CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y5DZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Prato del 26 settembre 2019 con cui M'[OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, esclusa la contestata recidiva, in ordine ai delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo 1) e di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 2). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta carenza di motivazione con riguardo alla sua responsabilità in ordine al delitto ascrittogli al capo 1 di imputazione, secondo i canoni del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. A dire del ricorrente, infatti, non risulterebbe adeguatamente comprovata la riferibilità alla sua persona della detenzione di alcuni involucri di hashish, del complessivo peso lordo di circa 3 kg., rinvenuti presso i locali (alcuni dei quali inutilizzati) dell'abitazione da lui occupata unitamente ad altri soggetti, essendo stato desunto l'indicato aspetto dalla sola circostanza che costui fosse dedito all'attività di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre gli altri occupanti erano anziani, disabili o incensurati. Tale affermazione di responsabilità sarebbe, dunque, avvenuta in ragione di deduzioni ipotetiche, prive di ogni riscontro obiettivo, e dunque con modalità indiziaria, secondo i parametri di verosimiglianza o di ragionevolezza, e non già nel rispetto di quelli imposti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. I:esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, RV. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come sia del tutto priva di ogni fondamento la doglianza con cui il ricorrente ha negato la possibile configurazione della propria responsabilità penale in ordine al delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish contestatogli al capo 1, nella sostanza prospettando una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. Questa Corte non può non osservare, in proposito, come al giudice di legittimità siano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato. In modo logico e congruo, infatti, la sentenza di secondo grado ha esplicato, con motivazione esente da vizio alcuno, come più elementi di riscontro abbiano consentito di affermare - sulla scorta di indizi gravi, precisi e concordanti - che l'hashish rinvenuto presso l'abitazione occupata dal M'Saad fosse certamente a lui riferibile, non solo in quanto soggetto dedito all'attività di spaccio, o perché gli altri occupanti della casa - anziani, disabili e incensurati - non fossero verosimilmente da ritenere i possibili autori del reato, bensì, in particolare, perché, per come ritenuto dalla Corte territoriale, «il frammento di hashish rinvenuto nel mobile della cucina in esclusivo uso all'imputato (come riferito dalla proprietaria) aveva un principio attivo (THC 18,9 °/0) del tutto simile a quello del più consistente quantitativo prudentemente occultato in più parti del locale in disuso (THC compreso tra il 19,7 ed il 20,6%)». In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ne consegue che la censura di merito dedotta dal ricorrente si appalesa come sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa del tutto infondata. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso