CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdat-a_ayviso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. D'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ha concesso le attenuanti generiche e, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati ascritti in anni due e mesi sei di reclusione con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'omessa motivazione in ordine al terzo motivo con cui si censurava l'immotivato dissenso del Pubblico Ministero in ordine all'istanza proposta ex art. 444 cod. proc. pen.. 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sun'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. Quanto al motivo con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine al motivo afferente il diniego del consenso ex art. 444 cod. proc. pen. ritenuto non giustificato, motivo asseritamente non rinunciato, lo stesso risulta logicamente superato dall'espressa volontà del ricorrente di acconsentire ad una differente definizione sanzionatoria resa palese là dove la Corte di appello, preso atto della rinuncia ai motivi di merito, ha rideterminato la pena conformemente alla pena concordata con il Procuratore Generale. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co