizzanti avevano proceduto all'arresto degli indagati sulla base della descrizione fornita dalla persona stessa e da alcuni vicini (non meglio identificati), dunque senza avere percezione diretta di alcun segmento del fattoe senza rinvenire sui fermati tracce del tentato delitto (pag. 3 del provvedimento impugnato). Si tratta di una valutazione effettuata in piena coerenza con le indicazioni ermeneutichetracciate dalle Sezioni unite che non si presta a nessuna censura in questa sede. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso,il giorno 27
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