CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 38568/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 2867/2021, sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 3/21 depositata il 4/1/21, nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 cod. proc. civ., voglia dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Messina alla trattazione del procedimento indicato in epigrafe, con conseguente fissazione del termine di riassunzione del giudizio davanti a tale indicato ufficio giudiziario. rilevato che: -il Giudice di pace di Rometta ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 cod. proc. civ. prospettando il conflitto negativo di competenza dopo che il Giudice di pace di Messina, avanti al quale è stata proposta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Messina del 7 marzo 2019 per violazione dell'art. 2 della I. n. 386 del 1990 come modificato dall'art. 29 del d.lgs. 507 del 1999, aveva con sentenza dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore delle Giudice di pace di Rometta, sull'assunto della mancata indicazione del luogo di pagamento del titolo in questione tratto sulla [OSCURATO:SOCIETA]. filiale di [OSCURATO:PERSONA] e rientrante, a suo dire, nella competenza del predetto giudice di pace ; -osservava, in particolare, il Giudice di pace di Rometta con l'ordinanza del 4 gennaio 2021 che essendo gli assegni indicati nel provvedimento opposto tratti su [OSCURATO:SOCIETA]., filiale di [OSCURATO:PERSONA], ricompreso nella circoscrizione del Giudice di Pace di Messina, si prospettava un conflitto negativo di competenza anche in considerazione del fatto che parte opponente, prima di procedere alla riassunzione dinanzi al giudice indicato come competente nella sentenza del Giudice di pace di Messina, aveva presentato avanti a quest'ultimo istanza di correzione di errore materiale, evidenziando che il territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] rientra nella circoscrizione del Giudice di Pace di Messina e non in quella del Giudice di Pace di Rometta ma che detta istanza era stata disattesa in quanto avrebbe comportato una modifica sostanziale del provvedimento sulla competenza; Ric. 2021 n. 02867 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- -il fascicolo è pervenuto alla Corte di cassazione il 2 febbraio 2021 e nonostante la comunicazione dell'ordinanza con cui è stato richiesto d'ufficio il regolamento di competenza sia stata comunicata alle parti ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., queste non hanno depositato scritture e note difensive; considerato che: -va premessa l'ammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di Rometta nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui è erogata una sanzione amministrativa, stante la natura di criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile e posto che l'articolo 46 del codice di procedura civile rende inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni concernenti regolamento di competenza ad istanza di parte (cfr. Cass.15382/2012; id.25232/2014); -va pure rilevato il rispetto del termine pacificamente individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di regolamento di competenza d'ufficio e secondo la quale il giudice indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa è stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (cfr. Cass.16143/2015); -va altresì precisato che per "luogo in cui è stata commessa la violazione" ai fini della individuazione del giudice di pace territorialmente competente a pronunciarsi sull'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia che sanziona gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della I. n. 386 del 1990, deve intendersi non il luogo di emissione, bensì quello in Ric. 2021 n. 02867 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -3- cui è pagabile l'assegno bancario o postale (cfr. Cass.4840/2018) ; -ebbene, nel caso di specie, essa spetta ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 d.lgs. 150/2011, al Giudice di pace della circoscrizione entro cui ricade il territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], ove ha sede la filiale di [OSCURATO:SOCIETA]. dove l'assegno bancario deve essere pagato, che rientra nella circoscrizione del Giudice di pace di Messina il quale va, conseguentemente, dichiarato competente anche per le spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Messina alla trattazione del giudizio indicato in epigrafe e per la statuizione delle spese del presente regolamento ed assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti ad esso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sez