Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 12895/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ata 20/05/2025 dalla Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senzala presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 17/03/2026, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, in replica alle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Torino del 28 settembre 2023, confermava il giudizio diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di appropriazione indebitalimitatamente alle condotte successive al 31 gennaio 2019 (dichiarando non doversiprocedere per quelle serbate anteriormente a tale data per difetto di querela) e, per l’effetto,rideterminava la pena inflitta in un anno sei mesi di reclusone ed euro 1500,00 di multa conriduzione ad euro 100.000,00 della provvisionale in favore della parte civile costituita.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 649bis cod. pen, nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte incui, pur riconoscendo che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. era da ritenersi riferitaall’abuso della relazione di prestazione d’opera instauratasi in forza della procura generalerilasciata in data 11 settembre 2019, ha tuttavia ritenuto procedibile d’ufficio il contestatoreato di appropriazione a far data dal 31 gennaio 2019, anziché dal giorno 11 settembre2019.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 646cod. pen., nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cuila Corte di appello ha ritenuto l’interversione del possesso con riferimento all’operazione dispostamento dal conto corrente cointestato con la persona offesa della somma di euro80.000,00 che è stata totalmente impiegata per il pagamento delle rette della struttura ove lapersona offesa era ricoverata e per altre esigenze di vita di costei2.3.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nellaparte in cui ha rideterminato in euro 100.000,00 la provvisionale assegnata alla parte civilecostituita, senza tuttavia detrarre le somme (euro 94.583,61) impiegate per far fronte alleesigenze della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulterioridoglianze dedotte.

2. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto procedibili d’ufficio le condotteappropriative successive al 30 gennaio 2019.A seguito delle modifiche operate con riferimento all’art. 649 bis cod. pen. dalla legge 9gennaio 2019 n. 3, per i fatti di cui all’art. 646, comma primo, cod. pen., aggravati dallacircostanza di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., si procede d’ufficio se la persona offesa èincapace per età o infermità.Incontestata la sussistenza di tale status in capo alla vittima del reato, nel capo diimputazione la prospettata aggravante dell’abuso di prestazione d’opera (che entrambi igiudici di merito hanno configurato e che è imprescindibile condizione per la procedibilitàd’ufficio del delitto appropriativo addebitato al ricorrente) è costruita con preciso riferimentoalla procura generale rilasciata dalla persona offesa all’imputato in data 11 settembre 2019.La Corte territoriale è pertanto incorsa in errore laddove ha ritenuto il reato incontestazione procedibile d’ufficio a far data dal 31 gennaio 2019, anziché dall’11 settembre2019 e cioè dal giorno di rilascio della procura generale alla quale è esclusivamentericollegabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.3.

Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, tenuto conto del principio didiritto di cui sopra, provvederà ad individuare le condotte di reato realizzate in datasuccessiva all’11 settembre 2019 e pertanto procedibili d’ufficio, accertamento in fatto a cuinon può procedere questa Corte poiché l’imputazione non indica alcunchè in ordineall’epoca delle singole appropriazioni.All’esito, il collegio di rinvio assumerà le relative determinazioni in punto di interversionedel possesso con riferimento alla somma di euro 79.250,00 traferita dall’imputato sul proprioconto corrente personale, ove essa risulti effettivamente realizzata in epoca successivaall’11 settembre 2019, e provvederà conseguentemente alla eventuale rivisitazione delquantum di provvisionale assegnata alla parte civile costituita dal giudice di primo grado allaluce delle individuate condotte appropriative procedibili d’ufficio, anche tenendo conto delladocumentazione difensiva volta a rappresentare i versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA], a partire dalgennaio 2020, per il pagamento delle spese della persona offesa.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Torino.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 20/05/2025 dalla Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senzala presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 17/03/2026, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, in replica alle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Torino del 28 settembre 2023, confermava il giudizio diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di appropriazione indebitalimitatamente alle condotte successive al 31 gennaio 2019 (dichiarando non doversiprocedere per quelle serbate anteriormente a tale data per difetto di querela) e, per l’effetto,rideterminava la pena inflitta in un anno sei mesi di reclusone ed euro 1500,00 di multa conriduzione ad euro 100.000,00 della provvisionale in favore della parte civile costituita.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 649bis cod. pen, nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte incui, pur riconoscendo che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. era da ritenersi riferitaall’abuso della relazione di prestazione d’opera instauratasi in forza della procura generalerilasciata in data 11 settembre 2019, ha tuttavia ritenuto procedibile d’ufficio il contestatoreato di appropriazione a far data dal 31 gennaio 2019, anziché dal giorno 11 settembre2019.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 646cod. pen., nonché la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cuila Corte di appello ha ritenuto l’interversione del possesso con riferimento all’operazione dispostamento dal conto corrente cointestato con la persona offesa della somma di euro80.000,00 che è stata totalmente impiegata per il pagamento delle rette della struttura ove lapersona offesa era ricoverata e per altre esigenze di vita di costei2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nellaparte in cui ha rideterminato in euro 100.000,00 la provvisionale assegnata alla parte civilecostituita, senza tuttavia detrarre le somme (euro 94.583,61) impiegate per far fronte alleesigenze della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulterioridoglianze dedotte. 2. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto procedibili d’ufficio le condotteappropriative successive al 30 gennaio 2019.A seguito delle modifiche operate con riferimento all’art. 649 bis cod. pen. dalla legge 9gennaio 2019 n. 3, per i fatti di cui all’art. 646, comma primo, cod. pen., aggravati dallacircostanza di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., si procede d’ufficio se la persona offesa èincapace per età o infermità.Incontestata la sussistenza di tale status in capo alla vittima del reato, nel capo diimputazione la prospettata aggravante dell’abuso di prestazione d’opera (che entrambi igiudici di merito hanno configurato e che è imprescindibile condizione per la procedibilitàd’ufficio del delitto appropriativo addebitato al ricorrente) è costruita con preciso riferimentoalla procura generale rilasciata dalla persona offesa all’imputato in data 11 settembre 2019.La Corte territoriale è pertanto incorsa in errore laddove ha ritenuto il reato incontestazione procedibile d’ufficio a far data dal 31 gennaio 2019, anziché dall’11 settembre2019 e cioè dal giorno di rilascio della procura generale alla quale è esclusivamentericollegabile l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.3. Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, tenuto conto del principio didiritto di cui sopra, provvederà ad individuare le condotte di reato realizzate in datasuccessiva all’11 settembre 2019 e pertanto procedibili d’ufficio, accertamento in fatto a cuinon può procedere questa Corte poiché l’imputazione non indica alcunchè in ordineall’epoca delle singole appropriazioni.All’esito, il collegio di rinvio assumerà le relative determinazioni in punto di interversionedel possesso con riferimento alla somma di euro 79.250,00 traferita dall’imputato sul proprioconto corrente personale, ove essa risulti effettivamente realizzata in epoca successivaall’11 settembre 2019, e provvederà conseguentemente alla eventuale rivisitazione delquantum di provvisionale assegnata alla parte civile costituita dal giudice di primo grado allaluce delle individuate condotte appropriative procedibili d’ufficio, anche tenendo conto delladocumentazione difensiva volta a rappresentare i versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA], a partire dalgennaio 2020, per il pagamento delle spese della persona offesa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Torino.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris