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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03873/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso, unico, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sono formulati in termini generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che analogamente aspecifico appare il terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e neppure indica dettagliatamente gli aspetti motivazionali passibili di censura, con specifico riguardo alla incidenza della utilizzazione dell'atto ai fini della decisione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'utilizzo della relazione investigativa della compagnia assicurativa, è a sua volta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con argomentazione del tutto corretta in diritto (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4, n. 13110 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275286); ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] POS:;ITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso, unico, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sono formulati in termini generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che analogamente aspecifico appare il terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e neppure indica dettagliatamente gli aspetti motivazionali passibili di censura, con specifico riguardo alla incidenza della utilizzazione dell'atto ai fini della decisione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'utilizzo della relazione investigativa della compagnia assicurativa, è a sua volta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con argomentazione del tutto corretta in diritto (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4, n. 13110 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275286); ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] POS:;ITATA [OSCURATO:PERSONA]
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