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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16403/2025

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equestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348, nella quale, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva).

5. Il quinto motivo è generico, dal momento che, oltre a quanto già rilevato in precedenza, è presente nel provvedimento impugnato una specifica motivazione sul periculum in mora, contenuta a fg. 6 dell’ordinanza, laddove il Tribunale, condividendo quanto già sottolineato nel decreto di convalida del Pubblico ministero, ha rilevato la “necessità di mantenere il vincolo sulla somma di danaro, al fine di procedere ad ulteriori accertamenti e nella specie di condurre verifiche sul numero di serie delle banconote e sulle impronte papillari su di esse presenti”.

Il ricorso sorvola del tutto su tali specificazioni.

6. Il sesto motivo è infondato in ragione di quanto è già stato esplicitato esaminando il primo motivo, in relazione alla natura di corpo del reato di ricettazione attribuita al danaro in sequestro. 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S G A D A R I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 8 8 2 0 0 b 3 1 e 1 3 b 1 e 1 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a

equestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348, nella quale, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornire una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva). 5. Il quinto motivo è generico, dal momento che, oltre a quanto già rilevato in precedenza, è presente nel provvedimento impugnato una specifica motivazione sul periculum in mora, contenuta a fg. 6 dell’ordinanza, laddove il Tribunale, condividendo quanto già sottolineato nel decreto di convalida del Pubblico ministero, ha rilevato la “necessità di mantenere il vincolo sulla somma di danaro, al fine di procedere ad ulteriori accertamenti e nella specie di condurre verifiche sul numero di serie delle banconote e sulle impronte papillari su di esse presenti”. Il ricorso sorvola del tutto su tali specificazioni. 6. Il sesto motivo è infondato in ragione di quanto è già stato esplicitato esaminando il primo motivo, in relazione alla natura di corpo del reato di ricettazione attribuita al danaro in sequestro. 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z A S T E F A N I A F I U M A R A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 4 e f d 1 e 2 1 f 2 6 8 9 f - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S G A D A R I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 8 8 2 0 0 b 3 1 e 1 3 b 1 e 1 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a
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