CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30710/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento della prova. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che lo stupefacente rinvenuto nel vano airbag dell'autovettura fosse riferibile tanto al ricorrente irmsì« al Galati, proprietario dell'auto, ritenendo rilevante il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell'autovettura del Galati, che dai tabulati telefonici sono emersi contatti con soggetti gravati da precedenti penali in materia di spaccio di stupefacente immediatamente prima, e non essendo credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sia messo alla guida dell'automobile a causa dei dolori alla gamba che il Galati accusava. Peraltro, si osserva che il ricorrente deduce travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, senza tuttavia allegare al ricorso le trascrizioni dei tabulati telefonici dai quali inferire che solo l'utenza telefonica del Galati abbia avuto contatti con soggetti gravati da precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma