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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 40392/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di Modica, in data 9.12.2010, aveva condannato quest'ultimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 175 e 586, c.p.p.; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 587 e 599 bis, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati, con cui l'imputato reitera acriticamente le medesime doglianze già disattese dal giudice di secondo grado.

Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, una volta intervenuta in udienza la revoca della dichiarazione di contumacia, all'imputato si applicava la disciplina dei termini di impugnazione prevista non più per l'imputato contumace, ma per l'imputato "presente/assente, che ne comporta il giudizio di tardività, per presentazione oltre i termini" (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso).

Sul punto, peraltro, il ricorso appare anche generico nella parte in cui non specifica in cosa sarebbe consistito l'errore materiale, che, secondo la prospettazione difensiva, starebbe alla base della (contestata) revoca della contumacia precedentemente dichiarata.

Manifestamente infondato appare del pari il secondo motivo di impugnazione.

Anche in questo caso non può che condividersi l'affermazione della corte territoriale, secondo cui non può essere applicato il disposto dell'art. 587, c.p.p., mancandone il presupposto, consistente nell'accoglimento dell'appello dei coimputati "per motivi non esclusivamente personali", posto che, nel caso in esame, i correi del Pirrello hanno definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., rinunciando in parte ai motivi di appello, per ottenere una riduzione della pena finale.

Ed invero nel caso in cui, nel procedimento di appello, uno dei coimputati scelga il rito cui all'art. 599 bis, c.p.p. (cosiddetto patteggiamento in appello), raggiungendo l'accordo sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non abbiano impugnato o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, venendo addirittura meno il presupposto alla base di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13.7.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di Modica, in data 9.12.2010, aveva condannato quest'ultimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 175 e 586, c.p.p.; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 587 e 599 bis, c.p.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati, con cui l'imputato reitera acriticamente le medesime doglianze già disattese dal giudice di secondo grado. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, una volta intervenuta in udienza la revoca della dichiarazione di contumacia, all'imputato si applicava la disciplina dei termini di impugnazione prevista non più per l'imputato contumace, ma per l'imputato "presente/assente, che ne comporta il giudizio di tardività, per presentazione oltre i termini" (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Sul punto, peraltro, il ricorso appare anche generico nella parte in cui non specifica in cosa sarebbe consistito l'errore materiale, che, secondo la prospettazione difensiva, starebbe alla base della (contestata) revoca della contumacia precedentemente dichiarata. Manifestamente infondato appare del pari il secondo motivo di impugnazione. Anche in questo caso non può che condividersi l'affermazione della corte territoriale, secondo cui non può essere applicato il disposto dell'art. 587, c.p.p., mancandone il presupposto, consistente nell'accoglimento dell'appello dei coimputati "per motivi non esclusivamente personali", posto che, nel caso in esame, i correi del Pirrello hanno definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., rinunciando in parte ai motivi di appello, per ottenere una riduzione della pena finale. Ed invero nel caso in cui, nel procedimento di appello, uno dei coimputati scelga il rito cui all'art. 599 bis, c.p.p. (cosiddetto patteggiamento in appello), raggiungendo l'accordo sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non abbiano impugnato o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, venendo addirittura meno il presupposto alla base di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021.
Sentenza Cassazione n. 40392/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris