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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01815/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 526/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimato – Avverso la sentenza n. 18 47 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 ottobre2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concesse in locazione d’uso a [OSCURATO:PERSONA] un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., danneggiata , in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA]; resasi cessionaria dal danneggiato [OSCURATO:PERSONA] del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA]; la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non svolge difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; occorre verificare la partecipazione al giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA], asserito danneggiante responsabile (e dunque litisconsorte necessario nella procedura di risarcimento diretto: Cass. 16/02/2023, n. 4994), tanto non emergendo dagli atti disponibili alla lettura di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] non è stato nemmeno intimato nel presente giudizio di legittimità; vista la istanza ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.; p. q. m. dispone, a cura della Cancelleria, l’acquisizione presso il Tribunale di Verona del fascicolo del giudizio di appello; rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 526/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimato – Avverso la sentenza n. 18 47 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 ottobre2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. concesse in locazione d’uso a [OSCURATO:PERSONA] un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., danneggiata , in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA]; resasi cessionaria dal danneggiato [OSCURATO:PERSONA] del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA]; la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non svolge difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; occorre verificare la partecipazione al giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA], asserito danneggiante responsabile (e dunque litisconsorte necessario nella procedura di risarcimento diretto: Cass. 16/02/2023, n. 4994), tanto non emergendo dagli atti disponibili alla lettura di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] non è stato nemmeno intimato nel presente giudizio di legittimità; vista la istanza ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.; p. q. m. dispone, a cura della Cancelleria, l’acquisizione presso il Tribunale di Verona del fascicolo del giudizio di appello; rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
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